BGer 1C_373/2012 |
BGer 1C_373/2012 vom 06.09.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 1/2}
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1C_373/2012
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Decreto del 6 settembre 2012
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
Comune di Giubiasco, rappresentato dal Municipio, piazza Grande 1, casella postale 1066, 6512 Giubiasco,
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ricorrente,
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contro
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali e relativo Regolamento,
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ricorso contro la legge del 16 marzo 2011 sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali decretata dal Gran Consiglio e il relativo regolamento adottato il 27 giugno 2012 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che il 16 marzo 2011 il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha adottato la legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) e, il 27 giugno 2012, il Consiglio di Stato il relativo regolamento;
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che questi atti normativi sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del 3 luglio 2012 (n. 28/2012, pag. 249 segg., rispettivamente pag. 253 segg.) e che il 27 giugno 2012 il Governo cantonale ha fissato l'entrata in vigore della LCPol e del relativo regolamento al 1° settembre 2012;
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che avverso questi atti normativi il Comune di Giubiasco presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 82 lett. b LTF), chiedendo di annullare l'art. 2 cpv. 2 e cpv. 3, nonché l'art. 3 cpv. 3 del regolamento;
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che con decreto presidenziale del 29 agosto 2012 la domanda di conferire l'effetto sospensivo al gravame è stata respinta;
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che con scritto del 4 settembre 2012 il ricorrente, rinviando a una transazione sottoscritta con il Consiglio di Stato ha dichiarato di ritirare il gravame;
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che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
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che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF), di massima non addossate ai comuni (art. 66 cpv. 4 LTF);
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che, nella fattispecie, il ricorrente non si è avvalso dell'assistenza di un legale e che comunque, l'esito del gravame essendo peraltro aperto, avendo il Comune agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, non gli spetterebbero le ripetibili richieste della sede federale (art. 68 cpv. 3 LTF; DTF 134 II 117);
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per questi motivi, il Presidente decreta:
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1.
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La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione al ricorrente e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, per sé e per il Gran Consiglio.
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Losanna, 6 settembre 2012
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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