BGer 6B_178/2013 |
BGer 6B_178/2013 vom 27.03.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_178/2013
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Decreto del 27 marzo 2013
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudice federale Eusebio, Giudice unico,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Egidio Mombelli,
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opponente,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Falsa testimonianza; arbitrio,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 14 dicembre 2012 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con sentenza del 14 dicembre 2012 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha accolto l'appello di B.________, prosciogliendolo dall'accusa di falsa testimonianza;
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che avverso questo giudizio l'accusatore privato A.________ ha adito il Tribunale federale con ricorso in materia penale;
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che, in seguito alla richiesta di fornire l'anticipo delle spese giudiziarie presunte e dopo aver appreso che anche il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha impugnato la sentenza della CARP con un parallelo ricorso in materia penale innanzi a questo Tribunale, con scritto del 21 marzo 2013 A.________ ha dichiarato di ritirare il suo gravame;
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che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);
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che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
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che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;
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per questi motivi, il Giudice unico decreta:
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1.
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La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 27 marzo 2013
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico:
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La Cancelliera:
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Eusebio Ortolano Ribordy
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