BGer 9C_974/2009 |
BGer 9C_974/2009 vom 31.03.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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9C_974/2009 {T 0/2}
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Sentenza del 31 marzo 2010
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Grisanti.
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1. Partecipanti al procedimento
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Z.________,
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2. V._________
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ricorrenti,
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contro
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1. UBS SA, Rechtsdienst & Compliance, 8000 Zurigo, patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
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2. Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, Via Bossi 2a, 6901 Lugano,
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opponenti.
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Oggetto
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Previdenza professionale,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 ottobre 2009.
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Visto:
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il ricorso del 17 novembre 2009 (timbro postale) contro il giudizio 27 ottobre 2009 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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il decreto del 9 marzo 2010, con il quale questa Corte ha assegnato a Z.________ e a V._________ un termine suppletorio, scadente il 22 marzo 2010 per versare un anticipo spese, avvertendoli che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
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considerando:
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che i ricorrenti non hanno versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartito,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
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che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 31 marzo 2010
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Il Cancelliere:
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Borella Grisanti
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