BGer 1C_275/2010 |
BGer 1C_275/2010 vom 23.06.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_275/2010
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Decreto del 23 giugno 2010
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Féraud, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
A.A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. B.A.________,
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2. C.________,
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patrocinate dall'avv. Romina Biaggi,
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Municipio di Orselina, via al Parco 18, 6644 Orselina,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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licenza edilizia,
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ricorso contro la decisione emanata il 28 aprile 2010
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dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che il 25 maggio 2010 A.A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico contro una decisione emanata il 28 aprile 2010 dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo;
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che con scritto del 19 giugno 2010 il ricorrente dichiara di ritirare il gravame;
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che il presidente o il giudice dell'istruzione decide, quale giudice unico, circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione all'art. 71 LTF);
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che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
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che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese;
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per questi motivi, il Presidente decreta:
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1.
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La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del gravame.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, rispettivamente alla loro patrocinatrice, al Municipio di Orselina, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 23 giugno 2010
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Féraud Crameri
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