BGer 4D_119/2009
 
BGer 4D_119/2009 vom 01.10.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
4D_119/2009
Sentenza del 1° ottobre 2009
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Corboz, Giudice presidente,
Cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
contratto di locazione; sfratto,
ricorso contro la sentenza emanata il 27 luglio 2009
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con sentenza del 27 luglio 2009 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato da A.________ contro il decreto di sfratto emanato nei suoi confronti dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord il 13 luglio precedente, non avendo egli fra l'altro nemmeno contestato la regolarità della disdetta anticipata del contratto di locazione per mora nel pagamento delle pigioni (art. 257d CO);
che, preso atto dell'esito della procedura di appello, il 29 agosto 2009 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale uno scritto intitolato "Istanza di revoca del decreto di sfratto emesso dalla Pretura di Mendrisio";
che né il proprietario dell'ente locato, B.________, né l'autorità cantonale sono stati invitati a esprimersi su tale allegato;
che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3);
che, in quanto rivolto contro una decisione pronunciata nel quadro di una causa civile di carattere pecuniario concernente una controversia in materia di diritto della locazione, il cui valore litigioso non raggiunge fr. 15'000.-- (art. 51 cpv. 2 e 74 cpv. 1 lett. a LTF; sulla determinazione del valore litigioso minimo quando è controverso solo lo sfratto cfr. sentenza 4A_107/2007 del 22 giugno 2007 consid. 2.3, non pubblicato in DTF 133 III 539) e il cui contenuto non riguarda una questione di diritto d'importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), lo scritto di A.________ può venir tenuto in considerazione solo quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, disciplinato dall'art. 113 segg. LTF;
che con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, combinato con l'art. 106 cpv. 2 LTF, l'atto di ricorso deve indicare chiaramente quali sarebbero i diritti costituzionali violati nella decisione impugnata e precisare in cosa consisterebbe tale violazione (DTF 133 III 393 consid. 6);
che l'allegato inoltrato al Tribunale federale non soddisfa i requisiti di motivazione appena esposti, giacché il ricorrente non si prevale della violazione di diritti costituzionali né tantomeno si confronta criticamente con le considerazioni esposte nella pronunzia cantonale di ultima istanza;
che la semplice affermazione secondo la quale egli avrebbe pagato le pigioni arretrate il giorno dell'udienza in Pretura non può essergli di nessun giovamento, siccome non suscettibile di mettere in discussione la disdetta fondata sull'art. 257d CO - la cui validità non è peraltro stata contestata - per le ragioni già spiegate dal Tribunale d'appello;
che il ricorso si avvera pertanto d'acchito inammissibile;
che in simili circostanze si può decidere di non entrare nel merito del gravame mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b OG;
che le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF);
che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo egli nemmeno stato invitato a determinarsi;
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1° ottobre 2009
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: La Cancelliera:
Corboz Gianinazzi