BGer 4A_211/2011 |
BGer 4A_211/2011 vom 06.12.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_211/2011
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Sentenza del 6 dicembre 2011
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Klett, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Sergio Sciuchetti,
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ricorrente,
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contro
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B.________SA,
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patrocinata dall'avv. Marco Probst,
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opponente.
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Oggetto
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contratto di assicurazione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 24 febbraio 2011 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con sentenza 17 febbraio 2009 il Pretore del distretto di Lugano ha accolto la petizione con cui A.________ ha convenuto in giudizio la B.________SA, chiedendo il pagamento di fr. 45'360.--;
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che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 24 febbraio 2011, invece respinto la petizione in accoglimento di un'appellazione dell'assicuratore;
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che con ricorso in materia civile del 31 marzo 2011 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza di appello, di riformarla nel senso che la convenuta sia condannata a pagarle fr. 45'360.--, oltre interessi, e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
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che con decreto 20 settembre 2011 la Corte adita ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per carenza di possibilità di esito favorevole del ricorso e ha invitato la ricorrente a fornire entro il 14 ottobre 2011 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 2'500.--;
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che il 17 ottobre 2011 il termine per versare il richiesto anticipo spese è stato prorogato, ad istanza del patrocinatore della ricorrente, fino al 7 novembre 2011;
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che il 10 novembre 2011 è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 63 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto pagamento entro il 25 novembre 2011;
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che il 14 novembre 2011 il patrocinatore della ricorrente ha annunciato l'intenzione di non provvedere al versamento in discussione;
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che il 1° dicembre 2011 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
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che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 6 dicembre 2011
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Klett
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Il Cancelliere: Piatti
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