BGer 4F_17/2013 |
BGer 4F_17/2013 vom 12.12.2013 |
{T 0/2}
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4F_17/2013
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Sentenza del 12 dicembre 2013 |
I Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudici federali Klett, Presidente,
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Kolly, Ramelli, Giudice supplente,
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Cancelliere Hurni.
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Partecipanti al procedimento |
A.________Sagl,
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patrocinata dall'avv. Dr. Gianmaria Mosca,
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istante,
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contro
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B.________SA,
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patrocinata dall'avv. Michele Patuzzo,
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controparte.
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Oggetto
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espulsione,
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domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 4A_312/2013 del 17 ottobre 2013.
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Considerando: |
che con atto del 17 giugno 2013 l'istante ha interposto ricorso in materia civile contro la sentenza 8 maggio 2013 della II Camera Civile del Tribunale d'appello;
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che il 9 luglio 2013 l'istante ha presentato un'istanza di "ricusa della Prima Corte di Diritto Civile a favore di altri Giudici e/o di un'altra Corte ", prevalendosi del motivo generale di prevenzione dell'art. 34 cpv. 1 lett. e LTF;
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che con sentenza del 17 ottobre 2013 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia civile (inc. 4A_312/2013);
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che il dispositivo della sentenza 4A_312/2013 è stato comunicato alle parti il 21 ottobre 2013;
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che il 25 ottobre 2013 l'istante ha presentato al Tribunale federale un'istanza di revisione con cui postula - previa concessione dell'effetto sospensivo - l'annullamento della sentenza del 23 ottobre 2013 nonché l'emanazione di una nuova sentenza con nuova composizione della I Corte di diritto civile;
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che l'istante si prevale del motivo di revisione dell'art. 121 lett. a LTF, perché "ricevendo il dispositivo [della sentenza 4A_312/2013] non consta alla parte Ricorrente che l'istanza di ricusa riguardante l'intera Prima Corte di Diritto Civile sia stata considerata";
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che, sebbene il dispositivo comunicato il 21 ottobre 2013 non ne facesse menzione, questa Corte aveva esaminato e dichiarato manifestamente irricevibile la domanda di ricusazione, ciò che risulta dal testo integrale della sentenza 4A_312/2013 notificato alle parti il 19 novembre 2013 (consid. 1.2);
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che l'istanza di revisione si rivela perciò priva di fondamento e dev'essere respinta;
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che questo giudizio rende la richiesta di effetto sospensivo senza oggetto;
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che, viste le circostanze, non si prelevano spese giudiziarie;
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. L'istanza di revisione è respinta.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 12 dicembre 2013
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Klett
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Il Cancelliere: Hurni
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