BGer 1C_416/2010
 
BGer 1C_416/2010 vom 22.09.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1C_416/2010
Sentenza del 22 settembre 2010
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, Presidente,
Aemisegger, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari,
ricorrente,
contro
Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna,
opponente.
Oggetto
Estradizione all'Italia,
ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2010 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Fatti:
A.
Il 28 settembre 2001 il Tribunale ordinario di Torino ha condannato A.________, cittadino italiano, a otto anni di reclusione per traffico di stupefacenti, sentenza confermata in ultima istanza dalla Corte di Cassazione il 17 aprile 2007. Il 17 novembre 2009 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha formalmente chiesto l'estradizione del condannato.
B.
Con decisione del 27 maggio 2010 l'Ufficio federale di giustizia ha concesso l'estradizione dell'interessato. Il 15 giugno 2010 A.________, posto in carcere estradizionale il 22 marzo 2010, è stato scarcerato a causa delle sue precarie condizioni fisiche, con l'adozione di misure sostitutive della detenzione. Adita dall'estradando, con giudizio del 1° settembre 2010, la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ne ha respinto il gravame.
C.
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rinviare la causa al Tribunale penale federale, affinché decida il gravame nel merito.
Non sono state chieste osservazioni.
Diritto:
1.
1.1 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell'art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).
1.2 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se, tra l'altro, come nella fattispecie, concerne un'estradizione e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2).
L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 133 IV 131 consid. 3). L'esistenza di un caso particolarmente importante dev'essere ammessa solo eccezionalmente anche in materia estradizionale (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.4).
1.3 Il ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, poiché la mancata esecuzione della pena in Svizzera lederebbe il principio della proporzionalità. La decisione impugnata non considererebbe inoltre la sua non carcerabilità, né, nel caso di estradizione, i rischi collegati al suo stato di collaboratore di giustizia.
1.4 L'istanza precedente, ricordato che l'art. 37 cpv. 3 AIMP non osta all'estradizione, ha accertato lo stato di salute del ricorrente sulla base dei certificati medici prodotti. In tale ambito ha rilevato che non sussistono motivi per ritenere che lo Stato richiedente non applichi i medesimi standard in materia di protezione contro i trattamenti inumani e degradanti dello Stato richiesto, precisando che la consegna del ricorrente non significa necessariamente che, a estradizione avvenuta, egli sarà immediatamente incarcerato. Lo Stato richiedente potrà infatti tener conto del suo stato di salute e della sua età avanzata, adottando le necessarie cure mediche e ordinando semmai il suo ricovero in un'unità carcerale ospedaliera, senza che sia necessario richiedere particolari riserve o condizioni in merito. Ha aggiunto che sulla base delle sentenze di condanna italiane il ruolo di collaboratore di giustizia o "confidente" assunto dal ricorrente è tutt'altro che chiaro. Ne ha concluso che questa circostanza non dimostra affatto che, se del caso, la protezione offerta in tale ambito dallo Stato richiedente sarebbe insufficiente. Ha poi spiegato perché la Svizzera, in assenza di una relativa domanda dello Stato richiedente, non poteva assumere l'esecuzione della condanna, rilevando infine che nella fattispecie un decreto di accusa pronunciato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino nei confronti del ricorrente non violava il principio del "non bis in idem", di cui all'art. 9 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (RS 0.353.1; CEEstr), respingendo infine, siccome infondata, l'eccezione della prescrizione della pena prevista da detta Convenzione.
1.5 Il ricorrente, richiamato l'art. 37 cpv. 3 AIMP, insistendo sul suo precario stato di salute e sulla sua non carcerabilità, nonché sulla mancata richiesta di garanzie da parte dello Stato richiedente non rende minimamente verosimile, come ritenuto dall'istanza precedente, che l'Italia, Paese che ha aderito alla CEDU, non la rispetterebbe, per cui non è necessario esigere particolari garanzie in merito (cfr. DTF 134 IV 156; 135 I 191).
Proprio riguardo a un caso concernente l'Italia, il Tribunale federale ha stabilito che, al momento della consegna dell'estradando, l'UFG informa le autorità estere circa i suoi problemi di salute e che l'Italia, firmataria della CEDU, rispetterà le relative garanzie, per cui non si è in presenza di un caso particolarmente importante (sentenza 1C_149/2010 del 12 aprile 2010 consid. 1.3). L'applicazione dell'art. 37 cpv. 3 AIMP da parte dell'istanza precedente è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale; la causa cui accenna il ricorrente concerne peraltro un altro Stato (sentenza 1C_224/2008 del 30 maggio 2008). Ora, su questi punti, la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante (DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito; sentenza 1C_287/2008 del 12 gennaio 2009 consid. 1.3 in: Pra 2010 n. 22 pag. 141), né nella fattispecie si pone una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).
2.
Le spese seguono la soccombenza (art 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni.
Losanna, 22 settembre 2010
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Féraud Crameri