BGer 4A_316/2010 |
BGer 4A_316/2010 vom 14.06.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_316/2010
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Sentenza del 14 giugno 2010
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Klett, Presidente,
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Cancelliera Gianinazzi.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Mario Bazzi,
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opponente.
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Oggetto
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cauzione processuale; assistenza giudiziaria,
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ricorso contro il decreto emanato il 25 febbraio 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con sentenza del 10 novembre 2009 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto la petizione inoltrata il 7 luglio 2008 da B.________ tendente all'accertamento dell'inesistenza dei crediti di fr. 38'000.--, oltre interessi al 5 % dal 1° gennaio 2008, e di fr. 79'810.65, oltre interessi al 5 % dal 14 giugno 2008, oggetto di due precetti esecutivi fattigli intimare da A.________;
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che A.________ si è aggravato contro la pronunzia pretorile con atto d'appello del 30 novembre 2009;
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che il 18 gennaio 2010 B.________ ha presentato un'istanza di prestazione di cauzione processuale a causa della notoria situazione d'insolvenza dell'appellante;
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che, essendo l'appellante effettivamente risultato insolvente ai sensi dell'art. 153 CPC/TI, con decreto del 25 febbraio 2010 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, visto l'art. 316 CPC/TI, lo ha obbligato a prestare una cauzione processuale di fr. 2'200.-- per la procedura d'appello;
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che contro questa decisione A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 20 marzo 2010, con uno scritto intitolato "Ricorso e Reclamo";
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che né la controparte né l'autorità cantonale sono stati invitati a esprimersi su tale allegato;
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che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF l'atto di ricorso deve indicare chiaramente i diritti che si pretendono violati dall'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza e precisare in cosa consiste la violazione;
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che in concreto, nel suo succinto esposto - peraltro privo di conclusioni - il ricorrente non fa nessun riferimento all'atto impugnato né alla sua motivazione;
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ch'egli si limita ad evocare l'impossibilità di versare l'importo richiesto e a domandare l'adozione di un analogo provvedimento nei confronti della controparte;
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che questi argomenti non configurano, manifestamente, una motivazione adeguata, conforme al disposto di legge appena citato;
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che, essendo l'allegato ricorsuale "manifestamente non motivato in maniera sufficiente", il gravame può essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che, vista l'incontestata situazione d'insolvenza del ricorrente, si può rinunciare ad addossargli spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF);
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che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo egli nemmeno stato invitato a determinarsi;
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 14 giugno 2010
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: La Cancelliera:
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Klett Gianinazzi
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