BGer 8C_221/2011 |
BGer 8C_221/2011 vom 31.03.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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8C_221/2011 {T 0/2}
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Sentenza del 31 marzo 2011
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Ursprung, Presidente,
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cancelliere Schäuble.
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Partecipanti al procedimento |
P.________S.A.,
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ricorrente,
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contro
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Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 febbraio 2011.
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Visto:
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il ricorso del 16 marzo 2011 (timbro postale) contro il giudizio del 24 febbraio 2011 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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considerando:
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che tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), nell'allegato ricorsuale è necessario spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto federale,
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che la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287),
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che la parte ricorrente deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione impugnata che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400; sentenza 4A_22/2008 del 10 aprile 2008 consid. 1),
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che nel caso di specie l'allegato del 16 marzo 2011 non soddisfa manifestamente queste condizioni,
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che la società ricorrente - limitandosi in sostanza a dichiarare di aver sempre puntualmente pagato i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione e a contestare che la precedente istanza avrebbe richiamato sentenze e statistiche validi per grandi aziende e non già per piccole imprese come la sua - non si confronta infatti nelle debite forme con la pronuncia impugnata e non espone le ragioni che farebbero apparire contraria al diritto la decisione del primo giudice,
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che in tali condizioni, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile,
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che le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia.
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Lucerna, 31 marzo 2011
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Ursprung Schäuble
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