BGer 1B_718/2012 |
BGer 1B_718/2012 vom 17.12.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_718/2012
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Sentenza del 17 dicembre 2012
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale, non luogo a procedere,
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ricorso contro la sentenza emanata il 13 novembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che il 26 settembre 2012 A.________ ha denunciato un Consigliere di Stato per titolo di abuso di potere, abuso di autorità, sottrazione di documenti, truffa e appropriazione indebita, in relazione a una presunta non restituzione di indennità di disoccupazione;
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che il 1° ottobre 2012 il Procuratore generale ha decretato il non luogo a procedere, non ritenendo dati elementi di rilevanza penale;
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che, adita dal denunciante, dopo avergli concesso la facoltà di emendare il reclamo, con giudizio del 13 novembre 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), ritenuto che il rimedio esperito non adempiva manifestamente i requisiti di motivazione di cui all'art. 385 cpv. 2 CPP, l'ha dichiarato irricevibile;
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che avverso questa decisione A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale senza formulare specifiche domande di giudizio;
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che non sono state chieste osservazioni al gravame;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
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che, come noto al ricorrente (sentenze 1B_88/2012 del 16 febbraio 2012, 1B_598/2011 del 31 ottobre 2011 e 1B_368/2011 del 18 luglio 2011 nei suoi confronti) secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
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che in concreto queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta del tutto con il motivo formale posto a fondamento del criticato giudizio della CRP, segnatamente la carente motivazione del reclamo;
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che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può quindi essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non deve quindi essere esaminato nel merito;
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che si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 17 dicembre 2012
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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