BGer 9C_956/2009
 
BGer 9C_956/2009 vom 23.02.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
9C_956/2009 {T 0/2}
Sentenza del 23 febbraio 2010
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Pfiffner Rauber,
cancelliere Grisanti.
Parti
D.________, Italia,
patrocinato dall'avv. Luigi Potenza, Italia,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 22 settembre 2009.
Considerando:
che D.________, già attivo quale stuccatore, in seguito a due infortuni professionali è stato posto - con decisione confermata il 29 ottobre 2003 dal Tribunale amministrativo del Canton Berna - al beneficio di una rendita d'invalidità LAINF del 38% e di un'indennità per menomazione dell'integrità dell'11%;
che, parallelamente alla procedura dell'assicurazione infortuni, l'interessato ha chiesto il 18 agosto 2000 l'erogazione di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità;
che, avendo accertato un grado d'invalidità non pensionabile (35%), il Tribunale amministrativo del Canton Berna ha confermato il 30 ottobre 2003 il rigetto della domanda precedentemente pronunciato dall'Ufficio AI;
che, dopo avere subito, il 20 novembre 2005, un infarto del miocardio, l'assicurato, nel frattempo rientrato in Italia, il 19 maggio 2006 ha formulato all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) una seconda domanda di rendita che è stata respinta in quanto il grado d'invalidità (34%) non raggiungeva il minimo di legge (decisione del 21 novembre 2007);
che per pronuncia del 22 settembre 2009 il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso dell'assicurato nel senso che ha concesso una rendita intera di invalidità dal 1° novembre 2005 al 30 giugno 2006;
che D.________ è insorto al Tribunale federale, al quale chiede, in accoglimento del ricorso, la concessione di una rendita intera d'invalidità anche dopo il 30 giugno 2006 e il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria;
che ritenendo a un primo esame il gravame privo di probabilità di successo, con decreto del 6 gennaio 2010 il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e ha fissato al ricorrente un termine per pagare un anticipo spese di fr. 500.-;
che l'insorgente ha versato l'importo richiesto entro il termine stabilito;
che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF;
che, per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), potendo scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62) e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF);
che il Tribunale amministrativo federale ha correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv. 1 e 28 cpv. 1 LAI [nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2007] in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), il sistema di confronto dei redditi per l'accertamento del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353) e le regole da seguire in caso di nuova domanda e di assegnazione temporanea di una rendita (art. 87 cpv. 2 e 3, 88a e 88bis cpv. 2 lett. a OAI);
che per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono questioni di fatto che possono essere riesaminate dal Tribunale federale soltanto alle severe condizioni più sopra esposte (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398);
che, senza arbitrio, l'istanza precedente, dopo esame degli atti e più precisamente tenuto conto dei rapporti del dott. B.________ (sui compiti e il valore probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico dell'AI cfr. art. 49 OAI nonché DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4 pag. 257 segg. e SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]), ha accertato, in maniera vincolante per il Tribunale federale (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), che il ricorrente era incapace al lavoro al 100% nella sua attività di stuccatore dal 16 agosto 1999, mentre in attività sostitutive confacenti al suo stato di salute, dopo una piena capacità dal 1999 e una completa inabilità dal 20 novembre 2005, aveva recuperato la piena capacità lavorativa dal 10 marzo 2006;
che per il calcolo dell'invalidità, fissato al 34%, il Tribunale amministrativo federale si è quindi fondato sul reddito da valido a suo tempo considerato dal Tribunale cantonale bernese, e aggiornato al 2004 (fr. 5'779.67 mensili), al quale ha contrapposto un reddito base da invalido di fr. 4'771.52 (stabilito in applicazione della tabella TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica [cfr. anche sentenza I 773/05 del 28 febbraio 2007 consid. 3.3]), sul quale ha poi praticato una deduzione del 20% per tenere conto delle particolarità professionali e personali del caso (cfr. DTF 126 V 75);
che, lamentando una datazione errata del reddito da valido, basato sulla pronuncia del 30 ottobre 2003 del Tribunale amministrativo del Canton Berna, e ritenendo contraria al diritto e all'equità la mancata concessione di una deduzione del 25% sul reddito da invalido, il ricorrente domanda l'annullamento del giudizio impugnato;
che la contestazione relativa al reddito da valido è manifestamente infondata e non tiene conto delle tavole processuali;
che se infatti è vero che dopo l'infortunio del 16 agosto 1999 egli ha cessato la sua attività lavorativa, il ricorrente dimentica che il Tribunale cantonale bernese, nello stabilire il reddito ipotetico senza invalidità conseguibile nel 2000, vale a dire al termine dell'anno di attesa prescritto dall'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione applicabile allora; cfr. pure DTF 129 V 222; 128 V 174), si era fondato sulla dichiarazione dell'ultimo datore di lavoro;
che, in tali condizioni, l'operato dell'amministrazione e dei primi giudici non solo non è arbitrario, ma risulta anzi corretto (cfr. DTF 135 V 58 consid. 3.1 pag. 59; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224);
che per quanto concerne invece il grado di deduzione applicato sul reddito base da invalido, giova ricordare come il tema sia una tipica questione di apprezzamento che può essere corretta solo se la Corte del merito ha esercitato questa valutazione in maniera giuridicamente errata, vale a dire solo in caso di eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 132 V 393 consid. 3.2 e 3.3 pag. 398 seg.);
che tenuto conto dell'ampio margine di apprezzamento di cui dispone l'autorità giudiziaria di primo grado nella valutazione delle prove, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare in quale misura la decisione impugnata sarebbe stata manifestamente errata o comunque contraria al diritto;
che venendo meno al proprio obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), il ricorrente non si confronta adeguatamente con l'accertamento dei primi giudici;
che ad ogni modo, per rispondere all'osservazione appellatoria, e pertanto inammissibile, del ricorrente, si osserva che la deduzione del 20%, confermata dai primi giudici, già tiene conto del fattore età, oltre che del lungo periodo di inattività e del fatto che l'assicurato può esercitare unicamente attività sostitutive leggere (cfr. calcolo - in atti - effettuato il 19 novembre 2007 da F.________ dell'UAI);
che, per quanto ricevibile, il ricorso, manifestamente infondato, va respinto secondo la procedura semplificata di cui all'art. 109 LTF;
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 23 febbraio 2010
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti