BGer 8C_462/2011 |
BGer 8C_462/2011 vom 21.09.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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8C_462/2011 {T 0/2}
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Sentenza del 21 settembre 2011
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Ursprung, Presidente,
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cancelliere Schäuble.
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Partecipanti al procedimento |
T.________, Italia, patrocinato dal Patronato INCA,
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ricorrente,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Flumattstrasse 1, 6002 Lucerna,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 maggio 2011.
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Visto:
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il ricorso del 9 giugno 2011 (timbro postale) contro il giudizio del 9 maggio 2011 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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il decreto del 22 luglio 2011, con il quale questa Corte ha assegnato a T.________ un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 25 agosto 2011, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
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considerando:
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che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
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che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 21 settembre 2011
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Ursprung
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Il Cancelliere: Schäuble
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