BGer 4D_72/2013 |
BGer 4D_72/2013 vom 26.08.2014 |
{T 0/2}
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4D_72/2013
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Sentenza del 26 agosto 2014 |
I Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudici federali Klett, Presidente,
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Hohl, Kiss,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. B.________SA,
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patrocinata dall'avv. Corrado Moretti,
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2. Pretura di Locarno-Campagna,
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opponenti.
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Oggetto
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assistenza giudiziaria,
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ricorso contro la sentenza emanata il 7 ottobre 2013
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dal Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. Con petizione 21 marzo 2013 A.________ ha adito la Pretura di Locarno-Campagna, chiedendo la condanna di B.________SA al pagamento di fr. 21'500.--, oltre accessori, quale rimunerazione per aver tenuto la contabilità della convenuta negli anni 2010-2011. Dopo che quest'ultima ha postulato il versamento di una cauzione per le spese ripetibili giusta l'art. 99 cpv. 1 lett. b CPC, l'attore ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il Pretore aggiunto ha respinto quest'ultima domanda, con decisione del 9 settembre 2013, perché non ha ritenuto l'istante indigente. Il giudice di prime cure ha considerato che l'attore dispone di un'eccedenza mensile di circa fr. 1'000.-- (entrate mensili di fr. 3'857.-- da cui ha dedotto un fabbisogno di fr. 2'800.--).
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B. A.________ insorge dinnanzi al Tribunale federale con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 6 novembre 2013. Invocando una violazione dell'art. 9 Cost., postula l'annullamento della decisione della Corte cantonale e di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio nella causa che lo oppone alla B.________SA innanzi alla Pretura di Locarno-Campagna. Il ricorrente chiede pure l'assistenza giudiziaria per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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Diritto: |
1. La decisione che rifiuta la concessione del gratuito patrocinio è una decisione incidentale atta a causare un danno irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 129 I 129 consid. 1.1). La via di impugnazione di decisioni incidentali segue essenzialmente quella della causa di fondo (DTF 137 III 261 consid. 1.4), che in concreto concerne una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) volta ad ottenere il pagamento di fr. 21'500.--. Atteso che valore litigioso è inferiore alla soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per il ricorso in materia civile, la decisione emanata su ricorso dall'ultima istanza cantonale può solo essere impugnata con un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF).
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2. Giusta l'art. 116 LTF con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione dei diritti costituzionali. Il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato in maniera puntuale tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF a cui rinvia l'art. 117 LTF). Ciò significa che il ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 135 III 232 consid. 1.2, con rinvii). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 137 V 57 consid. 1.3; 136 II 396 consid. 3.1; 133 III 589 consid. 2).
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3. Giusta l'art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di possibilità di successo (lett. b). Le condizioni poste dall'art. 117 CPC corrispondono a quelle della garanzia costituzionale minima sancita dall'art. 29 cpv. 3 Cost. (sentenze 4A_168/2013 del 28 agosto 2013 consid. 2; 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 2.3, in Rivista ticinese di diritto (RtiD) 2012 II pag. 865). Al richiedente incombe l'onere di indicare e dimostrare nel modo più completo e trasparente possibile la propria situazione economica, in particolare l'entità delle proprie entrate, della propria sostanza e delle proprie spese (DTF 135 I 221 consid. 5.1, con rinvii). Determinante è la situazione finanziaria nel momento dell'inoltro della domanda (sentenze 4A_168/2013 del 28 agosto 2013 consid. 2; 5A_124/2012 del 28 marzo 2012 consid. 3.3).
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3.1. L'ultima istanza cantonale ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, il Pretore non ha escluso l'indigenza dell'istante a causa di un accertamento manifestamente errato del reddito di quest'ultimo. Essa ha confermato che l'unico documento attendibile prodotto dall'attore, concernente il ricavo conseguito con la sua attività di contabile indipendente, è la notifica di tassazione del 23 maggio 2013 per il 2011, da cui risulta un reddito imponibile di fr. 36'000.--, ovvero fr. 3'000.-- mensili. A tale importo ha aggiunto la rendita vecchiaia di fr. 857.-- che egli percepisce dal mese di maggio 2013. L'autorità inferiore ha ritenuto che la richiesta di beneficiare anticipatamente di tale rendita non dimostra che l'attore abbia diminuito la sua attività lavorativa e che l'asserito diritto, addotto unicamente in sede di reclamo, a ricevere prestazioni complementari, oltre a non essere stato dimostrato, costituisce un inammissibile novum.
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3.2. Il ricorrente afferma che, come già il Pretore, anche il Presidente della Corte di appello ha omesso, senza alcuna valida ragione o " richiesta di chiarimento a completamento dei dati reddituali ", di considerare quanto da egli indicato nel formulario per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, e cioè che il suo reddito da attività indipendente nel 2013 ammonta a soli fr. 500.-- mensili. Sostiene che quindi in tale anno le sue entrate sono ben inferiori a quelle conseguite nel 2011, poiché oltre all'appena menzionato importo, egli dispone solo della rendita AVS di fr. 857.-- e delle prestazioni complementari di fr. 1'309.--.
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4. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile per la sua carente motivazione. La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura federale dev'essere respinta, essendo il ricorso fin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente 1, che, non essendo stata invitata a esprimersi sul ricorso, non è incorsa in spese per la presente procedura.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione alle parti e al Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 26 agosto 2014
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Klett
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Il Cancelliere: Piatti
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