BGer 8C_462/2011
 
BGer 8C_462/2011 vom 21.09.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
8C_462/2011 {T 0/2}
Sentenza del 21 settembre 2011
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Ursprung, Presidente,
cancelliere Schäuble.
 
Partecipanti al procedimento
T.________, Italia, patrocinato dal Patronato INCA,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Flumattstrasse 1, 6002 Lucerna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 maggio 2011.
Visto:
il ricorso del 9 giugno 2011 (timbro postale) contro il giudizio del 9 maggio 2011 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto del 22 luglio 2011, con il quale questa Corte ha assegnato a T.________ un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 25 agosto 2011, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 21 settembre 2011
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Ursprung
Il Cancelliere: Schäuble