BGer 1B_303/2014 |
BGer 1B_303/2014 vom 24.10.2014 |
{T 0/2}
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1B_303/2014
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Sentenza del 24 ottobre 2014 |
I Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Karlen, Eusebio,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
A.________ S.p.a. in liquidazione,
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patrocinata dall'avv. Diego Della Casa,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano.
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Oggetto
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Gratuito patrocinio per l'accusatore privato,
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ricorso contro la decisione emanata il 12 agosto 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Fatti: |
A. L'11 dicembre 2012 B.________ e altre persone sono state condannati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano per bancarotta fraudolenta ai danni di A.________ Spa di Milano e di un'altra società. Il 5 agosto 2013, la Sezione II. Civile del Tribunale di Milano ha autorizzato la curatrice di A.________ Spa in liquidazione a costituirsi parte civile nel procedimento penale svizzero, con l'assistenza degli avv. Diego Della Casa, Lugano, e Mario Adinolfi, Milano.
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B. Il 2 settembre 2013, A.________ Spa in liquidazione ha presentato un'istanza di costituzione di accusatore privato nel quadro della procedura condotta dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) contro B.________ e altri, facendo valere un'azione civile e chiedendo l'accesso agli atti e l'ammissione al gratuito patrocinio, poiché sia la massa fallimentare sia i beneficiari economici sia gli ex amministratori imputati nel procedimento penale sarebbero privi di patrimonio. Il MPC, ammessa la qualità di accusatore privato e concesso l'accesso agli atti, ha negato il gratuito patrocinio alla curatela di A.________ Spa in liquidazione. Adita dall'istante, con giudizio del 12 agosto 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ha respinto il reclamo.
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C. Avverso questa decisione A.________ Spa in liquidazione presenta un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, con richiesta di gratuito patrocinio.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 140 IV 57 consid. 2).
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1.2. Nell'indicazione sui rimedi giuridici il TPF ha indicato, rettamente, che contro la decisione impugnata non è dato alcun rimedio di diritto. Il ricorrente, richiamato l'art. 79 LTF secondo cui contro le decisioni della CRP il ricorso è inammissibile, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedimenti coattivi (quali la detenzione preventiva o misure sostitutive della stessa, cfr. DTF 131 I 52 consid. 1.2.2 e 1.2.5), fattispecie non adempiuta in concreto, presenta un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Sostiene che l'esclusione delle persone giuridiche (DTF 131 II 306 consid. 5.2.1 e 5.2.2 pag. 326 seg.) e delle masse fallimentari (DTF 125 V 371 consid. 5) dall'assistenza giudiziaria non sarebbe applicabile a una massa fallimentare estera, non equiparabile a quella svizzera.
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Ora, è manifesto che anche in questo caso il rimedio introdotto è inammissibile, visto che non si è in presenza di una decisione cantonale di ultima istanza, bensì federale (art. 113 LTF; sentenza 6C_1/2007 del 20 marzo 2007 consid. 2.3).
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Erwägung 2 |
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Ritenuto che la conclusione di far assumere la retribuzione del legale del ricorrente dallo Stato era manifestamente priva di probabilità di successo, la richiesta di gratuito patrocinio e di assistenza giudiziaria dev'essere respinta (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 131 II 306 consid. 5.2.2 pag. 326). Vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può nondimeno prescindere dal prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
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3. Non si prelevano spese giudiziarie.
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4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Losanna, 24 ottobre 2014
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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