BGer 9C_441/2013 |
BGer 9C_441/2013 vom 18.06.2013 |
{T 0/2}
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9C_441/2013
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Sentenza del 18 giugno 2013 |
II Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento |
S.________,
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ricorrente,
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contro
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Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, casella postale 6273, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 maggio 2013.
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Considerando: |
che con pronuncia del 3 maggio 2013 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha statuito sull'istanza di tassazione della nota d'onorario presentata dall'avv. P.________ a seguito dell'ammissione al gratuito patrocinio della sua patrocinata S.________,
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che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ridotto la nota professionale dell'avv. P.________ da fr. 4'803.85 a fr. 2'353.30 ritenendo in particolare eccessivo il dispendio orario da lui indicato in 20 ore e 30 minuti, che il primo giudice ha riconosciuto per sole 10 ore,
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che S.________ si è aggravata al Tribunale federale al quale chiede di riconoscere il dispendio orario esposto dal suo patrocinatore e di versare di conseguenza a quest'ultimo l'importo di ulteriori fr. 1'890.- più IVA,
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che la ricorrente chiede inoltre di essere ammessa all'assistenza giudiziaria gratuita anche per la procedura federale,
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che secondo consolidata giurisprudenza soltanto il patrocinatore può impugnare dinanzi al Tribunale federale la decisione di tassazione di un tribunale cantonale concernente la nota d'onorario nell'ambito del gratuito patrocinio,
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che per contro la persona patrocinata non è legittimata a ricorrere, nemmeno se il patrocinatore ricorre a suo nome (cfr. DTF 131 V 153 consid. 1 pag. 155; SVR 2009 IV n. 48, 9C_991/2008 consid. 2.2.1, 2008 MV n. 2, M 2/06 consid. 5.3.3),
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che di conseguenza, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso presentato dalla patrocinata dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile,
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che, in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
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che in tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva d'oggetto,
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 18 giugno 2013
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Meyer
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Il Cancelliere: Grisanti
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