BGer 5A_565/2010 |
BGer 5A_565/2010 vom 13.10.2010 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
5A_565/2010
|
Sentenza del 13 ottobre 2010
|
II Corte di diritto civile
|
Composizione
|
Giudice federale Hohl, Presidente,
|
Cancelliere Piatti.
|
Partecipanti al procedimento |
Fondazione A.________SA,
|
ricorrente,
|
contro
|
1. B.________,
|
2. C.________SA,
|
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
|
3. Comune di Sementina,
|
opponenti,
|
Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona.
|
Oggetto
|
elenco oneri,
|
ricorso contro la decisione emanata il 29 luglio 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
|
Considerando:
|
che nell'ambito dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare incoata dalla C.________SA nei confronti di B.________ la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in parziale accoglimento di un ricorso della fondazione A.________SA, iscritto nell'elenco oneri un credito di fr. 14'778.-- in favore dell'insorgente;
|
che il 19 agosto 2010 la fondazione A.________SA è insorta al Tribunale federale contro tale decisione chiedendo l'iscrizione nell'elenco oneri di un credito di fr. 394'220.--;
|
che con decreto del 20 agosto 2010 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 3'000.--;
|
che con decreto del 6 settembre 2010 alla ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di 15 giorni dalla ricezione del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo;
|
che l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto è stato notificato alla ricorrente il 13 settembre 2010;
|
che l'11 ottobre 2010 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
|
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
|
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
|
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
|
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
|
1.
|
Il ricorso è inammissibile.
|
2.
|
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
|
3.
|
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
|
Losanna, 13 ottobre 2010
|
In nome della II Corte di diritto civile
|
del Tribunale federale svizzero
|
La Presidente: Il Cancelliere:
|
Hohl Piatti
|