BGer 4D_28/2015 |
BGer 4D_28/2015 vom 22.05.2015 |
{T 0/2}
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4D_28/2015
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Sentenza del 22 maggio 2015 |
I Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa disoccupazione B.________,
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opponente.
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Oggetto
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contratto di lavoro; salario,
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ricorso contro la decisione emanata il 25 marzo 2015 dalla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che con decisione 4 febbraio 2015 il Pretore del distretto di Lugano ha, in accoglimento della petizione inoltrata dalla Cassa di disoccupazione B.________, condannato A.________ a pagare all'attrice fr. 14'263.70, importo pari all'indennità da questa versata a un'ex dipendente del convenuto e corrispondente al salario dovutole fino al termine di disdetta ordinario;
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che la Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile, con giudizio del 25 marzo 2015, l'appello presentato da A.________, siccome insufficientemente motivato;
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che A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso del 24 aprile 2014, postulando l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa all'autorità inferiore per esame dell'appello;
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che giusta l'art. 51 cpv. 3 LTF gli interessi non entrano in linea di conto per la determinazione del valore litigioso, ragione per cui questo, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non raggiunge la soglia di fr. 15'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile;
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che nella fattispecie rimane pertanto unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale;
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che con questo rimedio può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) e non è possibile di validamente prevalersi di una - semplice - violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF;
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che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);
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che tali requisiti non sono soddisfatti nella fattispecie;
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che infatti nell'impugnativa invano si cerca un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato e che, indicando nel ricorso di aver presentato nell'appello una fattispecie diversa da quella ritenuta nel giudizio pretorile, il ricorrente non formula una censura fondata sul divieto dell'arbitrio diretta contro i considerandi della sentenza di seconda istanza attinenti alla carente motivazione dell'appello;
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che non soccorre il ricorrente nemmeno la pretesa erroneità del verbale allestito dal Pretore, trattandosi di una questione estranea alle ragioni ritenute dall'autorità cantonale per giustificare la decisione d'irricevibilità;
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che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 22 maggio 2015
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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