BGer 2C_882/2011 |
BGer 2C_882/2011 vom 29.05.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_882/2011
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2C_883/2011
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Sentenza del 29 maggio 2012
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Zünd, Presidente,
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Stadelmann, Locher, Giudice supplente,
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento |
1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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ricorrenti,
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contro
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Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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imposta federale diretta e imposta cantonale 2005.
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ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 28 settembre 2011 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.A.________, coniugato con B.A.________ e padre di C.A.________ e D.A.________, è azionista e amministratore unico di due società: la E.________ SA e la F.________ SA, che gestisce un'officina.
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Con atto pubblico del 12 maggio 2005, per il tramite della F.________ SA, che ne era proprietaria, A.A.________ ha ceduto ai figli C.A.________ e D.A.________ la particella xxx RFD di X.________, su cui sorge l'officina citata. In base a tale atto, il prezzo di vendita è stato fissato in fr. 1'095'000.-- ed è stato saldato mediante l'assunzione delle ipoteche gravanti l'immobile.
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B.
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Con decisione del 28 maggio 2009, notificando ai coniugi A.________ la tassazione relativa all'anno 2005, l'Ufficio circondariale di tassazione competente ha commisurato il loro reddito imponibile in fr. 569'800.-- per l'imposta cantonale ed in fr. 581'000.-- per l'imposta federale diretta. In questo contesto - partendo da un valore di alienazione dell'immobile di fr. 1'490'000.--, commisurato dall'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche - l'autorità di tassazione ha tra l'altro aggiunto ai proventi dichiarati, fr. 395'000.-- quale prestazione valutabile in denaro a favore dell'azionista in relazione alla vendita a prezzo di favore della particella di proprietà della F.________ SA a C.A.________ e D.A.________.
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C.
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I coniugi A.________ hanno impugnato la menzionata decisione di tassazione con reclamo del 22 giugno 2009, contestando la sussistenza della prestazione valutabile in denaro di cui sopra.
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Nel contempo, la F.________ SA ha presentato all'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche un'istanza di revisione dell'imposta sugli utili immobiliari e dell'imposta ordinaria 2005, nell'ambito della quale ha prodotto un "atto di rettifica e complemento", rogato il 12 ottobre 2009, in cui veniva accertato che il prezzo di vendita della particella xxx RFD di X.________ era in realtà di fr. 1'494'985.-- e che lo stesso era stato soluto assumendo le ipoteche che gravavano l'immobile (fr. 1'095'000.--) così come il passivo del conto corrente azionisti (fr. 399'985.-- al 31 dicembre 2004).
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D.
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Con decisione del 10 novembre 2009, divenuta definitiva, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche ha respinto l'istanza di revisione inoltrata dalla F.________ SA.
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Con decisione del 20 gennaio 2010, l'Ufficio circondariale di tassazione ha da parte sua respinto il reclamo dei coniugi A.________.
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La decisione resa su reclamo nei confronti dei coniugi A.________ è stata in seguito confermata dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, con sentenza del 28 settembre 2011.
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E.
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ll 24 ottobre 2011, A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato il giudizio della Camera di diritto tributario con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale. Con tale atto, essi chiedono l'annullamento della decisione querelata e la riduzione del loro reddito determinante per l'anno 2005 di un importo di fr. 395'000.--.
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Chiamata ad esprimersi, la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino ha proposto di non entrare nel merito del ricorso o, in via eventuale, di respingerlo. Per il rigetto del ricorso si è espressa anche l'Amministrazione federale delle contribuzioni. La Camera di diritto tributario ha per contro rinunciato a pronunciarsi. Al 3 aprile 2012 risalgono infine le ulteriori osservazioni depositate dai ricorrenti, di cui verrà detto, per quanto necessario, più oltre.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il giudizio impugnato, che si pronuncia sia sull'imposta federale diretta che sull'imposta cantonale 2005 (su tale facoltà, cfr. DTF 135 II 260 consid. 1.3.2 pag. 263 seg.), giustifica la congiunzione dei due incarti aperti a seguito dell'inoltro del ricorso in merito a tali imposte.
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1.2 Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza in una causa di diritto pubblico, l'impugnativa, presentata in tempo utile dai destinatari del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 e art. 89 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (in questo contesto, cfr. pure l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF in relazione con l'art. 146 LIFD e l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]).
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1.3 Con il ricorso in materia di diritto pubblico può tra l'altro venir censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Rispettate le condizioni di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale applica comunque il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e può accogliere o respingere un ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati o su cui si è fondata l'autorità precedente (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Esigenze più severe valgono in relazione alla violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina infatti simili censure soltanto se l'insorgente le ha sollevate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).
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1.4 Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove addotte (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa, aspetto che, insieme a quello dell'asserito arbitrio, compete al ricorrente sostanziare (art. 97 cpv. 1 LTF).
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1.5 Nella fattispecie il gravame rispetta solo in parte i requisiti esposti. Nella misura in cui sono disattesi - segnatamente poiché i ricorrenti inoltrano un ricorso che ricalca in larga misura quello presentato davanti all'istanza precedente e formulano inoltre censure di carattere appellatorio, con cui si limitano a criticare l'apprezzamento dei fatti accertati nel giudizio impugnato senza dimostrarne l'arbitrarietà (DTF 134 II 244 consid. 2.3 pag. 246; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 38 consid. 2a pag. 41) - esso risulta pertanto inammissibile.
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I. Imposta federale diretta
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2.
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2.1 Giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD, sono imponibili quali redditi da sostanza mobiliare i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere. Tra le prestazioni imponibili valutabili in denaro rientrano anche le cosiddette "distribuzioni dissimulate di utili" menzionate all'art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD.
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2.2 Secondo la giurisprudenza sviluppata in relazione all'art. 58 LIFD, una distribuzione dissimulata di utili è data se una società esegue una prestazione in favore di un suo azionista, o di una persona comunque vicina, senza ricevere alcuna contropartita, o perlomeno non una contropartita equivalente. Occorre inoltre che la persona interessata consegua in tal modo un vantaggio che non sarebbe stato concesso alle medesime condizioni ad un terzo e che il carattere particolarmente vantaggioso della prestazione sia riconoscibile per gli organi societari (DTF 131 II 593 consid. 5.1 pag. 607; sentenze 2C_265/2009 del 1° settembre 2009 consid. 2.1, in StR 64, pag. 915 seg., e 2C_222/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.1).
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2.3 Tra le distribuzioni dissimulate di utili vanno annoverate anche le rinunce a determinati proventi in favore dell'azionista o della persona vicina, con una corrispondente riduzione presso la società dell'utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro sussiste quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall'azionista o dalla persona a lui vicina, rispettivamente quando questi ultimi non forniscono la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza 2A.204/2006 del 22 giugno 2007 consid. 6, in RtiD 2008 I n. 15t pag. 946; sentenze 2A.73/2005 del 2 agosto 2005 consid. 2.1 e 2A.263/2003 del 19 novembre 2003 consid. 2.2).
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2.4 Per giurisprudenza, la prestazione di cui gode la persona vicina all'azionista a seguito dell'ottenimento di un simile vantaggio dev'essere in via di principio imputata a quest'ultimo (2A.73/2005 del 2 agosto 2005 consid. 2.2.1 e 2A.236/2003 del 13 agosto 2004 consid. 3.2; cosiddetta "teoria del triangolo").
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3.
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3.1 Nella fattispecie, non è contestato che il prezzo che risulta dall'atto pubblico del 12 maggio 2005, stipulato per la compravendita della particella xxx di X.________, era pari a fr. 1'095'000.--, ovvero ad un importo inferiore di fr. 395'000.-- rispetto al suo valore effettivo. L'atto pubblico del 12 maggio 2005 è stato del resto oggetto di una "rettifica", dopo che l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche era giunto a concludere che il valore della particella fosse in realtà da commisurare in fr. 1'494'985.--. Nel contempo, è pure evidente che, essendone i due figli, gli acquirenti della particella siano da considerare persone vicine ad A.A.________, azionista ed amministratore unico della F.________ SA, cui apparteneva l'immobile.
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Riconducendo la fissazione di un prezzo di vendita troppo basso ad una svista del notaio rogante, sfuggita in buona fede sia ai compratori che all'amministratore unico della società, che avrebbero in seguito perpetuato l'errore nei loro atti contabili e fiscali successivi, i ricorrenti contestano ciò nondimeno la sussistenza degli estremi per il riconoscimento di una distribuzione dissimulata di utili. Benché non risultasse nell'atto notarile, la controprestazione per la cessione del terreno sarebbe in effetti sin dall'inizio consistita nell'assunzione delle ipoteche che gravavano l'immobile (fr. 1'095'000.--), ma anche del passivo del conto corrente azionisti (fr. 399'985.-- al 31 dicembre 2004), ciò che escluderebbe il carattere particolarmente vantaggioso, richiesto dalla giurisprudenza, del negozio concluso.
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Essi contestano inoltre di essere stati personalmente avvantaggiati dall'operazione ritenendo che, se vantaggio vi è stato, questo sia semmai degli acquirenti.
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3.2 Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, le conclusioni tratte nel giudizio impugnato in merito alle conseguenze della compravendita della particella in discussione per la tassazione 2005 dei ricorrenti devono essere però confermate.
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In base agli accertamenti di fatto in esso contenuti, che vincolano anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), così come al loro apprezzamento da parte della Corte cantonale - cui viene contrapposta una diversa interpretazione dei fatti stessi, ma di cui non viene sostanziata l'arbitrarietà (precedente consid. 1.4) - essa poteva in effetti lecitamente concludere che l'assunzione del passivo del conto corrente azionisti da parte dei compratori non facesse in realtà parte del prezzo e che questo fosse stato quindi fissato in fr. 1'095'000.--, ben al di sotto del valore reale della particella.
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3.2.1 Secondo quanto indicato dalla Corte cantonale e non contestato dai ricorrenti, oltre che dal chiaro testo dell'atto notarile originariamente stipulato, che non ne fa appunto menzione alcuna, la mancata assunzione di tale passivo è infatti confermata sia dalle dichiarazioni fiscali degli acquirenti dell'immobile, sia dalla dichiarazione compilata dalla F.________ SA e sottoscritta dal ricorrente per il calcolo dell'imposta sugli utili immobiliari.
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3.2.2 Ulteriore e determinante conferma in tal senso, poiché risulta da atti che nella fattispecie assumono un carattere vincolante (sentenza 2A.315/2004 del 22 febbraio 2005 consid. 3 con ulteriori rinvii; FELIX RICHNER/WALTER FREI/STEFAN KAUFMANN/HANS ULRICH MEUTER, Handkommentar zum DBG, 2. ed. 2009, ad art. 58 n. 101), viene poi fornita dalla contabilità della società.
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Sempre secondo quanto accertato dalla Corte cantonale - che pure si confronta con precisione con la versione dei fatti poi ripresentata in questa sede dai ricorrenti, spiegando perché non possa essere condivisa - da tali atti emerge infatti che la società, che era debitrice nei confronti dell'azionista, è rimasta tale anche dopo la cessione dell'immobile.
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3.3 Già solo perché il ricorso non si confronta con le pertinenti argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (querelato giudizio, consid. 2.2-2.5, cui può essere qui rinviato), presentando una critica inammissibile, la conclusione tratta dalla Corte cantonale non può inoltre nemmeno essere messa in discussione dal richiamo ai contenuti del verbale dell'assemblea generale straordinaria del 9 aprile 2005, allegato al rogito del 12 ottobre 2009.
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3.4 Anche la generica censura secondo cui la compravendita ha semmai comportato vantaggi per gli acquirenti ma non per i qui ricorrenti, che non avrebbero beneficiato di nessuna prestazione valutabile in denaro ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD, per quanto ammissibile, non può infine essere condivisa.
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In proposito, occorre infatti ricordare che la prestazione di cui gode la persona che è vicina all'azionista a seguito dell'ottenimento di un vantaggio qualificabile come una distribuzione dissimulata di utili dev'essere di principio imputata fiscalmente all'azionista stesso (cfr. precedente consid. 2.4 ed i rinvii alla giurisprudenza in esso contenuti).
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3.5 Con riferimento all'imposta federale diretta e nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico risulta quindi infondato.
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II. Imposta cantonale
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4.
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4.1 Le norme riguardanti i redditi da sostanza mobiliare delle persone fisiche e l'utile netto imponibile delle persone giuridiche (art. 19 cpv. 1 lett. c e art. 67 lett. b della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT; RL/TI 10.2.1.1]) corrispondono ai già menzionati disposti della LIFD e risultano conformi agli art. 7 cpv. 1 e 24 cpv. 1 LAID. Per questo motivo, la conclusione che occorre trarre per l'imposta cantonale dei ricorrenti non si scosta da quella già tratta per l'imposta federale diretta.
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4.2 Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso interposto - che non concerneva né la tassazione ordinaria per l'anno 2005 della F.________ SA né l'imposizione degli utili immobiliari relativi alla compravendita della particella in questione (precedente consid. C-D) - dev'essere di conseguenza respinto anche con riferimento all'imposta cantonale.
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III. Spese e ripetibili
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5.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è integralmente respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Le cause 2C_882/2011 e 2C_883/2011 sono congiunte.
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2.
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In riferimento all'imposta federale diretta (incarto 2C_883/2011), il ricorso in materia di diritto pubblico, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.
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3.
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In riferimento all'imposta cantonale (incarto 2C_882/2011), il ricorso in materia di diritto pubblico, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.
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4.
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Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
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5.
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Comunicazione ai ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
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Losanna, 29 maggio 2012
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Zünd
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Il Cancelliere: Savoldelli
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