BGer 4A_754/2011
 
BGer 4A_754/2011 vom 20.04.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
4A_754/2011
Sentenza del 20 aprile 2012
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Rottenberg Liatowitsch,
Cancelliere Piatti.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dagli avv. Fabio Colombo e Marco Perucchi,
ricorrente,
contro
1. B.________ AG,
2. C.________,
entrambe patrocinate dall'avv. Valentina Borsari,
opponenti.
Oggetto
contratto d'architetto,
ricorso contro la sentenza emanata l'8 novembre 2011 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.a Nell'autunno 2000 C.________ ha incaricato, con la B.________ AG e tramite un rappresentante, l'architetto A.________ di valutare le possibilità edificatorie di un fondo a Davesco Soragno, di preparare un progetto con un preventivo di massima dei costi per l'allestimento di tre villette e di occuparsi della domanda di costruzione. L'impresa di costruzione del progettista sarebbe poi stata incaricata dell'edificazione del mappale.
A.b Il 27 novembre 2000, dopo aver ricevuto da A.________ una proposta di massima, C.________ ha stipulato con i proprietari del predetto fondo un diritto di compera (prorogabile) per la durata di 8 mesi e per un importo di fr. 540'000.--. Con lettera 6 marzo 2001 il Municipio di Davesco Soragno ha ritornato al menzionato architetto una prima domanda di costruzione, perché la documentazione era incompleta, mancando segnatamente un accertamento forestale.
A.c Nell'aprile 2001 il progettista ha inoltrato una nuova domanda di costruzione, con una richiesta di deroga alla distanza minima di 10 metri dal bosco prevista dalla legislazione cantonale, atteso che una delle case progettate era situata a soli 7 metri dalla selva.
Il 23 luglio 2001 C.________, ricevuta la comunicazione del Municipio che ha riscontrato una difformità tra il progetto e il piano di frazionamento, ha concordato con i proprietari del fondo da edificare una proroga del diritto di compera fino al 23 novembre 2001, pagando ulteriori fr. 10'000.--, in aggiunta dei fr. 20'000.-- già versati quale acconto sul prezzo di acquisto, rispettivamente quale pena di recesso. Il 5 ottobre 2001 il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino si è opposto alla domanda di costruzione, perché non ha ritenuto realizzate le condizioni che permettono la concessione di una deroga, potendo le distanze dal bosco essere rispettate con una diversa disposizione delle case. L'8 ottobre 2001 il Municipio ha negato la licenza edilizia. Dopo aver dichiarato di non voler più rinnovare il diritto di compera, i proprietari del fondo in questione lo hanno venduto a un terzo.
B.
Con sentenza 6 novembre 2009 il Pretore del distretto di Lugano ha, in parziale accoglimento di una petizione presentata da C.________ e dalla B.________ AG, condannato A.________ a versare alle attrici un risarcimento danni di fr. 103'996.85, oltre interessi, e ha rigettato per tale importo l'opposizione interposta dall'architetto al relativo precetto esecutivo.
C.
L'8 novembre 2011 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto nella misura in cui era ammissibile un appello di A.________. I giudici cantonali hanno reputato strumentale l'eccezione con cui veniva negata la legittimazione attiva della B.________ AG e hanno indicato che il contratto di architetto stipulato fra le parti va sottoposto alle norme sul mandato. Essi hanno poi ritenuto che il convenuto avrebbe dovuto essere a conoscenza della legislazione forestale, nonché della consolidata prassi amministrativa e giudiziaria in materia, e hanno quindi ravvisato una violazione contrattuale nell'esecuzione dei progetti allestiti per la licenza di costruzione. Pur considerando le eccezioni riferite al danno irricevibili perché fatte valere per la prima volta con l'appello, la Corte cantonale ha rilevato che la possibilità di vendere due case risultava dalle tavole processuali. Infine ha ritenuto le obiezioni concernenti l'interruzione del nesso causale, già inammissibili per motivi procedurali, anche infondate.
D.
Con ricorso in materia civile del 16 dicembre 2011 A.________ chiede in via principale al Tribunale federale di annullare la sentenza di appello e, in via subordinata, di respingere la petizione. Narrati i fatti, il ricorrente contesta la legittimazione attiva della B.________ AG e lamenta una violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità cantonale. Afferma poi di aver contestato il danno innanzi al primo giudice, sostiene che in ogni caso spettava alla controparte dimostrare le relative poste e soggiunge che l'istruttoria non avrebbe permesso di stabilire che vi fossero delle concrete possibilità di vendita delle case. Sempre a mente del convenuto il nesso causale fra il suo operato e il danno realizzatosi sarebbe stato interrotto dall'attrice C.________, la quale, non esercitando il diritto di compera, avrebbe pure violato l'obbligo di ridurre il danno.
C.________ e la B.________ AG propongono con risposta 16 febbraio 2012 la reiezione del ricorso.
Diritto:
1.
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata emanata dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite manifestamente superiore al limite di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso è stato inoltrato dalla parte soccombente (art. 76 cpv. 1 LTF). Sotto questo profilo esso è pertanto ammissibile.
2.
In linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e può scostarsene o completarlo unicamente se è stato effettuato in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF). Poiché la definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella dell'arbitrio (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2) e configura a sua volta la violazione di un diritto fondamentale (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1), valgono le accresciute esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Per lamentare con un'ammissibile censura la violazione del divieto dell'arbitrio non è segnatamente sufficiente formulare una critica meramente appellatoria (DTF 136 II 489 consid. 2.8) e contestare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, nella quale l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3).
Giova rammentare che, per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 136 III 552 consid. 4.2, con rinvii).
Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice - il quale in questo ambito dispone di un ampio potere discrezionale - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1).
3.
3.1 La Corte cantonale ha ritenuto che l'eccezione, fatta valere per la prima volta in appello, concernente la carenza di legittimazione attiva della B.________ AG è meramente strumentale. Questa società aveva infatti confermato al convenuto l'entità del suo onorario e aveva in seguito saldato una fattura che questi le aveva direttamente trasmesso. Inoltre C.________ aveva segnalato all'architetto il 21 luglio 2001 di pure agire a nome e per conto di tale società.
3.2 Anche nel ricorso in materia civile il ricorrente nega la legittimazione attiva della B.________ AG, affermando che la segnalazione di C.________ non sarebbe sufficiente "per attestare una relazione contrattuale" con lui e che il diritto di compera era unicamente stato concluso in favore della persona fisica. Ritiene poi che i giudici cantonali avrebbero violato il loro obbligo di motivazione (art. 29 cpv. 2 Cost.), respingendo l'eccezione "senza ulteriori formalità". Asserisce infine che la B.________ AG avrebbe unicamente una pretesa prescritta di indebito arricchimento nei suoi confronti, mentre l'altra attrice non sarebbe legittimata a prevalersi degli importi versatigli dalla menzionata società.
3.3 In concreto la censura concernente una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. rasenta la temerarietà, atteso che, come risulta dalla lettura del consid. 2.1 della sentenza impugnata, la Corte cantonale ha partitamente spiegato perché ha considerato la B.________ AG pure parte al contratto d'architetto. Per il resto, ritenuto che il ricorrente non formula alcuna ammissibile censura contro gli accertamenti di fatto che hanno permesso ai giudici cantonali di stabilire la stipulazione del contratto, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sulla constatazione che le attrici hanno concluso un contratto d'architetto con il convenuto, motivo per cui sono senza pertinenza alcuna le argomentazioni ricorsuali secondo cui l'attrice C.________ non può rivendicare gli importi pagati dalla B.________ AG, mentre le pretese di quest'ultima sarebbero prescritte perché basate su un indebito arricchimento del ricorrente.
4.
4.1 I Giudici cantonali hanno poi indicato che il contratto di architetto stipulato fra le parti va in concreto sottoposto alle regole sul mandato e che un architetto dovrebbe conoscere la legislazione forestale e la consolidata prassi amministrativa e giudiziaria in materia, nella misura in cui queste sono di rilievo per l'attività edilizia. Per questo motivo hanno ritenuto insufficiente la prestazione fornita dal convenuto, la quale è addirittura divenuta priva di interesse per le attrici con la scadenza del diritto di compera e la vendita del fondo a un terzo. La Corte cantonale ha poi indicato che le voci del danno, elencate e sufficientemente sostanziate dalle attrici, sono state inammissibilmente contestate per la prima volta in appello e che, a prescindere da tali motivazioni concernenti il diritto procedurale, la possibilità di vendita delle abitazioni emerge dalle tavole processuali, dalle quali risulta che vi erano almeno due seri interessati all'acquisto di altrettante case che avevano addirittura versato una caparra.
4.2 Il ricorrente segnala di non essere stato patrocinato innanzi al Pretore, ma di aver nondimeno contestato le pretese delle attrici con la frase "i fatti sono inveritieri e nessuna colpa può essermi attribuita per la non concessione della licenza edilizia". Afferma che la Corte cantonale sarebbe caduta in un eccesso di formalismo, rilevando l'assenza di una specifica eccezione sollevata con gli allegati di causa e avrebbe violato l'art. 8 CC, dimenticando che spettava alla parte attrice di allegare e dimostrare i fatti su cui fondava le sue pretese. Inoltre, sempre a mente del ricorrente, la documentazione prodotta dalle opponenti non sarebbe sufficiente per ritenere che ci fosse una reale possibilità di vendita, l'unico potenziale acquirente avendo subordinato il suo interesse a una serie di modifiche che non avrebbero potuto essere effettuate prima dello scadere del diritto di compera.
4.3 In concreto la Corte cantonale non si è limitata a rilevare la tardività delle contestazioni sollevate dal ricorrente con riferimento alle poste del pregiudizio, ma ha pure ritenuto che le attrici avevano sufficientemente sostanziato e provato gli elementi del danno. Quest'ultimo fatto rende senza oggetto la questione dell'onere della prova (DTF 132 III 626 consid. 3.4). Per il resto giova ricordare che, qualora la sentenza impugnata si fondi su due motivazioni alternative e indipendenti, il ricorrente deve confrontarsi, pena l'inammissibilità, con entrambe (DTF 133 IV 119 consid. 6.3). Infatti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni dell'altra si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell'autorità inferiore. Nella fattispecie, il ricorrente, accampando in modo appellatorio e apodittico la - pretesa - insufficienza delle prove agli atti, omette di formulare una critica che soddisfa le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF a una censura diretta contro gli accertamenti di fatto della Corte cantonale inerenti al danno subito dalle attrici, ragione per cui non occorre esaminare se l'altra motivazione - alternativa - del giudizio cantonale, attinente alla tardività delle obiezioni sia fondata.
5.
5.1 Infine la Corte cantonale ha ritenuto la doglianza concernente l'assenza di un legame di causalità adeguata tra la cattiva esecuzione del mandato e il danno prodottosi non solo irricevibile, perché insufficientemente motivata (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC/TI), ma pure infondata nel merito. Infatti, soggiungono i Giudici cantonali, l'operazione immobiliare era fin dall'inizio stata impostata nel senso che il fondo sarebbe unicamente stato acquistato dopo l'ottenimento della licenza edilizia, ragione per cui la parte attrice non ha interrotto il nesso causale rinunciando ad esercitare il diritto di compera prima di aver ottenuto il nullaosta delle competenti autorità per le previste costruzioni. I Giudici cantonali hanno pure indicato che per i predetti motivi, le mandanti non avevano nemmeno violato l'obbligo di ridurre il danno, obiezione peraltro pure reputata tardiva.
5.2 Il ricorrente afferma che, non esercitando il diritto di compera, la controparte ha interrotto il legame di causalità e violato sia l'obbligo di limitare il danno previsto dall'art. 44 CO che gli art. 321e e 398 CO. Rimprovera alla Corte cantonale un'ulteriore violazione del suo obbligo di motivazione, perché è rimasta silente su quest'ultima censura. Nega infine di essere stato a conoscenza del diritto di compera e della sua scadenza.
5.3 Limitandosi a lamentare l'assenza di un legame di causalità fra la sua inadempienza e il danno di cui si prevalgono le attrici, il ricorrente censura di nuovo inammissibilmente (sopra, consid. 4.3) solo una delle due motivazioni indipendenti e alternative della sentenza impugnata, trascurando completamente l'altra argomentazione della Corte cantonale attinente alle carenze dell'appello. Altrettanto vale per l'asserita violazione dell'art. 44 CO, atteso che il ricorrente non contesta minimamente di non essersi tempestivamente prevalso di tale argomento. Privi di qualsiasi pertinenza per la fattispecie in esame si rivelano poi i richiami agli art. 321e e 398 CO: le due norme concernono infatti la responsabilità del mandatario rispettivamente del lavoratore, ma non attengono agli obblighi del mandante. Così stando le cose, alla Corte cantonale non può nemmeno essere imputata una violazione del suo obbligo di motivazione per non essersi occupata di tali disposti di legge: l'art. 29 cpv. 2 Cost. non impone infatti al giudice di esporre e discutere tutti gli argomenti invocati dalle parti, ma egli può limitarsi alle questioni pertinenti (DTF 135 III 670 consid. 3.3.1).
6.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella ridotta misura in cui si rivela ammissibile, si appalesa infondato e come tale va respinto. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà alle opponenti complessivi fr. 6'000.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 20 aprile 2012
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti