BGer 1C_65/2011 |
BGer 1C_65/2011 vom 11.02.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_65/2011
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Sentenza dell'11 febbraio 2011
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Reeb, Eusebio,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Rossano Pinna,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione, Sede distaccata Lugano, via Sorengo 7, 6903 Lugano.
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Oggetto
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assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
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ricorso contro la sentenza emanata il 21 gennaio 2011 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Fatti:
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A.
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Il 23 febbraio 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento di prevenzione con confisca patrimoniale nei confronti di A.________ e altre persone, sfociato nel decreto del 29 settembre 2007 emanato dalla Sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano, sostanzialmente confermato dalla Corte di appello di Milano e, il 15 dicembre 2009, dalla Corte suprema di cassazione. L'interessato è stato condannato in Italia a 21 anni e 4 mesi di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e, nel 2009, a sei anni di reclusione per usura, condanne non ancora definitive. La rogatoria italiana ha fatto seguito a una comunicazione spontanea del Ministero pubblico della Confederazione, nel quadro di una domanda di assistenza presentata nel 2006 dalla Svizzera all'Italia nell'ambito di un parallelo procedimento elvetico a carico dell'interessato.
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B.
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Con decisione di chiusura del 17 settembre 2010, l'allora Ufficio dei giudici istruttori ha accolto la rogatoria, trasmettendo all'autorità estera documenti relativi a tre conti bancari intestati a A.________. Adita dall'interessato, con giudizio del 21 gennaio 2011, la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (II CRP) ha respinto il ricorso.
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C.
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A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla.
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Non sono state chieste osservazioni.
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Diritto:
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1.
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1.1 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell'art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).
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1.2 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e rinvio). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF).
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2.
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2.1 Il ricorrente afferma, in maniera del tutto generica, che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, perché, oltre alla possibilità che situazioni analoghe potrebbero ripetersi, si tratterrebbe di sapere se la consegna di documenti destinati non in primo luogo a fini probatori, bensì per chiedere la reiterazione di un ordine di confisca già disposto nell'ambito del procedimento penale svizzero, sia compatibile con la sovranità elvetica e con il principio della proporzionalità, nonché se per tale modo di procedere sussista una base legale idonea. Contesta poi, sempre in maniera generica, il carattere penale della domanda estera.
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2.2 Il ricorrente non si confronta tuttavia con i differenti motivi posti a fondamento del giudizio impugnato, compiutamente illustrati, né con la prassi e la dottrina addotta dall'istanza precedente. In siffatte circostanze, la questione di sapere se si sia effettivamente in presenza di un caso particolarmente importante non dev'essere esaminata oltre. In effetti, il ricorso dovrebbe essere in ogni caso dichiarato inammissibile per carenza di motivazione: le severe esigenze di motivazioni poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF valgono infatti anche per i ricorsi nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale ai sensi dell'art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2 pag. 128; sentenza 1C_106/2007 del 21 maggio 2007 consid. 1.3, in RtiD 2008 I pag. 711).
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Giova nondimeno precisare che, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata (consid. 4.5 in fine), il Tribunale federale, adito con un precedente ricorso concernente una causa analoga relativa all'applicazione di misure di prevenzione antimafia, non ha confermato la prassi della II CRP: esso non si era infatti pronunciato sul merito della causa, il gravame essendo inammissibile per carenza di motivazione (sentenza 1C_563/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.3).
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3.
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Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
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Losanna, 11 febbraio 2011
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Fonjallaz Crameri
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