BGer 5A_786/2010 |
BGer 5A_786/2010 vom 10.02.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_786/2010
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Decreto del 10 febbraio 2011
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Marazzi, in qualità di Giudice unico,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________SA,
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patrocinata dagli avv. Paolo Bernasconi e Fabio Alippi,
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ricorrente,
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contro
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B.________Ltd.,
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patrocinata dagli avv. Sascha Schlub e Pietro Moggi,
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opponente,
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Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
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Oggetto
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trasmissione di beni all'Ufficio dei fallimenti,
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ricorso contro la decisione emanata il 21 ottobre 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Considerando:
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che con riferimento all'esecuzione promossa da C.________ nei confronti di B.________Ltd. l'Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano ha deciso, in seguito al riconoscimento in Svizzera del fallimento dell'escussa pronunciato all'estero, di trasmettere all'Ufficio dei fallimenti del medesimo distretto i beni pignorati;
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che con sentenza 21 ottobre 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso di A.________SA contro il provvedimento dell'Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano;
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che con ricorso in materia civile 8 novembre 2010 A.________SA ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale;
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che con scritto 3 febbraio 2011 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile e ha postulato, con l'accordo della controparte, la compensazione delle ripetibili;
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che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
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che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno poste a carico della ricorrente, mentre le ripetibili sono compensate come da intesa fra le parti (art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC, art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Giudice unico decreta:
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1.
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La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. Le ripetibili sono compensate.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 10 febbraio 2011
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: La Cancelliera:
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Marazzi Antonini
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