BGer 5A_990/2014
 
BGer 5A_990/2014 vom 17.12.2014
{T 0/2}
5A_990/2014
 
Sentenza del 17 dicembre 2014
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________,
3. D.D.________e E.D.________,
4. F.F.________et G.F.________,
5. H.________,
6. I.I.________e J.I.________,
7. K.________,
patrocinati dall'avv. Raffaele Bernasconi,
opponenti.
Oggetto
effetto sospensivo,
ricorso contro il decreto del 10 novembre 2014
del Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
che mediante appello 11 agosto 2014 A.________ ha impugnato il decreto cautelare 22 luglio 2014 con cui il Pretore del Distretto di Lugano le ha fatto ordine, sotto comminatoria dell'azione penale di cui all'art. 292 CP, di non posteggiare veicoli sulla rampa d'accesso ad una determinata autorimessa, riserva fatta del carico e scarico di merci o persone, sino alla definizione in tutti i gradi di giudizio della causa di merito in materia di diritto di superficie;
che con decreto 10 novembre 2014 il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha riconsiderato l'istanza dell'appellante di conferire effetto sospensivo al suo rimedio, respingendola nuovamente;
che secondo il Giudice cantonale l'inconveniente lamentato dall'appellante - ossia l'intransigenza dei qui opponenti, i quali esigerebbero continuamente dalla polizia comunale la rimozione dalla rampa perfino di veicoli appartenenti ad artigiani ed imprenditori occupati in operazioni di carico e scarico - non può comunque essere risolto mediante il conferimento dell'effetto sospensivo, dato che il Pretore ha già espressamente eccettuato dal divieto di posteggio tali operazioni, e non configura del resto un pregiudizio difficilmente riparabile nel senso dell'art. 315 cpv. 5 CPC;
che con allegato 15 dicembre 2014 A.________ ha impugnato il decreto 10 novembre 2014 dinanzi al Tribunale federale;
che il decreto contestato, con cui l'istanza di effetto sospensivo all'appello è stata respinta, costituisce una decisione cautelare nel senso dell'art. 98 LTF, contro la quale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (DTF 137 III 475 consid. 2 con rinvii);
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto;
che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.2 );
che nel gravame all'esame si cerca invano un'argomentazione conforme alle predette esigenze di motivazione;
che infatti la ricorrente non prende in alcun modo posizione sull'argomentazione dell'impugnato decreto e non censura la violazione di garanzie costituzionali, ma si limita ad esporre la sua versione dei fatti ed a lamentarsi di non potere ricevere ospiti e di dovere offrire ai fornitori delle condizioni di lavoro irragionevoli;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e al Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 17 dicembre 2014
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini