BGer 9C_940/2009
 
BGer 9C_940/2009 vom 31.05.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
9C_940/2009 {T 0/2}
Sentenza del 31 maggio 2010
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Seiler,
cancelliere Grisanti.
 
Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinato da SOS Ticino, Soccorso operaio Svizzero SOS, Consultorio giuridico,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 ottobre 2009.
Considerando:
che A.________, già attivo quale lavapiatti, il 30 settembre 2008 ha chiesto l'erogazione di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità a dipendenza delle conseguenze di un infortunio occorsogli il 3 aprile 2008;
che l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), esperiti i necessari accertamenti e ritenendo l'assicurato pienamente abile al lavoro nella sua professione dal gennaio 2009, ha respinto la domanda di rendita per inadempienza dell'anno di attesa di inabilità lavorativa (decisione del 20 maggio 2009);
che per pronuncia del 5 ottobre 2009 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'interessato;
che A.________ è insorto al Tribunale federale, al quale chiede, in accoglimento del ricorso, il rinvio della causa al giudice di prime cure affinché esamini nuovamente il grado di invalidità, e il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria;
che ritenendo a un primo esame il gravame privo di probabilità di successo, con decreto del 17 dicembre 2009 il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e ha fissato al ricorrente un termine di 10 giorni per pagare un anticipo spese di fr. 500.-;
che l'insorgente ha versato l'importo richiesto entro il termine stabilito;
che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF;
che, per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), potendo scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62) e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF);
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv. 1 e 28 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA) come pure il principio di coordinamento della nozione d'invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 288 segg.; VSI 2004 pag. 182 [564/02], consid. 3; cfr. pure consid. 2.1.2 non pubblicato in DTF 131 V 120);
che per il resto ha giustamente rammentato il sistema di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), i principi sviluppati dalla giurisprudenza per l'esame del carattere eventualmente invalidante di affezioni alla salute psichica, segnatamente in caso di disturbo da dolore somatoforme (DTF 130 V 352; cfr. pure DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 pag. 70 seg), e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353);
che per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono questioni di fatto che possono essere riesaminate dal Tribunale federale soltanto alle severe condizioni più sopra esposte (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398);
che l'istanza precedente, dopo attento esame degli atti e più precisamente tenuto conto delle perizie 6 ottobre 2008 del dott. S.________, specialista in chirurgia, e 4 dicembre 2008 del dott. D.________, psichiatra, rese per conto dell'assicuratore infortuni e malattia, ha accertato, in maniera vincolante per il Tribunale federale (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), come il ricorrente, quantomeno dal mese di gennaio 2009, sia dal profilo somatico sia dal profilo psichiatrico non subisse (più), in assenza di riscontri oggettivi, limitazioni funzionali suscettibili d'incidere negativamente sulla sua capacità lavorativa;
che il ricorrente, lamentando ancora oggi problemi di deambulazione, osserva come egli andasse visitato personalmente dall'AI e come la valutazione dovesse considerare pure le difficoltà motorie evidenziate segnatamente nel rapporto 7 luglio 2008 dell'Ospedale X.________;
che il Tribunale federale, salvo eccezioni non realizzate in concreto, non può essere considerato alla stregua di un'autorità di appello dotata di piena cognizione, dinanzi alla quale sarebbe sufficiente opporre la propria opinione alla decisione impugnata;
che tenuto altresì conto dell'ampio margine di apprezzamento di cui dispone il primo giudice nella valutazione delle prove, il ricorrente deve spiegare in quale misura la decisione impugnata sarebbe manifestamente errata nel risultato - e non solo nella motivazione - o comunque incompleta;
che venendo meno al proprio obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), il ricorrente non si confronta adeguatamente con le considerazioni della pronuncia impugnata e non spiega in quale misura esse sarebbero contrarie al diritto;
che ad ogni modo nell'accertamento dei fatti compiuto dall'istanza precedente sulla base delle valutazioni del servizio medico dell'amministrazione, che per il proprio giudizio si è fondato sulle conclusioni peritali raccolte dall'assicuratore infortuni e malattia, non sono rilevabili inesattezze manifeste (sui compiti e il valore probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico dell'AI cfr. art. 49 OAI nonché DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4 pag. 257 segg. e SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]), il Tribunale cantonale avendo semmai tratto da tale valutazione conclusioni diverse da quelle prospettate dal ricorrente;
che ciò non fonda però l'arbitrio dei fatti posti alla base del giudizio (cfr. DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; SVR 2008 IV n. 60 pag. 295 consid. 6.2.2 [9C_337/2007]);
che il fatto che il servizio medico dell'AI non abbia disposto una visita del ricorrente non è un motivo per mettere in dubbio la sua valutazione, avendo esso potuto fondare il proprio giudizio sugli atti medici esistenti (SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 consid. 4.3.1);
che il ricorso va pertanto respinto;
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 31 maggio 2010
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti