BGer 1B_138/2014 |
BGer 1B_138/2014 vom 14.04.2014 |
{T 0/2}
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1B_138/2014
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Sentenza del 14 aprile 2014 |
I Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Karlen, Eusebio,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
A.A._______,
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ricorrente,
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contro
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1. B.A.________,
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2. C.A.________,
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3. D.A.________,
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tutti patrocinati dall'avv. Patrizia Casoni Delcò,
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4. E.________,
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opponenti,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Oggetto
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procedimento penale, audizione testimoniale di figli minorenni,
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ricorso contro la sentenza emanata il 27 marzo 2014 dalla Presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. A.A._______, contro il quale è stato aperto un procedimento penale per titolo di vie di fatto, ingiuria, minaccia, coazione e disobbedienza a decisioni dell'autorità, come pure il Procuratore pubblico (PP), hanno formulato una dichiarazione di appello contro la sentenza emanata il 16 dicembre 2013 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano.
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B. In tale ambito, con decisione del 27 marzo 2014 la Presidente della Corte di appello e di revisione penale ha respinto un'istanza probatoria del 18 febbraio 2014 dell'imputato, tendente a una nuova audizione testimoniale dei suoi figli minorenni, alla quale aveva assistito il suo difensore d'ufficio.
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C. Avverso questo giudizio A.A._______ presenta un "ricorso" al Tribunale federale. Chiede, adducendo una violazione del diritto di essere sentito, di annullare la decisione impugnata e di poter nuovamente far interrogare i figli in sua presenza.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).
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1.2. La decisione impugnata è stata pronunciata in materia penale. Il "ricorso" dev'essere pertanto trattato come ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF). Il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e la legittimazione del ricorrente pacifica.
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1.3. Il contestato rifiuto di accogliere l'istanza probatoria formulata dal ricorrente, tendente a un'ulteriore audizione dei suoi figli minorenni (al riguardo vedi art. 154 CPP), non conclude il procedimento penale e costituisce manifestamente una decisione incidentale. Non trattandosi di una decisione notificata separatamente concernente la competenza o domande di ricusazione, l'art. 92 LTF non è applicabile. Contro la criticata decisione incidentale il ricorso è quindi ammissibile soltanto alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF: spetta di massima al ricorrente dimostrarne l'adempimento (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 III 46 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4 e 4.2). In concreto è manifesto che l'accoglimento del gravame non comporterebbe immediatamente una decisione finale che consentirebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Il ricorso è quindi ammissibile soltanto se la criticata decisione può causare al ricorrente un pregiudizio irreparabile (lett. a).
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Nell'ambito di procedimenti penali la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente. In questo campo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF riprende la regola del previgente art. 87 cpv. 2 OG (DTF 136 IV 92 consid. 4), fondata su motivi di economia processuale e tendente a evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 135 I 261 consid. 1.2). Un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito, segnatamente con il giudizio finale, permetterebbe di eliminare completamente: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo non rappresentano di massima siffatti pregiudizi (DTF 136 II 165 consid. 1.2.1; 133 IV 288 consid. 3.2, 139 consid. 4).
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1.4. Le decisioni come quella in esame, relative all'assunzione di mezzi di prova, non causano di massima un pregiudizio irreparabile, siccome la richiesta può essere riproposta durante il dibattimento e la censura addotta di nuovo formulata con un ricorso contro un'eventuale decisione finale di condanna. Nella fattispecie non si è d'altra parte, né il ricorrente lo sostiene, in presenza di un'eccezione a detta regola, non sussistendo il rischio che i mezzi di prova richiesti non potrebbero più essere assunti o rischierebbero di essere distrutti (DTF 136 IV 92 consid. 4.1; 134 III 188 consid. 2.3; sentenze 1B_189/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2.3, in SJ 2013 I pag. 89; 1B_188/2013 del 4 giugno 2013 consid. 1.6.2).
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Erwägung 2 |
In assenza di un pregiudizio irreparabile, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese, ridotte vista la situazione finanziaria del ricorrente, sono poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 e 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, rispettivamente alla loro patrocinatrice, al Ministero pubblico, alla Presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino e, per conoscenza, al difensore d'ufficio del ricorrente, avv. Stefano Camponovo.
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Losanna, 14 aprile 2014
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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