BGer 4A_595/2013
 
BGer 4A_595/2013 vom 23.04.2014
{T 0/2}
4A_595/2013
 
Sentenza del 23 aprile 2014
 
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Kolly, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Piatti.
 
Partecipanti al procedimento
A.________ Sagl,
patrocinata dall'avv. Curzio Fontana,
ricorrente,
contro
B.________ AG,
patrocinata dall'avv. Cristina Simoni,
opponente.
Oggetto
disconoscimento del debito,
ricorso contro la sentenza emanata il 29 ottobre 2013 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. Il 14 luglio 2007, al termine di lavori di rinnovamento e ampliamento di uno stabile a Diessenhofen, la committente C.________ AG ha chiesto all'appaltatrice D.________ SA di restituire al proprio amministratore E.________ l'importo di fr. 40'000.-- versato ma non registrato nei conteggi di liquidazione.
B. Con scritto del 27 agosto 2007, trasmesso per telefax, la A.________ Sagl ha comunicato a E.________ presso la C.________ AG di essere pienamente d'accordo con la restituzione del predetto importo, che sarebbe iniziata il 1° settembre 2007 con un primo pagamento di fr. 5'000.-- a E.________ e sarebbe terminata al più tardi il 1° settembre 2008. La A.________ Sagl ha versato fr. 5'000.-- a E.________ il 3 settembre 2007 poi più nulla, malgrado le sollecitazioni che la C.________ AG ha indirizzato a quella società, a F.________ personalmente e alla D.________ SA.
C. Con petizione del 20 dicembre 2010 la A.________ Sagl ha chiesto al Pretore di Lugano che fosse "disconosciuto il debito di fr. 40'000.-- oltre accessori". La B.________ AG si è opposta all'azione.
D. La A.________ Sagl insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile "e contestuale ricorso sussidiario in materia costituzionale" del 2 dicembre 2013. Chiede l'annullamento della sentenza cantonale e in via principale postula l'accoglimento del suo appello e l'accertamento dell'inesistenza del suo debito di fr. 40'000.-- e accessori, mentre in via subordinata domanda il rinvio della causa al Tribunale di appello per nuovo giudizio.
 
Diritto:
1. Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF). La ricorrente persiste nel chiedere il disconoscimento del debito di fr. 40'000.--, benché la sentenza d'appello faccia stato, giustamente, di un debito di fr. 35'000.--, corrispondente all'importo per il quale il Pretore di Lugano ha rigettato provvisoriamente l'opposizione; poco importa, il valore litigioso è in ogni caso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
2. La violazione del diritto federale è motivo di ricorso secondo l'art. 95 lett. a LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b. LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid.1.1). La violazione del diritto cantonale non può invece essere fatta valere davanti al Tribunale federale, con eccezione dei casi previsti all'art. 95 lett. c, d ed e LTF. Il ricorrente può però prevalersi del fatto che la cattiva applicazione del diritto cantonale viola il diritto federale, in particolare il divieto dell'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost. Questa censura esige una motivazione specifica nel senso dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Non basta criticare la decisione cantonale come se ci si trovasse in istanza di appello, opponendo la propria tesi a quella dell'autorità inferiore; occorre spiegare almeno succintamente qual è il diritto costituzionale leso e in cosa consiste la violazione, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata poggia su di un'applicazione della legge manifestamente insostenibile (DTF 138 V 67 consid. 2.2; 134 II 349 consid. 3 e rinvii).
3. La sentenza cantonale espone che la ricorrente, davanti alle istanze cantonali, ha sostenuto che l'impegno trasmesso per telefax il 27 agosto 2007 riguardava i rapporti di F.________ ed E.________, agenti entrambi a titolo personale, non in rappresentanza rispettivamente di A.________ Sagl e C.________ AG. La Corte di appello ha dichiarato tale assunto irricevibile in applicazione dell'art. 78 cpv. 1 e 2 CPC/TI, essendo stato proposto per la prima volta con le conclusioni. Essa ha nondimeno considerato, subordinatamente e rinviando alle ragioni evidenziate dal Pretore, che il "chiarissimo tenore" dello scritto del 27 agosto 2007 attesta che l'impegno di restituzione di fr. 40'000.-- nei confronti della C.________ AG è stato assunto dalla ricorrente, la quale aveva del resto effettuato il primo pagamento di fr. 5'000.--.
3.1. La ricorrente definisce l'argomentazione principale dell'autorità cantonale "uno sproposito"; la ritiene frutto di un accertamento palesemente errato dei fatti e costitutiva di arbitrio nell'applicazione del diritto cantonale. Spiega di avere " sollevato il problema della legittimazione delle parti e del ruolo del Dr. E.________ in relazione a F.________" fin dall'inizio, prima nella procedura di rigetto dell'opposizione, poi in questa causa di disconoscimento; a sostegno di ciò riproduce alcuni passaggi di scritti presentati nell'ambito delle procedure sommaria e di merito.
3.2. La ricorrente contesta anche la motivazione subordinata della sentenza impugnata. Premette di non potere "far altro che ribadire testualmente gli argomenti già addotti in appello"e, in effetti, elenca una lunga serie di fatti e considerazioni che, in definitiva, ruotano ancora attorno alla sua tesi centrale secondo la quale lei non avrebbe nulla a che vedere con il contratto che vigeva tra la D.________ SA e la C.________ AG.
4. Una volta appurato che l'impegno del 27 agosto 2007 è un valido riconoscimento di debito della ricorrente nei confronti della C.________ AG, rispettivamente dell'opponente cessionaria del credito, la Corte ticinese ha ricordato che in forza dell'art. 17 CO la sola produzione del documento basta per fondare la pretesa litigiosa; poco importa che il riconoscimento sia astratto o causale. In tali circostanze, ha soggiunto, non sarebbe nemmeno necessario esaminare se la ricorrente avesse assunto l'obbligo di restituzione originariamente a carico della BX Architects SA. Ciononostante i giudici di appello hanno constatato che la ricorrente non ha "censurato l'assunto pretorile secondo cui essa ne avrebbe offerto l'assunzione già in occasione della telefonata tra l'arch. F.________ e il dr. E.________"e ha stabilito che, ad ogni modo, l'assunzione del debito era stata offerta nuovamente con il telefax del 27 agosto 2007 e approvata dalla C.________ AG, la quale aveva accettato senza riserve l'impegno e il primo pagamento di fr. 5'000.--. Il fatto che la C.________ AG avesse in seguito chiesto il pagamento del saldo alla D.________ SA e a F.________, oltre che alla ricorrente, non mutava tale conclusione "non risultando che quell'assunzione (esterna) di debito fosse solo esclusiva e non invece cumulativa".
4.1. La ricorrente insorge contro tale parte del giudizio rimproverando la Corte di appello per avere violato molte norme del diritto cantonale e federale: gli art. 13, 17, 18, 175, 176 e 243 CO, 82 LEF, 57 CPC, 9, 29 e 29a Cost. e 87 CPC/TI. Afferma che il riconoscimento di debito è privo di causa, non essendovi stati rapporti contrattuali tra lei e la C.________ AG; che l'autorità cantonale confonde gli istituti dell'assunzione e del riconoscimento di un debito, dimenticando che il primo deve necessariamente precedere il secondo; che l'assunzione di un debito non può avvenire a titolo gratuito, per cui si potrebbe tutt'al più ipotizzare la stipulazione di una promessa di donare, della quale - conclude la ricorrente - non sarebbe però adempiuto il requisito della forma scritta.
4.2. Quest'argomentazione è piuttosto confusa e tocca solo marginalmente la motivazione dei giudici ticinesi. È manifestamente infondata laddove la ricorrente sostiene che il riconoscimento di debito poggia su di una causa inesistente. I giudici cantonali hanno infatti stabilito che la ricorrente ha offerto di assumere, assunto, riconosciuto e pagato in parte il debito originario della D.________ SA verso la C.________ AG relativo alla restituzione della mercede d'appalto percepita in eccesso e che la creditrice ha accettato tanto l'assunzione del debito quanto il primo pagamento. Questa conclusione, fondata su accertamenti di fatto vincolanti, non confonde assunzione e riconoscimento di debito e non viola nessuna delle disposizioni di diritto elencate nel ricorso, in particolare l'art. 17 CO.
5. Ne viene l'infondatezza del ricorso, nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie della procedura federale e le ripetibili sono caricate alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
2. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile è respinto.
3. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 23 aprile 2014
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti