BGer 9C_777/2014 |
BGer 9C_777/2014 vom 18.12.2014 |
9C_777/2014 {T 0/2}
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Sentenza del 18 dicembre 2014 |
II Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
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cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (diniego di giustizia e ritardata giustizia),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 settembre 2014.
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Fatti: |
A. Con giudizio del 27 febbraio 2014 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha rinviato gli atti alla Cassa cantonale di compensazione AVS/A/IPG (di seguito: Cassa) per decidere sui termini di rimborso dei contributi minimi AVS/AI/IPG in favore di A.________ per gli anni 2008 e 2009.
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B. Il 25 luglio 2014 A.________ ha ricevuto il rimborso dei contributi minimi AVS/AI/IPG per gli anni 2008 e 2009. Egli ne ha subito contestato l'ammontare, in quanto avrebbe fatto difetto la rifusione delle spese cagionate per l'incasso di quegli importi (segnatamente spese processuali, di procedura esecutiva e interessi di mora). Con e-mail del 25 e 31 luglio 2014 la Cassa ha negato il rimborso di tali importi, in quanto sarebbero stati cagionati dalla negligenza della curatrice di A.________.
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C. Il 7 agosto 2014 A.________ ha adito il tribunale cantonale sollevando varie censure contro la Cassa sul rimborso dei contributi minimi AVS/AI/IPG.
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L'8 agosto 2014 il tribunale cantonale ha invitato le parti a determinarsi sullo scritto del 7 agosto 2014, interpretandolo quale ricorso per denegata e ritardata giustizia. In particolare, a mente del tribunale cantonale, A.________ avrebbe sollecitato l'emanazione di una decisione formale, sia in relazione al rimborso delle spese sopra menzionate, come pure in ambito di responsabilità ai sensi dell'art. 78 LPGA. Nella risposta del 4 settembre 2014 la Cassa ha dapprima negato ogni ipotesi di denegata giustizia, osservando poi di avere preso atto delle richieste contenute negli scritti di A.________ del 25 luglio, 31 luglio e 7 agosto 2014 e di volere procedere conformemente ai propri doveri incombenti. Dal canto suo, il 12 settembre 2014 A.________ ha ribadito la domanda di restituzione dell'importo di fr. 225.80, chiedendo altresì "il rimborso per denegata e ritardata giustizia (dal 2009 al 2014) ".
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Con giudizio 29 settembre 2014, il tribunale cantonale ha respinto il ricorso, escludendo che vi sia stata denegata e ritardata giustizia ad opera della Cassa e prospettando una decisione formale sulle spese della procedura d'incasso e sulla responsabilità (art. 78 LPGA).
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D. Il 24 ottobre 2014 A.________ ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro il giudizio del 29 settembre 2014, postulandone implicitamente l'annullamento. Egli ha inoltre chiesto di essere dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie.
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Diritto: |
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio, liberamente, con piena cognizione di causa e senza essere vincolato dalle motivazioni delle parti, l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 V 22 consid. 4 pag. 26 e rinvii). L'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF determina le esigenze formali che devono adempiere gli scritti diretti al Tribunale federale. In particolare, tale disposto di legge prevede l'onere di allegazione e motivazione, nel senso che il ricorso al Tribunale federale deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto, pena l'inammissibilità della domanda.
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2. Tema del contendere è unicamente la questione se la Cassa è incorsa in un diniego di giustizia, rispettivamente in una ritardata giustizia, sulla domanda di rimborso dei contributi minimi AVS/AI/IPG per gli anni 2008 e 2009.
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3.
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3.1. Nel suo ricorso, l'interessato reitera sostanzialmente la richiesta di rimborso di fr. 225.80 e insiste perché sia accertata la denegata e ritardata giustizia.
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3.2. Nell'evenienza concreta, per quanto attiene all'oggetto della vertenza, il ricorso non soddisfa le esigenze formali richieste, poiché non solo non indica conclusioni precise ma nemmeno dimostra in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF). Il ricorrente non si confronta in modo chiaro con la motivazione del tribunale cantonale sulla denegata e ritardata giustizia. Il ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - e pertanto secondo modalità di per sé inammissibili - la mancata restituzione degli importi relativi alle spese d'incasso, come pure la pretesa responsabilità ai sensi dell'art. 78 LPGA. Tali pretese sono manifestamente inammissibili già solo per la loro estraneità all'oggetto della contestazione e per la mancanza di una decisione su questi temi. Come si evince anche dallo scritto 4 settembre 2014, la Cassa deve ancora pronunciarsi sulle richieste formulate dal ricorrente, così come del resto indicato dal tribunale cantonale nella pronuncia del 29 settembre 2014.
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4. Stante quanto precede, il ricorso, manifestamente non motivato, è inammissibile e può essere trattato secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF. Il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF).
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5. Viste le circostanze del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). In tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva d'oggetto.
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Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non vengono prelevate spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 18 dicembre 2014
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Parrino
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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