BGer 6B_506/2012 |
BGer 6B_506/2012 vom 12.02.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_506/2012
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Sentenza del 12 febbraio 2013
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudici federali Mathys, Presidente,
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Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Rocco Taminelli,
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ricorrente,
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contro
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1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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2. B.B.________ e C.B.________,
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3. D.B.________,
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4. E.B.________,
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tutti e quattro patrocinati dall'avv. Cesare Lepori,
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opponenti.
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Oggetto
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Tentato omicidio per dolo eventuale;
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 15 giugno 2012 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Con sentenza del 28 ottobre 2011 la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________ autore colpevole di lesioni gravi, per avere, a X.________ verso le ore 23.35 del 28 gennaio 2011, intenzionalmente messo in pericolo la vita di B.B.________ e avergli causato infermità, malattia mentale e incapacità permanente al lavoro, nonché di omissione di soccorso per avere, nelle stesse circostanze di luogo e tempo, omesso di prestargli aiuto dopo averlo gravemente ferito e posto in imminente pericolo di morte. Lo ha invece prosciolto, in relazione a questi fatti, dall'imputazione di tentato omicidio intenzionale. A.________ è inoltre stato riconosciuto autore colpevole di rapina, lesioni semplici ripetute, furto d'uso, grave infrazione alle norme della circolazione stradale, guida in stato di inattitudine, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, nonché infrazione e contravvenzione alla legge sugli stupefacenti. Riconosciutagli una lieve scemata imputabilità, la Corte delle assise criminali lo ha quindi condannato alla pena detentiva di sette anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto. Il giudizio sulle pretese civili degli accusatori privati è stato demandato al giudice unico giusta l'art. 126 cpv. 4 CPP.
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B.
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Il Procuratore pubblico e gli accusatori privati hanno impugnato il giudizio di prime cure limitatamente alla condanna per lesioni gravi e omissione di soccorso. In accoglimento dei relativi appelli, con sentenza del 15 giugno 2012, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP), per i fatti del 28 gennaio 2011, ha riconosciuto A.________ autore colpevole di tentato omicidio intenzionale. Tenuto anche conto della condanna di prima istanza per gli altri reati non oggetto di contestazione, la CARP gli ha inflitto, riconosciuto a suo favore uno stato di lieve scemata imputabilità, una pena detentiva di dieci anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, nonché una multa di fr. 100.--, fissando a un giorno la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento. Ha inoltre ordinato un trattamento psicoterapeutico ambulatoriale ai sensi dell'art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione della pena.
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C.
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In breve, la condanna per tentato omicidio intenzionale si fonda sui fatti, sostanzialmente non contestati, seguenti:
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Il 28 gennaio 2011, verso le ore 19.00/20.00, dopo aver bevuto diverse birre, A.________ è rientrato nell'albergo di X.________ dove soggiornava in quei giorni. Verso le ore 22.00, si è recato con un altro ospite della struttura al bar F.________. Alle ore 23.30 circa, i due hanno lasciato l'esercizio pubblico intenzionati a ritornare al loro alloggio. Imboccata la strada, il compagno, scorta nella piazza poco distante una coppia che si teneva per mano e si scambiava qualche bacio, si è lasciato sfuggire una rozza osservazione sulle grazie della donna. Volto lo sguardo nella stessa direzione, A.________ ha riconosciuto G.________, con la quale aveva concepito una figlia nel corso di una burrascosa relazione sentimentale, iniziata nel febbraio 2010 e conclusasi nel novembre dello stesso anno per la forte gelosia di questi, che ha comunque continuato a incontrarla.
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In collera, toltosi la giacca e abbandonatala per terra, si è lanciato per raggiungere i due: mentre la donna si è data alla fuga, il suo accompagnatore, ignaro, ha continuato tranquillamente il suo cammino, deciso a seguirla. Raggiuntolo, senza nemmeno lasciargli il tempo di capire cosa stesse succedendo, A.________ lo ha afferrato con il braccio sinistro per la camicia (o la giacca) all'altezza del collo, ciò che gli ha permesso di trattenerlo costantemente evitando che si sottraesse ai suoi colpi e di prendere con precisione la mira, lo ha colpito violentemente con almeno tre pugni e un calcio e lo ha sbattuto, sempre con estrema violenza, contro il muro di un edificio. La vittima non ha accennato alcun tentativo di difesa. Sul posto è poi sopraggiunto il compagno, che, inserendosi tra di loro, ha allontanato l'aggressore, strappandolo con forza dall'uomo e ponendo provvisoriamente termine al pestaggio. Sembrato quasi stordito dai colpi, B.B.________ è rimasto praticamente immobile a guardare A.________, che cercava di liberarsi dalla presa dell'amico per avventarsi nuovamente contro di lui, ed è poi ripartito lentamente, barcollando, in direzione della piazza.
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Ripreso il fiato, A.________, seguito al passo dal compagno, si è rimesso a rincorrere B.B.________ e, raggiuntolo, lo ha aggredito di nuovo in modo ancora più brutale che in precedenza: dapprima gli ha sferrato un calcio al capo, con una forza tale da farsi male al piede, poi lo ha colpito al ginocchio e, quando l'aggredito era già a terra carponi, gli ha inferto un altro calcio nella zona del costato con una violenza tale da farlo sobbalzare da terra per poi ricadere a peso morto sulla pancia senza più muoversi. Anche questa volta la carica è stata interrotta dal compagno, che dopo averlo afferrato per il braccio lo ha allontanato, per poi scappare entrambi: mentre A.________ si è diretto verso l'albergo, il compagno è tornato sui suoi passi per sincerarsi delle condizioni della vittima. Appena quest'ultimo è rientrato nella sua camera d'albergo A.________, ancora furioso, lo ha raggiunto e, inveendo contro la ex compagna, gli ha manifestato l'intenzione di uccidere con l'ausilio di suo fratello in ogni caso la donna; affermazioni ribadite alcune ore dopo in alcuni messaggi a lei inviati. Non ha abbozzato il minimo pensiero o preoccupazione per l'uomo da lui così violentemente percosso.
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Il 29 gennaio 2011, alle ore 01.00, A.________ è stato arrestato dalla polizia. Dal controllo del tasso alcolemico tramite etilometro, effettuato alle ore 03.25, è risultato un tenore dello 0,63 o/oo.
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Nel frattempo, B.B.________, sanguinante da orecchie e naso, è stato soccorso da cinque ragazzi giunti sulla piazza, che hanno allertato la Croce Verde. A seguito dell'aggressione, sulla sua persona sono state constatate numerose e importanti lesioni: frattura cranica frontale bilaterale, temporale bilaterale, parietale sinistra, del seno mascellare a destra, fratture multiple dei seni frontali e delle pareti delle orbite bilateralmente, delle cellule etmoidali, ematoma intrassiale frontale destro, multiple zone di sanguinamento focale intraparenchimale, importante edema cerebrale, prevalentemente in sede frontale, ematoma dei seni frontali, sfenoidale e mascellare destro, frontale bilaterale e frattura dell'omero destro. Ha concretamente corso il rischio di morire. Il suo stato è tale da aver spinto i medici a considerarlo incapace di intendere e di volere, sicché, con decisione del 26 settembre 2011 è stato posto sotto tutela ai sensi del vecchio art. 369 CC. Vista l'irreversibilità del suo stato di salute è collocato presso una casa per anziani.
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D.
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A.________ si aggrava al Tribunale federale con ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza della CARP e l'integrale conferma del giudizio di primo grado.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto:
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1.
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Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un tribunale superiore che ha statuito su ricorso (art. 80 LTF), il gravame è di massima ammissibile, perché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
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2.
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Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale una violazione del diritto per averlo riconosciuto colpevole di tentato omicidio per dolo eventuale. Non vi sarebbero elementi per affermare che potesse prevedere le conseguenze dei suoi pugni e del calcio inferti quando la vittima era ancora in piedi. Non l'avrebbe mai colpita in zone vitali una volta caduta al suolo, dimostrando con ciò di non aver avuto alcun intento omicida o anche solo accettato un esito letale. Peraltro la CARP avrebbe omesso di considerare che, a causa dell'alcol ingerito, la sua capacità di rendersi conto appieno delle conseguenze dei suoi atti sarebbe stata certamente alterata. Infine, l'insorgente rileva di non aver preso alcun tipo di provvedimento volto a evitare un perseguimento, evidenziando che l'aggressione si sarebbe svolta nelle immediate vicinanze dell'edificio occupato dalla polizia comunale.
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2.1 Si rende colpevole di omicidio intenzionale ai sensi dell'art. 111 CP chiunque intenzionalmente uccide una persona. Secondo la giurisprudenza, sussiste il tentativo (art. 22 CP) qualora l'autore realizzi tutti gli elementi soggettivi dell'infrazione e manifesti la sua intenzione di commetterla, senza che siano adempiuti integralmente quelli oggettivi (DTF 137 IV 113 consid. 1.4.2 pag. 115 e rinvii). Il tentativo presuppone sempre un comportamento intenzionale, il dolo eventuale è però sufficiente (sentenza 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.1.1). Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3).
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In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3 pag. 226). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c).
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Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l'autore ritiene possibile che l'evento o il reato si produca. La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza. Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi. Vi è per contro dolo eventuale quando l'autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo (DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3).
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Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto, che vincolano di principio questa Corte, tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 pag. 234; sulla nozione di arbitrio v. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2), o in violazione del diritto (v. art. 105 LTF). È per contro una questione di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza del dolo eventuale sia giustificata (DTF 138 V 74 consid. 8.4.1).
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2.2 La CARP ha rilevato che quanto accaduto la sera in questione deriva da un'unica volontà delittuosa dell'autore, perché è solo grazie all'intervento del suo compagno, che lo ha letteralmente strappato dalla vittima, se l'aggressione si è svolta in due fasi. La valutazione dei fatti andava dunque effettuata nel loro complesso.
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I giudici cantonali hanno dapprima accertato la consapevolezza dell'insorgente dell'effetto devastante dei suoi colpi, essendo notorio che la testa è una delle parti del corpo più sensibili e delicate, che i colpi inferti al capo possono cagionare non solo gravi danni alla salute, ma addirittura il decesso e che i rischi di provocare la morte accrescono con l'amplificarsi della forza con cui viene colpita la vittima, rispettivamente con il moltiplicarsi dei colpi. Il ricorrente si è dunque coscientemente assunto il rischio di causare la morte. La CARP ha in seguito evidenziato l'estrema potenza e violenza dei colpi assestati intenzionalmente quasi tutti alla testa. Dopo un primo violentissimo attacco, il ricorrente si è nuovamente accanito sulla vittima, malgrado fosse già frastornata e più inerme di prima, rivelando così sia di non essere ancora soddisfatto del risultato lesivo dei suoi gesti sia un'inconsueta determinazione nel voler punire l'accusatore privato, la cui unica colpa era quella di essere uscito con la sua, a quel momento, ex compagna. Per la Corte cantonale, da questo suo perseverare si poteva arguire che la lezione che aveva in mente di impartirgli consisteva in un pestaggio, che andava oltre il semplice ferimento dell'antagonista, finalizzato piuttosto al suo abbattimento. I giudici hanno quindi rilevato il divario esistente tra l'insorgente e la vittima: il primo giovane, alto, di corporatura atletica e robusta, frutto di un'intensa attività fisica, pratico della violenza; la seconda in là con gli anni, non alta e piuttosto minuta. Nell'ambito della valutazione delle sue intenzioni, la CARP ha ritenuto significativo che il ricorrente ha abbandonato senza alcuna remora l'accusatore privato dopo averlo malmenato al punto da ridurlo inerme al suolo, disinteressandosi completamente della sua sorte, benché avesse compreso di averlo ferito seriamente. Ha osservato come sia altrettanto sintomatico che non ha mai espresso una parola di pentimento per quanto fatto o di compassione per la vittima. Infine, i propositi di morte proferiti e reiterati una volta rientrato in albergo indicavano che l'insorgente aveva preso e continuava a prendere in considerazione l'idea di causare la morte di chi per sventura si mette sulla sua strada, intralciandone, per motivi diversi, gli intendimenti. Alla luce di tutti questi elementi, la CARP ha concluso che il ricorrente ha coscientemente assunto e accettato il rischio di provocare la morte della vittima, agendo quindi con dolo eventuale.
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2.3 Invano il ricorrente contesta la sua consapevolezza sui rischi letali dei suoi colpi. La CARP, fondandosi sia sull'ammissione dello stesso sia sui suoi numerosi precedenti penali, costituiti in buona parte da atti di violenza fisica e di prevaricazione, ha ritenuto di poter concludere, invero non in modo manifestamente inesatto, che l'unica attività da lui appresa è quella di picchiatore, in cui vanta una buona specializzazione. L'insorgente obietta di non aver mai causato in passato lesioni anche solo di una certa gravità con pugni e calci e ritiene che quanto da lui stesso affermato andrebbe relativizzato a causa della sua propensione alla menzogna, alla disonestà e alla manipolazione, attestata nella perizia psichiatrica. Questa argomentazione, invero appellatoria, volta a contestare un accertamento fattuale (v. supra consid. 2.1 in fine), è lungi dal dimostrarne l'arbitrarietà. Sia come sia, lo stesso ha esplicitamente dichiarato, con una punta di orgoglio, di non aver mai frequentato corsi di box o di kick boxing, ma di aver imparato a picchiare da solo nella vita. Se la perizia rileva effettivamente una sua inclinazione alla menzogna, precisa altresì che il ricorrente "mente sapendo di mentire per ottenere un vantaggio sul momento" (v. sentenza impugnata pag. 63). Atteso che dalla sua affermazione non poteva trarre alcun giovamento, non si vede perché dovrebbe essere relativizzata. Peraltro, gli stessi fatti qui in giudizio dimostrano che sapeva bene come picchiare una persona. Egli disattende poi che la CARP ha accertato la sua consapevolezza sui rischi insiti nei violenti colpi al capo, fondandosi pertinentemente anche su fatti notori (v. al proposito sentenza 1P.419/1999 del 29 settembre 1999 consid. 2b) e sulle ulteriori dichiarazioni da lui rilasciate, in cui ha riconosciuto i pericoli di lesioni gravi e di decesso derivanti da pedate violente, nonché ammesso di aver percosso la vittima "abbastanza" violentemente. Neppure il tasso alcolemico al momento dei fatti, calcolato a 1,43 o/oo , era tale da scalfire la sua capacità di rendersi conto delle conseguenze dei suoi atti. Secondo la giurisprudenza, infatti, di regola un'alcolemia inferiore al 2 o/oo non comporta da sola alcuna diminuzione della responsabilità (DTF 122 IV 49 consid. 1b pag. 50). Di questo elemento comunque, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la CARP ha tenuto conto al momento di commisurare la pena (v. sentenza impugnata pag. 77).
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2.4 Quanto alla conclusione della Corte cantonale sull'esistenza del dolo eventuale, essa risulta corretta e conforme al diritto federale. Percuotendo violentemente e ripetutamente al capo la vittima, non solo il ricorrente ha preso in considerazione il rischio di ucciderla, ma lo ha pure accettato. Ha aggredito un uomo fisicamente a lui inferiore, di ben oltre il doppio dei suoi anni, che peraltro non ha accennato alcun tipo di gesto difensivo subendo passivamente i suoi colpi, che, non si vede come se non assestati intenzionalmente, erano quasi tutti indirizzati alla testa e talmente duri e forti da stordire la vittima. Ma al ricorrente ciò non è bastato, l'ha quindi inseguita e le ha sferrato con determinazione brutale ulteriori violentissimi calci. Oltre a percuotere una delle parti del corpo più sensibili come la testa, l'insorgente ha impresso ai suoi colpi una forza eccezionale, prova ne siano non solo l'indolenzimento e gonfiore accusati al piede dopo il calcio al capo, ma anche le lesioni riscontrate sulla vittima, di cui soltanto due ossa del cranio erano ancora intatte, tanto da impedire la ricostruzione della calotta cranica con osso proprio. Colpendo con tale impeto la testa di una persona, già indebolita e inebetita da una prima serie di percosse, la probabilità che insorgessero lesioni potenzialmente mortali era talmente elevata da doversi imporre al ricorrente. Si deve pertanto ragionevolmente ammettere che egli abbia accettato un esito letale.
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Irrilevante al riguardo appare l'obiezione ricorsuale secondo cui, una volta la vittima caduta al suolo, non l'avrebbe più picchiata al capo, ma si sarebbe "limitato" a darle un calcio al torace: è infatti stato accertato che non ha smesso spontaneamente di colpirla. Significativa al proposito appare anche l'impressione avuta dal compagno, ritenuto credibile dai giudici cantonali, secondo cui se non lo avesse fermato l'insorgente avrebbe continuato a colpire l'anziano (v. sentenza impugnata pag. 38). Peraltro, come già pertinentemente osservato dalla CARP, per il dolo non è tanto determinante la posizione della vittima (in piedi o per terra) al momento di essere colpita al capo, quanto piuttosto la consapevolezza dell'autore, la parte del corpo a cui mira, la (non) reazione della persona ai colpi, la loro violenza e la facilità con cui vengono messi a segno. Elementi questi che in concreto depongono tutti per la sussistenza del dolo eventuale. Il fatto poi che, pur sapendo di aver gravemente ferito la vittima, l'insorgente l'abbia abbandonata a terra, da sola e apparentemente priva di sensi, senza sincerarsi del suo stato, suggerisce che non fosse sorpreso né turbato da quanto appena commesso come lo può essere una persona che agisce precipitosamente senza scorgere al momento le conseguenze dei suoi atti (v. sentenza 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.3). Questo elemento costituisce un ulteriore indizio a conferma che il ricorrente ha preso in considerazione l'eventuale morte dell'accusatore privato e se ne è accollato il rischio. Se è vero che l'insorgente non ha adottato alcun provvedimento volto a evitare un perseguimento penale, si è comunque guardato bene dal restare accanto alla vittima o dal tornare sui suoi passi come propostogli dal compagno. Neanche rientrato in albergo ha mostrato la minima inquietudine per l'uomo percosso, anzi, ha affermato di voler "ammazzare tutti".
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Alla luce di tutti questi elementi (inconsistenza del movente, la parte del corpo presa di mira, la violenza elevata con cui sono stati sferrati i colpi, nonché la loro ripetizione, un secondo attacco contro una persona inerme che neppure ha tentato di parare i colpi, il mancato interesse sulla sorte della vittima), la CARP poteva concludere che il ricorrente ha accettato il rischio di cagionare la morte della vittima, pur non desiderandola. La sua condanna per tentato omicidio per dolo eventuale non viola il diritto federale.
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3.
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Ne segue che il ricorso dev'essere respinto.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Non essendo stati invitati a esprimersi, agli opponenti non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 12 febbraio 2013
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Mathys
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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