BGer 6B_153/2011 |
BGer 6B_153/2011 vom 17.03.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_153/2011
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Sentenza del 17 marzo 2011
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudice federale Favre, Presidente,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
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6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Ripetuta diffamazione, danneggiamento, ecc.,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 14 gennaio 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino quale Corte di cassazione e di revisione penale.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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Con decreto di accusa dell'11 agosto 2009 il Procuratore pubblico ha riconosciuto A.________ autore colpevole di ripetuta diffamazione, danneggiamento, ingiuria, ripetuta calunnia, minaccia, tentata coazione, guida in stato di inattitudine nonché di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 50.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, e alla multa di fr. 1'500.--.
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2.
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A seguito dell'opposizione formulata il 12 agosto 2009 da A.________, il procedimento è stato deferito alla Pretura penale. Il dibattimento è stato fissato per il 27 ottobre 2010.
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Con scritto datato 30 settembre 2010 A.________ si è rivolto alla Pretura penale nei seguenti termini:
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"Lodevole pretore di Bellinzona le mando la lettera allegata in quanto io non ho le possibilità di pagare un avvocato.
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Inoltre le volevo comunicare che se la causa nei miei confronti si chiude con il versamento di 1500 chf come scritto nel decreto di accusa, si può pagare detta somma a rate, cosi facendo si può risparmiare dei soldi ai contribuenti e impegnare il tempo per risolvere dei seri casi di violazione penale."
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A questo scritto veniva allegata una copia della lettera con cui A.________ revocava al suo avvocato il mandato di patrocinio.
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Interpretando questo scritto quale ritiro dell'opposizione, con decreto del 19 ottobre 2010 il Giudice della Pretura penale ha stralciato dai ruoli il procedimento e ha dichiarato esecutivo il decreto di accusa.
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3.
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Il 14 gennaio 2011 la Corte di appello e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CARP) sedente, giusta l'art. 453 CPP, quale Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto il ricorso inoltrato da A.________ contro il decreto di stralcio. In sostanza la Corte ticinese ha condiviso l'interpretazione data dal primo giudice allo scritto del 30 settembre 2010. Con l'allusione alla "chiusura della causa" A.________ ha di fatto esplicitato la sua intenzione di ritirare l'opposizione e di rinunciare così al procedimento dinanzi la Pretura penale.
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4.
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Con atto del 3 marzo 2011 A.________ ricorre al Tribunale federale postulando l'annullamento della sentenza dell'ultima autorità cantonale nonché del decreto del Giudice della Pretura penale e il ripristino della procedura nello stato in cui si trovava al momento dell'emanazione del decreto di accusa. Chiede inoltre di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria.
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Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
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5.
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Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Riservati i casi dell'art. 95 lett. c-e LTF, la violazione del diritto cantonale non costituisce di per sé motivo di ricorso, ma può configurare una violazione del diritto federale giusta l'art. 95 lett. a LTF, segnatamente qualora disattenda il divieto dell'arbitrio ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 134 II 349 consid. 3).
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Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta la violazione di garanzie di rango costituzionale. A norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina infatti tali censure soltanto se motivate in modo chiaro e preciso. L'allegato ricorsuale deve pertanto indicare chiaramente i diritti che si pretendono violati e precisare altresì in che consista tale violazione; critiche appellatorie, argomentazioni vaghe e semplici rinvii agli atti cantonali non sono quindi ammissibili (DTF 135 III 608 consid. 4.4; 134 I 83 consid. 3.2).
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6.
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Il ricorrente lamenta arbitrio nell'interpretazione della sua lettera del 30 settembre 2010. Egli non ha infatti mai richiesto il ritiro dell'opposizione e non ha mai avuto tale intenzione. Il decreto di stralcio emanato dal Giudice della Pretura penale si fonderebbe su un capzioso "apprezzamento per deduzione", su un'"erronea svista". A mente dell'insorgente, se il suo scritto del 30 settembre 2010 si prestava all'interpretazione ritenuta dal decreto di stralcio, il giudice avrebbe dovuto interpellarlo per chiarire il vero senso di quanto scritto. Implicitamente quindi nel gravame viene fatta valere la violazione del principio della buona fede sancito dall'art. 5 cpv. 3 Cost. oltre alla violazione del divieto dell'arbitrio.
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Il ricorrente si duole pure della violazione degli art. 2, 4 e 8 CC come anche degli art. 7 e 8 Cost., di un accertamento inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF) e della violazione dei diritti costituzionali cantonali. Il decreto di stralcio comporterebbe pure la violazione degli art. 201, 205, 211 e 212 CPP/TI.
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7.
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Il gravame, a tratti difficilmente comprensibile, si appalesa inammissibile per diverse ragioni.
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7.1 L'insorgente si duole della violazione di disposizioni della vecchia procedura penale ticinese. Sennonché, come testé esposto (v. supra consid. 5), la violazione del diritto cantonale non costituisce un motivo di ricorso dinanzi al Tribunale federale, a meno che tale violazione non implichi simultaneamente una violazione del diritto federale, ciò che nel ricorso non è minimamente sostenuto. Quanto poi ai diritti costituzionali cantonali, il ricorrente si limita a prevalersi genericamente della loro violazione senza indicare di quale diritto costituzionale cantonale si prevalga e senza sostanziare in qualche modo la sua critica.
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7.2 Anche l'implicita censura di violazione del principio della buona fede risulta inammissibile perché formulata per la prima volta in questa sede. In virtù del principio dell'esaurimento del corso delle istanze cantonali formulato all'art. 80 cpv. 1 LTF e considerato che il Tribunale federale non verifica d'ufficio il rispetto dei diritti fondamentali (v. art. 106 cpv. 2 LTF), le critiche di natura costituzionale sono ammissibili unicamente se sono state sollevate già dinanzi all'autorità cantonale di ultima istanza (v. DTF 135 I 91 consid. 2.1). Nella fattispecie però la censura di violazione dell'art. 5 cpv. 3 Cost. non è stata sottoposta all'esame della Corte ticinese come invece il ricorrente, peraltro patrocinato, avrebbe potuto e dovuto fare. Analogo discorso vale per la pretesa violazione degli art. 7 e 8 Cost.
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7.3 Il ricorrente focalizza tutte le sue critiche sul decreto di stralcio pronunciato dal Giudice della Pretura penale, omettendo quasi sistematicamente di confrontarsi con la decisione di seconda istanza. Orbene può formare oggetto di ricorso al Tribunale federale solo la sentenza della CARP, quale autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) e non quella dell'autorità precedente. Le critiche ricorsuali devono quindi concernere la decisione dell'autorità immediatamente precedente il Tribunale federale. L'insorgente tuttavia accenna solo di transenna al giudizio della CARP, limitandosi a rimproverare quest'ultima per aver avallato l'errata interpretazione data nel decreto di stralcio allo scritto del 30 settembre 2010. Egli non si misura in alcun modo con le motivazioni della sentenza della CARP secondo cui se, come preteso, il ricorrente avesse inteso solo comunicare alla Pretura penale la fine del mandato di patrocinio, avrebbe omesso di formulare le considerazioni successive dalle quali non si può che dedurre la sua volontà di accettare la conclusione del procedimento penale a suo carico nei termini proposti dal procuratore pubblico nel decreto di accusa. In questa sede, l'insorgente sorvola completamente sulla decisione della CARP, formulando censure incentrate solo sul decreto di stralcio. Peraltro non viene sostanziato nessun arbitrio, all'interpretazione contestata essendo semplicemente contrapposta l'opinione del ricorrente. Il ricorso risulta pertanto impropriamente motivato.
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7.4 Infine l'insorgente dichiara di avvalersi pure degli art. 2, 4 e 8 CC. Non indica tuttavia per quale motivo pretende che queste disposizioni siano state violate dalle autorità ticinesi. Sotto questo profilo il gravame è dunque carente di motivazione.
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8.
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Il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
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La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento in quanto le conclusioni ricorsuali apparivano d'acchito prive di possibilità di successo (v. art. 64 cpv. 1 a contrario LTF). Le spese giudiziarie dovrebbero pertanto essere poste a carico del ricorrente soccombente, tuttavia considerate le particolarità del caso e la situazione finanziaria dell'insorgente, il Tribunale federale rinuncia eccezionalmente a prelevarle (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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4.
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Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 17 marzo 2011
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: La Cancelliera:
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Favre Ortolano Ribordy
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