BGer 4A_462/2014 |
BGer 4A_462/2014 vom 04.09.2014 |
{T 0/2}
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4A_462/2014
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Sentenza del 4 settembre 2014 |
I Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Klett, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Massimo Rella,
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opponente.
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Oggetto
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contratto d'architetto; onorario,
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ricorso contro la sentenza emanata il 30 giugno 2014 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. Nell'estate 1995 B.________ ha affidato ad A.________ la progettazione e la direzione dei lavori di ristrutturazione e di ampliamento di una casa unifamiliare. L'incarico è stato revocato il 13 marzo 1997. Il 17 dicembre 1998 A.________ ha invano trasmesso a B.________ la sua nota professionale, basata su una valutazione allestita dall'architetto C.________, che presentava, dedotti gli acconti già pagati di fr. 45'000.--, un saldo in suo favore di fr. 42'202.--, a cui ha aggiunto gli interessi nel frattempo maturati di fr. 2'813.45.
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2. In parziale accoglimento della petizione inoltrata da A.________, il Pretore del distretto di Lugano ha condannato B.________ a pagare all'attore fr. 46'512.85, oltre interessi, mentre ha respinto la domanda riconvenzionale con cui il convenuto ha chiesto il versamento di fr. 88'823.40.
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3. Adita dal convenuto, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha riformato il giudizio pretorile con sentenza 30 giugno 2014, riducendo a fr. 219.10 la somma che il convenuto deve pagare all'attore e accogliendo la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 1'281.--. Dopo aver considerato che le parti avevano stipulato un contratto d'architetto a cui andavano esclusivamente applicate le norme sul mandato, la Corte cantonale ha ritenuto che la pretesa rimunerativa non era stata dimostrata: infatti l'onorario complessivo calcolato dal perito giudiziario non solo non poteva essere preso in considerazione perché fondato sulla norma SIA 102 senza che questa fosse nella fattispecie applicabile, ma anche perché la perizia non ha nemmeno dimostrato la correttezza della retribuzione calcolata dall'architetto C.________ e fatta propria da A.________. Ha invece lasciato invariato l'importo di fr. 210.60, accordato dal Pretore per il rimborso delle spese sostenute dall'attore per delle riproduzioni eliografiche, che non è stato validamente censurato. Ha infine ridotto a fr. 8.50 il montante riconosciuto per le spese preprocessuali, in ragione del fatto che la pretesa di cui l'attore voleva ottenere l'esecuzione giudiziale esisteva unicamente in ragione dello 0,2%.
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4. Con ricorso del 5 agosto 2014 A.________ postula l'annullamento della sentenza di appello e la sua riforma nel senso di quanto deciso dal Pretore.
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5. L'art. 42 cpv. 2 LTF esige, pena l'inammissibilità del rimedio di diritto, che il ricorrente si confronti almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) e spieghi perché l'atto attaccato viola il diritto. In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Giusta l'art. 105 cpv. 2 LTF può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto. Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che significa arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2, con rinvii) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5 pag. 314; 134 II 244 consid. 2.2). Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), il ricorrente che invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ha ignorato il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, ha omesso senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1).
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6. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non occorre assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stato invitato a determinarsi sul ricorso, non è incorso in spese causate dalla procedura innanzi al Tribunale federale.
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Per questi motivi, la Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 4 settembre 2014
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Klett
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Il Cancelliere: Piatti
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