BGer 1C_354/2009 |
BGer 1C_354/2009 vom 08.09.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_354/2009
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Sentenza dell'8 settembre 2009
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, Presidente,
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Fonjallaz, Eusebio,
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Cancelliere Crameri.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, 6528 Camorino,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
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Oggetto
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revoca della licenza di condurre,
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ricorso contro la sentenza emanata il 18 giugno 2009
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dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Ad A.________ la licenza di condurre veicoli a motore delle categorie F e G è stata rilasciata nel luglio 2002. In seguito al suo comportamento alla guida è stato sanzionato con i seguenti provvedimenti amministrativi: 16 gennaio 2003, revoca di un mese e 15 giorni per aver circolato con una motoleggera manomessa; 4 settembre 2003, revoca a tempo indeterminato con riesame a determinate condizioni previsto per giugno 2004 per aver ripetutamente circolato con una motoleggera manomessa, nonostante la revoca della licenza, in stato di ebrietà e facendo uso di sostanze stupefacenti; 9 febbraio 2006, mancata riammissione alla guida per inidoneità caratteriale, per aver ripetutamente circolato con una motoleggera nonostante la revoca della licenza; 15 marzo 2007, riammissione alla guida; 6 settembre 2007, revoca della licenza di allievo conducente per un periodo di cinque mesi per aver circolato con un'autovettura senza essere accompagnato e aver provocato un incidente. L'11 giugno 2008 egli ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore delle categorie A e B.
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B.
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Il 20 giugno 2008, verso le ore 00.45, A.________ circolando in territorio di Balerna alla guida della propria autovettura ha invaso la corsia dei mezzi pubblici, sorpassando sulla destra il veicolo che lo precedeva. In seguito non ha ottemperato al segnale di "fermata" impartitogli da un agente di polizia, dandosi alla fuga. Il 6 ottobre 2008 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) l'ha condannato a una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 50.-- ciascuna e al pagamento di una multa di fr. 500.-- per grave infrazione alle norme della circolazione. L'interessato non si è opposto al decreto di accusa, cresciuto in giudicato.
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C.
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Preso atto delle conclusioni penali, con decisione del 16 dicembre 2008, la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino gli ha revocato con effetto immediato la licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del novembre 2010; la riammissione alla guida è stata subordinata al superamento di un esame psicotecnico. Il provvedimento è stato confermato il 10 febbraio 2009 dal Consiglio di Stato.
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D.
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Con giudizio del 18 giugno 2009 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso di A.________ contro la decisione governativa. La Corte cantonale, rilevato che l'insorgente non si era opposto al decreto di accusa, stabilito ch'egli non poteva più contestare i fatti, ha riconfermato il provvedimento.
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E.
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A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo in sostanza di ridurre la durata del ritiro della licenza di condurre e di annullare l'esame psicotecnico.
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Richiamati gli atti cantonali, non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 134 II 186 consid. 1).
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1.2 La via del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF è di principio aperta contro le decisioni prese in ultima istanza cantonale riguardo ai provvedimenti amministrativi di revoca della licenza di condurre. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 89 cpv. 1 LTF). Interposto tempestivamente contro una decisione finale di ultima istanza cantonale, non suscettibile d'impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli art. 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF.
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1.3 Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per la violazione del diritto, in cui rientra l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma non l'adeguatezza della decisione impugnata (cfr. MARKUS SCHOTT, in Basler Kommentar BGG, n. 34 all'art. 95). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso deve inoltre essere motivato in modo sufficiente. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali ragioni tale giudizio viola il diritto. Certo, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), ma ciò presuppone che il gravame possa essere esaminato nel merito ed adempia quindi i requisiti minimi di motivazione previsti dall'art. 42 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Il Tribunale federale esamina infatti in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 IV 36).
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2.
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2.1 Il ricorrente contesta i fatti posti a fondamento del giudizio impugnato, limitandosi tuttavia ad addurne una versione personale, sostenendo in particolare che avrebbe firmato in bianco la sua verbalizzazione, poiché asseritamente minacciato dall'agente di polizia.
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2.2 La Corte cantonale ha rilevato ch'essa e l'autorità amministrativa, conformemente alla prassi, sono vincolate agli accertamenti di fatto contenuti nel decreto d'accusa del 6 ottobre 2008, non impugnato dal ricorrente, per cui egli, che conosceva queste procedure, non può più contestarli.
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2.3 Il ricorrente, contrariamente all'obbligo di motivazione impostogli dall'art. 42 LTF, non contesta del tutto questa tesi, con la quale non si confronta, né sostiene che nella fattispecie l'accertamento dei fatti del giudizio penale non sarebbe vincolante.
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In effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, correttamente ripresa dai giudici cantonali, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria. Essa può scostarsi dalla decisione penale solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove, il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso, o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati, o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa). Il principio secondo cui l'autorità amministrativa non può scostarsi dall'accertamento dei fatti operato in sede penale vale, a determinate condizioni, anche ove la decisione penale sia stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente nel caso di una decisione penale fondata essenzialmente su un rapporto di polizia, qualora l'accusato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre oppure quando ne era stato informato e ciononostante, nella procedura penale, ha omesso di fare valere i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, l'accusato non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; sentenze 1C_29/2007 del 27 agosto 2007, consid. 3.1 e 1C_583/2008 del 9 aprile 2009 consid. 2.2; sul dovere di collaborazione dell'interessato cfr. DTF 128 II 139).
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2.4 Nella fattispecie, il decreto di accusa del 6 ottobre 2008 si fonda sul rapporto di constatazione per infrazione alla LCStr del 26 giugno 2008 della Polizia cantonale. Detto rapporto precisava esplicitamente che l'infrazione sarebbe stata segnalata alla Sezione della circolazione e alla magistratura competente, indicando che il PP avrebbe potuto emanare un decreto di accusa. In tali circostanze, il ricorrente, che era peraltro già stato oggetto in passato di analoghi procedimenti per violazione della LCStr, non poteva in buona fede ritenere che non avrebbe potuto incorrere in un provvedimento amministrativo come quello litigioso. Gli spettava quindi addurre nella procedura penale le censure e i mezzi di prova che intendeva far valere a suo discarico, facendo se del caso opposizione al decreto di accusa. Ciò a maggior ragione, ove si consideri la natura della contestazione sollevata, che verte sulla circostanza ch'egli, intimorito, avrebbe sottoscritto il verbale di polizia in bianco. Ritenendosi vincolata ai fatti risultanti dalla decisione penale e rifiutando l'assunzione di ulteriori prove, segnatamente l'audizione del passeggero, la Corte cantonale non ha quindi disatteso l'esposta giurisprudenza, né ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente.
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2.5 Il ricorrente non fa valere un'errata applicazione dell'art. 16c LCStr, in particolare non contesta la qualifica quale grave dell'infrazione, né la natura e la durata della revoca della licenza, né critica, limitandosi a chiederne l'annullamento, l'imposizione di un esame psicotecnico circa l'idoneità caratteriale alla guida, sicché la fondatezza del provvedimento non deve essere vagliata oltre.
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3.
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Ne segue, che il ricorso dev'essere respinto in quanto ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), l'implicita domanda di assistenza giudiziaria dovendo essere respinta poiché il gravame era manifestamente privo di probabilità di successo fin dall'inizio (art. 64 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
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Losanna, 8 settembre 2009
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Féraud Crameri
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