BGer 9C_825/2011 |
BGer 9C_825/2011 vom 10.11.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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9C_825/2011 {T 0/2}
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Sentenza del 10 novembre 2011
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento |
S.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa cantonale di compensazione
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Servizio prestazioni complementari, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Prestazione complementare all'AVS/AI,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 settembre 2011.
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Visto:
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l'atto 14 ottobre 2011 (timbro postale) trasmesso per competenza a questa Corte dal giudice di prime cure a seguito del giudizio del 28 settembre 2011 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la (nuova) impugnativa per denegata/ritardata giustizia presentata da S.________ contro la Cassa di compensazione AVS del Cantone Ticino in relazione a una sua domanda di prestazioni complementari all'AVS,
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lo scritto del 20 ottobre 2011 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è stato informato che dall'atto in questione non era ravvisabile la chiara volontà di ricorrere e che in ogni caso, per essere ricevibile, un ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali l'insorgente intende chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in detto scritto secondo cui queste formalità potevano ancora essere adempiute entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
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gli atti complementari del 31 ottobre 2011 (timbro postale),
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considerando:
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che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata (in concreto: italiana),
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che di conseguenza si giustifica - tenuto anche conto del fatto che il ricorrente, da anni residente in Ticino, ha già dato prova di capirne la lingua - di redigere la sentenza in italiano, benché il ricorso sia stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente,
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che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
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che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
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che, pur non dovendo essere necessariamente corretta, la motivazione deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
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che in concreto il tema della causa è sapere se l'amministrazione si sia resa responsabile di ritardata giustizia nell'esaminare la richiesta dell'insorgente,
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che il ricorrente - nelle sue confuse critiche, di difficile lettura e comprensione - non si confronta minimamente con l'oggetto della lite accertato dal primo giudice e non lascia minimamente intendere per quali motivi la Cassa cantonale di compensazione sarebbe incorsa in una ritardata giustizia o avrebbe trattato la sua domanda in maniera eccessivamente lunga o perché il giudice cantonale avrebbe violato il diritto federale, negando a torto un caso di ritardata giustizia,
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che in assenza di una siffatta motivazione riferita al tema della causa non è dunque possibile entrare nel merito del ricorso,
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che pertanto, il presente ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che viste le particolari circostanze non si riscuotono spese,
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 10 novembre 2011
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Meyer
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Il Cancelliere: Grisanti
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