BGer 9C_698/2011 |
BGer 9C_698/2011 vom 10.10.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_698/2011
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Sentenza del 10 ottobre 2011
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento |
M.________, Stati Uniti, patrocinato dalla Discover Wellness Health Association,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 28 luglio 2011.
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Visto:
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il ricorso del 10 settembre 2011 (timbro postale) avverso la decisione di inammissibilità del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 28 luglio 2011,
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considerando:
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che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
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che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
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che, pur non dovendo essere necessariamente corretta, la motivazione deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
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che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa la predetta esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335; 118 Ib 134),
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che il ricorrente - nel suo atto pervenuto a questa Corte il 16 settembre 2011 - non si confronta minimamente con i motivi che hanno indotto l'istanza precedente a ritenere inammissibile, per gravi carenze formali (presentazione via fax del ricorso, mancanza di valida firma, di chiare conclusioni e di una sufficiente motivazione), il suo gravame,
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che in mancanza di una argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio impugnato, il ricorso di M.________ non può essere ritenuto ricevibile,
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che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (lett. b),
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che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
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Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 10 ottobre 2011
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Meyer
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Il Cancelliere: Grisanti
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