BGer 9F_10/2009 |
BGer 9F_10/2009 vom 10.11.2009 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
9F_10/2009
|
Sentenza del 10 novembre 2009
|
II Corte di diritto sociale
|
Composizione
|
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
|
cancelliere Grisanti.
|
Parti
|
Ditta X.________,
|
rappresentata dai soci A.________ e B.________,
|
contro
|
Cassa di compensazione del Cantone Ticino,
|
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
|
Y.________ SA.
|
Oggetto
|
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
|
istanza del 29 ottobre 2009
|
Visto:
|
l'istanza di revisione del 29 ottobre 2009 presentata dai soci della ditta X.________ contro la decisione 3 luglio 2003 della Cassa di compensazione del Cantone Ticino - poi sfociata nelle sentenze del Tribunale federale H 231/04, H 180/06 e 9C_694/2008 -, concernente la ripresa di salari non notificati,
|
lo scritto del 30 ottobre 2009 con cui la Cassa cantonale di compensazione ha trasmesso per competenza al Tribunale federale la domanda di revisione,
|
l'atto 5 novembre 2009 con cui i soci della ditta X.________ precisano di non volere presentare alcuna istanza al Tribunale federale,
|
considerando:
|
che nel loro scritto del 5 novembre 2009 i soci della ditta X.________ non manifestano alcuna volontà di impugnare la sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009 e che anzi postulano la trasmissione dell'incarto per competenza alla Cassa cantonale di compensazione,
|
che di conseguenza non occorre entrare nel merito dell'istanza del 29 ottobre 2009 (cfr. per analogia sentenze 9C_358/2009 del 29 maggio 2009 e 9C_409/2008 del 12 giugno 2008),
|
che in concreto si applica la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,
|
che, vista la precisa richiesta degli interessati, la domanda del 29 ottobre 2009, unitamente all'incarto, è rinviata per competenza alla Cassa cantonale di compensazione,
|
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 in fine LTF si rinuncia a prelevare spese giudiziarie,
|
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
|
1.
|
Non si entra nel merito della domanda del 29 ottobre 2009.
|
2.
|
La domanda del 29 ottobre 2009 è trasmessa per competenza alla Cassa cantonale di compensazione.
|
3.
|
Non si prelevano spese giudiziarie.
|
4.
|
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
|
Lucerna, 10 novembre 2009
|
In nome della II Corte di diritto sociale
|
del Tribunale federale svizzero
|
Il Presidente: Il Cancelliere:
|
Meyer Grisanti
|