BGer 9C_97/2014 |
BGer 9C_97/2014 vom 10.03.2014 |
9C_97/2014 {T 0/2}
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Sentenza del 10 marzo 2014 |
II Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento |
M.________,
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ricorrente,
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contro
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EGK-Cassa della Salute,
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Brislachstrasse 2, 4242 Laufen,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro le malattie,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 dicembre 2013.
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Visto: |
il ricorso del 3 febbraio 2014 (timbro postale) contro il giudizio del 18 dicembre 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie,
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considerando: |
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
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che il ricorso può criticare i fatti rilevati soltanto se questi sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che nel caso di specie il ricorso non soddisfa le esigenze formali necessarie poiché non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che in particolare nella misura in cui si duole per la mancata verifica, da parte del giudice di prime cure, della legalità dell'aumento di premio (12%) per il 2012, egli dimentica di confrontarsi con l'accertamento con cui la Corte cantonale ha invece rilevato l'assenza di contestazione in sé dell'ammontare del nuovo premio in quella sede (v. pronuncia impugnata, pag. 6),
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che per il resto il ricorrente si limita in sostanza a criticare in maniera appellatoria - e dunque inammissibile - la pronuncia impugnata con considerazioni generali di natura politico-sociale e politico-economica - in parte neppure pertinenti con il tema della causa -e a esporre il proprio punto di vista personale (sui limiti di un riesame giudiziario dei premi approvati dall'Ufficio federale della sanità pubblica cfr. a ogni modo DTF 135 V 39 nonché SVR 2010 KV n. 7 pag. 29 consid. 2.2.2, 9C_707/2009),
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
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che il presidente della corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
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che l'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo,
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che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie,
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 10 marzo 2014
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Meyer
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Il Cancelliere: Grisanti
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