BGer 8C_880/2009
 
BGer 8C_880/2009 vom 04.05.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
8C_880/2009 {T 0/2}
Sentenza del 4 maggio 2010
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Leuzinger, Frésard,
cancelliere Schäuble.
 
Partecipanti al procedimento
M.________, Italia,
patrocinato dall'avv. Martino Luminati,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (meccanismo d'accelerazione, affezione psichica, nesso causale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 27 agosto 2009.
Fatti:
A.
M.________, è stato coinvolto in un incidente della circolazione stradale in data 20 ottobre 2007, quando era alle dipendenze di una ditta di costruzioni grigionese in qualità di manovale. I medici del pronto soccorso che lo hanno visitato il giorno stesso dell'incidente hanno diagnosticato una distorsione cervicale e dolori dorso-lombari. Successivamente si sono aggiunti disturbi di natura psichica.
Con provvedimento 21 gennaio 2009, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), presso il quale l'interessato era assicurato giusta la LAINF, ha considerato estinto il suo obbligo di prestare a far tempo dal 1° febbraio successivo per il motivo che da allora difettava una relazione di causalità tra l'infortunio subito e i disturbi lamentati. Il 7 aprile 2009, statuendo su opposizione dell'assicurato, l'assicuratore ha confermato il precedente provvedimento.
B.
Patrocinato dall'avv. Martino Luminati, M.________ si è aggravato al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, il quale, per pronuncia del 27 agosto 2009, ha respinto il ricorso e confermato l'operato dell'assicuratore resistente.
C.
Allegando documentazione già in atti, l'assicurato, sempre assistito dall'avv. Luminati, interpone ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede di annullare il giudizio cantonale e di ritrasmettere l'incarto all'INSAI per il calcolo della rendita.
L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Tuttavia, se il ricorso è diretto - come in concreto - contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF). In tal caso, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
2.
Unico oggetto del contendere è la questione di sapere se esiste una relazione di causalità tra l'infortunio del 20 ottobre 2007 e i disturbi accusati dal ricorrente dopo il 1° febbraio 2009, pacifica essendo la circostanza che si tratta di un infortunio del tipo "colpo di frusta".
3.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i giudici di prime cure hanno diffusamente esposto i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, evidenziando in particolare la necessità - indispensabile per ammettere l'obbligo contributivo dell'assicuratore infortuni - di stabilire un nesso di causalità naturale e adeguata tra l'evento infortunistico e il conseguente danno alla salute (DTF 129 V 177 consid. 3.1 e 3.2 pag. 181 con riferimenti). Essi hanno pure correttamente riprodotto la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale nella DTF 134 V 109 in tema di traumi da accelerazione della colonna cervicale (colpi di frusta). A detta esposizione può essere fatto riferimento, non senza tuttavia ribadire che nella citata sentenza il Tribunale federale ha parzialmente modificato i criteri rilevanti per lo specifico esame dell'adeguatezza in caso di un trauma cervicale del tipo "colpo di frusta" o di un trauma equivalente. Giova inoltre ricordare che l'esame del nesso di causalità adeguata tra un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale senza prova di deficit funzionale organico e i pregiudizi e le limitazioni della capacità lavorativa e di guadagno ad esso ricollegabili deve essere effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) allorché i disturbi psichici apparsi dopo l'infortunio costituiscono chiaramente una patologia distinta e indipendente dal quadro clinico tipico dei postumi di un "colpo di frusta" alla colonna cervicale (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 96/00 del 12 ottobre 2000 consid. 2b, pubblicata in RAMI 2001 no. U 412 pag. 79; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9.5 pag. 125 seg. nonché sentenze 8C_957/2008 del 1° maggio 2009 consid. 4, 8C_425/2007 del 9 luglio 2008 consid. 4.2 e 8C_124/2007 del 20 maggio 2008 consid. 3.2).
4.
Fondandosi sugli atti medici, il Tribunale cantonale ha avantutto accertato che l'assicurato non presenta più disturbi di natura organica a seguito dell'infortunio. Il Tribunale federale condivide questa valutazione. Il giudizio impugnato può quindi essere confermato pure nella misura in cui esso ha precisato che nel caso concreto l'esame della relazione causale adeguata tra i disturbi psichici e l'infortunio avviene secondo i criteri posti in DTF 115 V 133 in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio.
4.1 Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguato tra disturbi psichici e infortunio, al fine di evitare, tra l'altro, disparità di trattamento, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri obiettivi. Il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio. In concreto, la classificazione dell'infortunio del 20 ottobre 2007 tra gli eventi di grado medio non è oggetto di contestazione. Come già rilevato dai primi giudici, la questione di sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio, la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici, la durata eccezionalmente lunga della cura medica, i dolori somatici persistenti, la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio, il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute, nonché il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche (DTF 115 V 133 consid. 6c/aa pag. 140).
4.2 Non in ogni caso è necessario tener conto di tutti i criteri summenzionati. A seconda delle circostanze ne può bastare un unico per riconoscere l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. Nel caso in cui nessun criterio riveste da solo un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più, quanto meno grave sia l'infortunio. Se per esempio l'infortunio di grado medio è al limite della categoria degli eventi insignificanti o leggeri, gli altri criteri oggettivi da ritenere devono essere adempiuti cumulativamente o rivestire un'intensità particolare perché l'adeguatezza possa essere riconosciuta (DTF 115 V 133 consid. 6c/bb pag. 140; RtiD 2004 I no. 66 pag. 205 con riferimenti, U 176/02).
4.3 Nel caso di specie, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, l'evento del 20 ottobre 2007 dev'essere classificato, come lo ha fatto la Corte cantonale con riferimento a casi analoghi esaminati dal Tribunale federale, tra quelli al limite degli infortuni leggeri all'interno della categoria intermedia. L'adeguatezza del nesso causale potrebbe pertanto ammettersi unicamente se i criteri di cui si deve tenere conto in quest'ambito secondo la giurisprudenza suesposta fossero adempiuti cumulativamente o rivestono un'intensità particolare. Sennonché le circostanze nelle quali si è verificato l'infortunio in oggetto, pur potendo riconoscere allo stesso una certa spettacolarità e drammaticità, non possono dirsi particolarmente drammatiche o spettacolari, come giustamente illustrato dai primi giudici. Né l'insorgente ha riportato delle lesioni gravi o particolari atte, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici. Nemmeno si può parlare di una cura medica errata o di una sua durata eccezionalmente lunga. Tanto meno il ricorrente può invocare un decorso sfavorevole della cura e l'intervento di complicazioni rilevanti. Per il resto, anche la rilevanza del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche dell'infortunio va negata, l'interessato essendo, sotto questo aspetto, stato dichiarato abile al lavoro in misura del 25-50 % almeno già a partire da fine novembre 2007. In tali condizioni, non mette conto di esaminare oltre se l'ulteriore criterio suscettibile di eventualmente entrare in linea di considerazione, ossia quello della persistenza dei dolori somatici, sarebbe realizzato, ritenuto che, alla luce di quanto precede, la sua presenza non basterebbe comunque, da sola, per ammettere l'esistenza del necessario nesso di causalità adeguata (cfr. pure RSAS 2001 pag. 431, U 187/95).
4.4 Facendo difetto il necessario rapporto di causalità adeguata tra le affezioni tuttora accusate dall'interessato e l'infortunio oggetto della lite, si può prescindere dall'ulteriore esame relativo all'esistenza o meno di un nesso di causalità naturale. Tale modo di procedere non è di principio censurabile (cfr. DTF 135 V 465 consid. 5.1 pag. 472).
4.5 Giova infine soggiungere che l'esito del giudizio non sarebbe diverso nemmeno applicando alla fattispecie, per quanto riguarda l'esame dell'adeguatezza, la specifica prassi sviluppata in DTF 134 V 109 per i colpi di frusta cervicali senza sostrato organico oggettivo, come giustamente rilevato dai giudici cantonali.
5.
In sede ricorsuale l'interessato non fa valere motivi suscettivi di infirmare le conclusioni dell'autorità giudiziaria di prime cure, la quale ha ampiamente motivato la sua decisione. Ne segue che la pronuncia impugnata va confermata e il ricorso respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 4 maggio 2010
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Ursprung Schäuble