BGer 8C_584/2012 |
BGer 8C_584/2012 vom 17.10.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_584/2012
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Sentenza del 17 ottobre 2012
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Ursprung, Presidente,
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cancelliere Schäuble.
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Partecipanti al procedimento |
L.________,
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ricorrente,
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contro
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Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro la disoccupazione,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 luglio 2012.
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Visto:
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il ricorso del 30 luglio 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 26 luglio 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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il decreto del 27 settembre 2012, con il quale questa Corte ha assegnato a L.________ un termine suppletorio, scadente l'8 ottobre 2012 per versare un anticipo spese, avvertendola che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
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considerando:
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che la ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitole,
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che priva di rilievo è la questione di sapere se l'interessata abbia o meno aperto la busta dell'atto giudiziario inviatole ritornandola a questa Corte,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
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che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
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Lucerna, 17 ottobre 2012
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Ursprung
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Il Cancelliere: Schäuble
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