BGer 1B_110/2012 |
BGer 1B_110/2012 vom 06.03.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_110/2012
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Sentenza del 6 marzo 2012
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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opponente,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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procedimento penale, non luogo a procedere,
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ricorso contro la sentenza emanata il 19 gennaio 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che nell'edizione del 9 febbraio 2011 il quotidiano d'informazione X.________ ha pubblicato un articolo in cui veniva divulgata la segnalazione di A.________ e di un determinato gruppo in merito a una struttura rocciosa che assumerebbe la natura di un cratere provocato da un impatto meteoritico;
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che lo stesso giorno il giornalista informatico B.________ ha pubblicato sul proprio blog un articolo concernente la citata segnalazione;
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che il 14 febbraio 2011 A.________ ha querelato il giornalista per titolo di danneggiamento e diffamazione;
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che il 28 ottobre 2011 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in difetto degli elementi costitutivi dei prospettati reati;
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che la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), adita dal denunciante, con giudizio del 19 gennaio 2012 ne ha respinto il reclamo;
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che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, senza formulare conclusioni di giudizio;
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che non sono state chieste osservazioni al gravame;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 497 consid. 3);
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che contro la decisione impugnata è dato il ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78 segg. LTF, la tempestività del gravame (art. 100 cpv. 1 LTF) e la legittimazione del ricorrente essendo pacifiche;
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che secondo la norma riveduta dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, l'accusatore privato che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore è legittimato a ricorrere al Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili, ciò che gli spetta dimostrare conformemente alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; cfr. DTF 133 II 353 consid. 1, 249 consid. 1.1);
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che, in particolare, l'accusatore privato che non ha la possibilità di presentare pretese civili deve indicare quali conclusioni intenderebbe fare valere ed esporre in che misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza negativa sul giudizio delle stesse, a meno che lo si possa dedurre d'acchito e senza ambiguità (DTF 137 IV 246 consid. 1.3.1 e rinvii; sentenza 1B_32/2012 del 2 febbraio 2012 consid. 2);
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che il ricorrente non si esprime del tutto al riguardo, né tenta di addurre in che cosa consisterebbe un eventuale torto morale, da lui neppure fatto valere, ricordato che in materia di delitti contro l'onore il torto morale deve assumere un'importanza sufficiente per giustificare un indennizzo (sentenza 1B_119/2011 del 20 aprile 2011);
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che il gravame è quindi inammissibile già per questo motivo;
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ch'esso è inammissibile anche per carenza di motivazione;
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che, infatti, il Tribunale federale esamina soltanto le censure sollevate e sostanziate: pertanto il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
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che la CRP ha stabilito che il ricorrente ha subito soltanto un danno d'immagine che, non essendo una cosa ai sensi degli art. 641 segg. CC, non può pertanto essere danneggiata conformemente a quanto previsto dall'art. 144 CP;
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ch'essa, esaminati poi compiutamente gli estremi della diffamazione (art. 173 CP), le dichiarazioni e la documentazione prodotta dal ricorrente, l'articolo pubblicato, il blog e l'interrogatorio del giornalista, ha ritenuto che quest'ultimo non ha tacciato il denunciante di condotta disonorevole, mettendo in dubbio, semmai, solo l'applicazione del metodo scientifico e la fondatezza della scoperta, senza mai utilizzare espressioni oggettivamente diffamatorie;
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che nell'atto di ricorso l'insorgente si limita a illustrare la propria attività, quella del suo gruppo e del denunciato e ad addurre, in maniera generica ed apodittica, che la pubblicazione del nome di qualcuno sul blog del denunciato l'accosterebbe a "truffatori e millantatori";
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ch'egli non si confronta tuttavia del tutto con le articolate e differenti considerazioni contrarie esposte dai giudici cantonali, la giurisprudenza e la prassi richiamate nella decisione impugnata;
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che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può rinunciare a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, a B.________, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 6 marzo 2012
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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