BGer 1C_352/2011 |
BGer 1C_352/2011 vom 18.10.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_352/2011
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Sentenza del 18 ottobre 2011
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Eusebio, Giudice unico,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
1. A.________,
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2. B.________,
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patrocinate dall'avv. Emanuele Verda,
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ricorrenti,
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contro
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Comune di Agno,
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patrocinato dall'avv. Ilario Bernasconi,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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rappresentato dal Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, viale Franscini 17, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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ritardata giustizia in merito alla pianificazione del comparto riva lago del Comune di Agno,
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ricorso contro la sentenza emanata il 10 giugno 2011
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dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con giudizio del 10 giugno 2011 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso per ritardata giustizia in materia pianificatoria sottopostogli da A.________ e da B.________;
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che avverso questo giudizio A.________ e B.________ presentano un ricorso al Tribunale federale;
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che con decreto presidenziale del 26 agosto 2011 le ricorrenti sono state invitate a fornire, entro il 12 settembre successivo, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 2'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);
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che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 30 settembre 2011 alle ricorrenti è stato fissato un termine suppletorio, scadente l'11 ottobre 2011, per versare l'anticipo richiesto;
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che le ricorrenti hanno versato l'anticipo litigioso soltanto il 12 ottobre successivo e, quindi, tardivamente;
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che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
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che le spese inutili, visto che nel frattempo il Tribunale federale ha proceduto a uno scambio di scritti, sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF), ricordato che, di regola, non si accordano ripetibili ai comuni che agiscono nell'ambito delle loro attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF; DTF 134 II 117);
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richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico delle ricorrenti. Non si accordano ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 18 ottobre 2011
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Eusebio
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Il Cancelliere: Crameri
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