BGer 1C_96/2015
 
BGer 1C_96/2015 vom 20.02.2015
{T 0/2}
1C_96/2015
 
Sentenza del 20 febbraio 2015
 
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Jan Burger,
ricorrente,
contro
Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.
Oggetto
Estradizione all'Italia,
ricorso contro la sentenza emanata il 5 febbraio 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
 
Fatti:
A. Con sentenza del 27 novembre 2007 il Tribunale di Milano ha condannato A.________, cittadino italiano nato nel 1973, a una pena di 15 anni di carcere, per aver falsificato dal dicembre 1997 all'ottobre 1999 documenti di circolazione di numerose autovetture di grossa cilindrata, al fine di consentirne la fraudolenta immatricolazione. Con decisione del 6 dicembre 2012 la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato per intervento della prescrizione il giudizio di prima istanza, fissando la pena a 14 anni, 8 mesi e 15 giorni. Questa pronunzia è cresciuta in giudicato in seguito alla decisione del 25 febbraio 2014, con la quale la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato dall'interessato.
B. Il 13 e 16 ottobre 2014 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha presentato alla Svizzera una domanda di estradizione di A.________, precedentemente arrestato nel Cantone di Basilea Campagna sulla base di un mandato di arresto europeo. L'interessato vi si è opposto. Il 30 ottobre 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ha respinto, in quanto ammissibile, un suo reclamo contro l'ordine di arresto in vista di estradizione. Il 16 dicembre 2014 l'Ufficio federale di polizia ha concesso la richiesta estradizione. Con decisione del 5 febbraio 2015 il TPF ha respinto in quanto ammissibile un ricorso dell'estradando.
C. Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso da lui sottoscritto e un altro inoltrato dall'avv. Jan Burger al Tribunale federale. Postula, concessogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, di annullarla, di rifiutare la domanda di estradizione e di ordinare la sua scarcerazione.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
 
Diritto:
 
Erwägung 1
1.1. Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un'estradizione e inoltre si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito).
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva anche in materia estradizionale, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).
1.3. Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).
1.3.1. Il ricorrente e il suo patrocinatore sostengono che il procedimento all'estero avrebbe violato elementari principi procedurali, in particolare le garanzie di un equo processo ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU, poiché egli, quale "contumace" e difeso da un legale d'ufficio, non avrebbe ricevuto la convocazione al primo processo, né avrebbe potuto assistere alla pronuncia della sentenza; si sarebbe inoltre in presenza di una lesione del principio "ne bis in idem" poiché, per gli stessi fatti, sarebbe stato condannato due volte.
1.3.2. D'altra parte, ammesso che la prescrizione della pena interverrà in Italia soltanto nel 2043 e in Svizzera, secondo il TPF, nel 2029, il ricorrente adduce, invero in maniera del tutto generica, che secondo il diritto italiano la prescrizione del reato sarebbe intervenuta prima della decisione della Corte di appello, senza tuttavia nemmeno tentare di spiegare perché quest'ultima autorità a torto non avrebbe ritenuto detta tesi. Per di più, contrariamente all'assunto ricorsuale, il TPF ha esaminato anche questa censura, respingendola poiché una corretta lettura di detta sentenza non avvalorerebbe l'assunto ricorsuale. L'istanza precedente ha aggiunto che neppure la Corte di cassazione, dichiarando l'appello inammissibile, ha rilevato alcun problema di prescrizione. Ora, il ricorrente non dimostra, come imposto dall'art. 42 LTF, che ambedue le motivazioni violerebbero il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121). Per finire, il ricorrente non indica i passaggi in cui avrebbe addotto i censurati vizi procedurali dinanzi alle autorità giudiziarie estere, ch'esse non avrebbero esaminati e, semmai, non sanati. Non spetta manifestamente al Tribunale federale spulciare l'incarto estero per rintracciare e verificare la sorte di siffatte eventuali censure, rilevato nondimeno che la Corte di appello si è pronunciata al riguardo dichiarando estinti per prescrizione determinati reati (DTF 133 IV 286 consid. 6.2).
1.3.3. Neppure con le generiche critiche mosse all'accertamento del suo stato di salute, il ricorrente dimostra che in concreto si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 LTF. Del resto, come rettamente ritenuto dal TPF, egli neppure tenta di spiegare perché le autorità italiane non terrebbero conto, come già avvenuto, di eventuali problemi relativi alla sua carcerabilità.
 
Erwägung 2
2.1. Ne segue che, non essendo dimostrata la sussistenza di un caso particolarmente importante, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. L'emanazione del presente giudizio rende superfluo l'esame della domanda di scarcerazione.
2.2. Le spese seguono la soccombenza, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dovendo essere respinta, poiché le conclusioni del ricorso erano manifestamente prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Per di più, il ricorrente, sempre patrocinato da avvocati di fiducia, contravvenendo al suo obbligo di dimostrare l'asserita indigenza, non ha prodotto alcuna documentazione atta a sostanziarla.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni.
Losanna, 20 febbraio 2015
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri