BGer 1C_652/2012 |
BGer 1C_652/2012 vom 06.03.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_652/2012
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Decreto del 6 marzo 2013
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Eusebio, Giudice unico,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Francesco Ceruti,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari,
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Comune di Vernate,
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rappresentato dal Municipio e
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patrocinato dall'avv. Lorenza Ponti Broggini,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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licenza edilizia,
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ricorso contro la sentenza emanata il 12 novembre 2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con decisione del 2 maggio 2012 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha respinto un ricorso presentato da A.________ contro la decisione del 14 febbraio 2012 con cui il Municipio di Vernate ha rilasciato una licenza edilizia a B.________;
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che, adito da A.________, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il gravame con giudizio del 12 novembre 2012;
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che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale;
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che con decreto presidenziale del 7 gennaio 2013 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 21 gennaio seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 2'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);
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che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale dell'11 febbraio 2013 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 22 febbraio successivo, per versare l'anticipo richiesto;
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che il ricorrente né ha versato l'anticipo richiesto né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
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che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
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che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
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richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF;
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 6 marzo 2013
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Eusebio
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Il Cancelliere: Crameri
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