BGer 5A_403/2009
 
BGer 5A_403/2009 vom 11.11.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_403/2009
Sentenza dell'11 novembre 2009
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, von Werdt,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
B.________SA,
opponente,
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, 6716 Acquarossa.
Oggetto
incanto di un pegno immobiliare,
ricorso contro la decisione emanata il 27 maggio 2009 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nell'ambito dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno promossa da B.________SA nei confronti di A.________, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio ha spedito a quest'ultimo tramite posta A e pubblicato sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino del 27 marzo 2009 l'avviso d'incanto ("bando") recante la medesima data e concernente un fondo di proprietà dell'escusso. Nel menzionato bando veniva indicato che il valore di stima peritale del fondo è stabilito in fr. 490'820.--.
2.
Con sentenza 27 maggio 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto due gravami dell'escusso concernenti la menzionata esecuzione. Per quanto qui interessa, l'autorità di vigilanza ha indicato che la richiesta di una nuova stima deve avvenire nel termine di dieci giorni dal momento in cui il richiedente ha avuto conoscenza del valore della stima peritale; se tale valore è menzionato nell'avviso d'incanto, quest'ultimo vale pure quale comunicazione della stima (art. 30 cpv. 1 RFF). Essa ha quindi ritenuto che l'escusso ha avuto conoscenza del valore di stima con la pubblicazione dell'avviso d'incanto sul Foglio Ufficiale, motivo per cui il ricorso del 27 aprile 2009 è tardivo.
3.
A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso in materia civile dell'8 giugno 2009 redatto in tedesco con cui postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo, che gli venga riconosciuto il diritto ad una nuova stima peritale. Il ricorrente afferma, dopo aver esaminato il valore di stima di cui ha avuto conoscenza il 27 marzo 2009 dall'avviso d'incanto, di aver chiesto in una lettera del 22 aprile 2009 un'esemplare della perizia fatta allestire dall'Ufficio per determinare tale valore e una seconda stima peritale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 RFF. Il richiesto esemplare gli è stato inviato il 24 aprile 2009, data a partire dalla quale, secondo il ricorrente, comincerebbe a decorrere il termine di cui agli art. 17 cpv. 2 LEF e 9 cpv. 2 RFF: per tale motivo ritiene tempestivo il suo ricorso del 27 aprile 2009 all'autorità di vigilanza. Sostiene inoltre, richiamando gli art. 32 cpv. 2 e 63 LEF, di aver in ogni caso rispettato il termine per chiedere una seconda stima, atteso che la lettera 22 aprile 2009 avrebbe già contenuto tale domanda.
La Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso con decreto del 29 giugno 2009.
4.
Giusta l'art. 99 cpv. 2 RFF, se non è già inserita nel bando a stregua dell'articolo 29 RFF, la stima sarà comunicata al creditore che ha domandato la realizzazione, al debitore ed al terzo proprietario coll'avvertenza che entro il termine di ricorso essi potranno domandare all'autorità di vigilanza una nuova stima per mezzo di periti a mente dell'art. 9 cpv. 2 RFF. Quest'ultima norma prevede che ogni parte interessata può, entro il termine di ricorso di 10 giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) e previo deposito delle spese occorrenti, chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti. In virtù dell'art. 63 LEF le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini. Tuttavia il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo dei 3 giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi.
4.1 In concreto è pacifico che il bando conteneva il valore di stima del fondo da realizzare e nell'impugnativa in esame lo stesso ricorrente riconosce esplicitamente di aver preso conoscenza del valore di stima il 27 marzo 2009 dall'avviso d'incanto. Il termine per chiedere una seconda stima ha quindi iniziato a decorrere da tale data. Infatti, determinante per il decorso del termine in discussione è il momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza della stima (cioè dell'importo risultante dalle operazioni di stima), e non - come pare invece credere il ricorrente - il momento in cui gli viene trasmesso un esemplare della perizia utilizzata dall'Ufficio per stimare il fondo da realizzare.
4.2 Il ricorrente afferma poi che la richiesta di una seconda stima sarebbe in ogni caso tempestiva in ragione delle ferie esecutive e del fatto che egli l'avrebbe già formulata nella lettera del 22 aprile 2009 in cui chiedeva all'Ufficiale di inviargli un'esemplare della perizia fatta allestire precedentemente. Sennonché questa circostanza non risulta dagli accertamenti di fatto della sentenza impugnata su cui si fonda il Tribunale federale per la propria sentenza (art. 105 cpv. 1 LTF). Tale richiesta non emerge - contrariamente a quanto preteso dal ricorrente - nemmeno dal predetto scritto inviato all'Ufficiale, atteso che la frase "vorrei avere un parere in più della mia opinione personale sul valore della mia casa" - citata nel gravame - era riferita alla richiesta tendente all'ottenimento di una copia della perizia che si trovava nell'incartamento dell'Ufficio. In altre parole, dalla lettura dell'intera lettera scaturisce che il "parere in più" era quello dell'architetto che ha allestito la perizia su cui si era fondato l'Ufficiale.
Accertato che la lettera 22 aprile 2009 non contiene una richiesta di nuova perizia, anche qualora si volesse ritenere - come fatto dal ricorrente - applicabili alla presente fattispecie le ferie esecutive, una domanda di nuova stima contenuta nel ricorso del 27 aprile 2009 risulta nondimeno tardiva, atteso che le ferie esecutive pasquali sono terminate il 19 aprile 2009.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica invece assegnare ripetibili all'opponente, che non è stato invitato a produrre una risposta al ricorso e che si era limitato a rimettersi al giudizio del Tribunale federale per quanto concerne la richiesta di effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 11 novembre 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti