BGer 9C_913/2009 |
BGer 9C_913/2009 vom 25.02.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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9C_913/2009 {T 0/2}
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Sentenza del 25 febbraio 2010
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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M.________, Italia, patrocinato
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dall'avv. Antonio Mediati, Italia,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 2 settembre 2009.
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Visto:
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il ricorso del 24 ottobre 2009 (timbro postale) contro il giudizio 2 settembre 2009 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
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il decreto del 14 gennaio 2010 con il quale questa Corte ha assegnato a M.________ un termine suppletorio, scadente il 2 febbraio 2010, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
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considerando:
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che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
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che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 25 febbraio 2010
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Il Cancelliere:
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Borella Grisanti
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