BGer 9C_551/2009 |
BGer 9C_551/2009 vom 28.07.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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9C_551/2009 {T 0/2}
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Sentenza del 28 luglio 2009
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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H.________,
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ricorrente,
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contro
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Società Cooperativa KPT/CPT Cassa malati, Tellstrasse 18, 3000 Berna 22,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro le malattie (premi; presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 maggio 2009.
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Visto:
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il ricorso 24 giugno 2009 di H.________, con richiesta di assistenza giudiziaria, contro il giudizio 25 maggio 2009 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino;
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considerando:
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che maniera un ricorso può essere esaminato nel merito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3; 134 V 138 consid. 1 pag. 140);
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che nella procedura di ricorso in materia amministrativa sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione;
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che di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008, consid. 4);
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che pertanto, nella misura in cui il ricorrente chiede al Tribunale federale di esprimersi anche sull'attribuzione di sussidi cantonali per l'assicurazione malattia obbligatoria per il periodo ottobre-dicembre 2006 e sul supplemento di premio, il ricorso è improponibile (cfr. a tal proposito anche sentenza 8C_140/2007 del 21 aprile 2008, consid. 1 con riferimenti);
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che pure irricevibile in questa sede è il ricorso nella misura in cui contesta la decisione di affiliazione obbligatoria emessa dall'amministrazione del Canton X._________, rimasta incontestata per quanto accertato in maniera vincolante dalla Corte cantonale (giudizio impugnato consid. 2.5, pag. 21);
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che, per il resto, il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF;
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che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova;
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che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 3.3 pag. 60);
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che il Tribunale federale, pur applicando d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), esamina in linea di principio solo le censure sollevate;
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che esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche immaginabili, se queste ultime non sono più presentate nella sede federale;
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che per contro il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), potendosene scostare solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF);
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che nella misura in cui il ricorrente censura un accertamento fattuale asseritamente manifestamente inesatto non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità precedente;
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che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione;
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che infatti il ricorrente - limitandosi in sostanza a esternare confusamente critiche generiche nei confronti della Cassa malati opponente e dei giudici cantonali - non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto il Tribunale cantonale delle assicurazioni a rendere il giudizio impugnato;
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che in particolare l'insorgente non spiega, né si riesce a desumere con sufficiente chiarezza, perché e in quale misura l'argomentazione, diffusa e circostanziata, della Corte cantonale violerebbe il diritto o accerterebbe i fatti rilevanti per il giudizio in maniera manifestamente inesatta;
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che pertanto, il ricorso, da un lato manifestamente inammissibile, dall'altro manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2 pag. 128);
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che in tali condizioni, vista anche l'imminente scadenza del termine di ricorso, non occorreva fissare un termine supplementare secondo l'art. 42 cpv. 5 o 6 LTF o secondo i principi generali (DTF 134 II 244 consid. 2.4.2 pag. 248 e seg.);
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che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF);
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che in tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva di oggetto;
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 28 luglio 2009
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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