BGer 1B_14/2009 |
BGer 1B_14/2009 vom 18.02.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_14/2009
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Sentenza del 18 febbraio 2009
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Féraud, presidente,
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cancelliere Gadoni.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna,
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opponente.
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Oggetto
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sequestro a scopo di confisca,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 2 dicembre 2008 dalla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Considerando:
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che il 19 gennaio 2009 A.________ ha presentato al Tribunale federale, tramite un patrocinatore, un ricorso in materia penale contro la sentenza 2 dicembre 2008 della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, che respingeva in quanto ammissibile un reclamo dell'interessato contro il diniego del Ministero pubblico della Confederazione di dissequestrare dei beni patrimoniali;
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che, con decreto presidenziale del 23 gennaio 2009, il patrocinatore del ricorrente è stato invitato a produrre la procura entro il 9 febbraio successivo, con la comminatoria che, in caso di inosservanza, l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF);
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che, secondo l'art. 40 cpv. 2 LTF, i patrocinatori devono giustificare il loro mandato mediante procura;
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che la mancata presentazione della procura entro il termine fissato per sanare il vizio comporta l'inammissibilità del gravame (art. 42 cpv. 5 LTF);
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che la procura non è stata prodotta, per cui il gravame, che può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, non può essere esaminato nel merito;
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che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
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ch'esse sono quindi poste a carico del patrocinatore, il quale ha concretamente agito quale rappresentante senza autorizzazione (cfr. art. 71 LTF in relazione con l'art. 18 cpv. 3 PC);
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per questi motivi, il presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del patrocinatore.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Losanna, 18 febbraio 2009
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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Féraud Gadoni
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