BGer 8C_574/2011 |
BGer 8C_574/2011 vom 16.09.2011 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
8C_574/2011 {T 0/2}
|
Sentenza del 16 settembre 2011
|
I Corte di diritto sociale
|
Composizione
|
Giudice federale Ursprung, Presidente,
|
cancelliere Schäuble.
|
Partecipanti al procedimento |
P.________, Italia,
|
ricorrente,
|
contro
|
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
|
opponente.
|
Oggetto
|
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
|
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 24 giugno 2011.
|
Fatti:
|
A.
|
Mediante decisioni del 15 aprile 2009, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha posto P.________, cittadino italiano residente in Italia, nato nel 1952, al beneficio di una mezza rendita d'invalidità dal 1° novembre 2006 e di una rendita completiva per la figlia R.________, nata nel 1989, limitatamente al periodo 1° novembre 2006-31 gennaio 2007.
|
B.
|
Per pronuncia del 24 giugno 2011, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso dell'assicurato volto all'ottenimento di una rendita intera d'invalidità e di una rendita completiva per la figlia anche successivamente al 31 gennaio 2007, nel senso che ha annullato le decisioni amministrative e ha rinviato gli atti all'UAI per complemento istruttorio e nuove decisioni in merito alle prestazioni in lite.
|
C.
|
Producendo nuova documentazione medica, l'assicurato presenta ricorso al Tribunale federale, al quale ribadisce sostanzialmente le richieste di primo grado.
|
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
|
Diritto:
|
1.
|
Giusta l'art. 29 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. Esso statuisce così liberamente sulla ricevibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 pag. 188 con riferimenti).
|
2.
|
2.1 Nella misura in cui rinvia la causa all'amministrazione per complemento istruttorio, il giudizio impugnato costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481). L'ammissibilità del ricorso presuppone di conseguenza - in via alternativa - che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a) oppure che l'accoglimento del ricorso comporti immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b).
|
2.2 Un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF è un danno di natura giuridica che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1). Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile (DTF 133 I 57 consid. 1 pag. 59). Spetta al ricorrente spiegare in che misura la decisione incidentale in lite sia di natura tale da provocare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, oppure in che misura l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF. Se ciò non si verifica - e a meno che una di queste due condizioni non sia manifestamente data - , il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso (cfr. DTF 133 III 629 consid. 2.3.1 pag. 632).
|
2.3 Orbene, il ricorrente non spiega minimamente in quale misura la pronuncia impugnata gli provocherebbe un danno irreparabile né in che misura l'accoglimento del ricorso eviterebbe una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. Ciò non risulta del resto neppure chiaramente dagli atti. Di conseguenza, il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso.
|
2.4 In concreto si applica la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
|
3.
|
Pur essendo la procedura onerosa, nella fattispecie si può eccezionalmente dispensare il ricorrente dall'onere delle spese processuali (art. 62 cpv. 1 seconda frase e art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
|
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
|
1.
|
Il ricorso è inammissibile.
|
2.
|
Non si prelevano spese giudiziarie.
|
3.
|
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
|
Lucerna, 16 settembre 2011
|
In nome della I Corte di diritto sociale
|
del Tribunale federale svizzero
|
Il Presidente: Ursprung
|
Il Cancelliere: Schäuble
|