BGer 1C_275/2015 |
BGer 1C_275/2015 vom 10.06.2015 |
{T 0/2}
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1C_275/2015
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Sentenza del 10 giugno 2015 |
I Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Karlen, Eusebio,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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votazione cantonale del 23 settembre 2012: Semisvincolo N2 e posteggio d'attestamento a Bellinzona,
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ricorso contro la sentenza emanata il 20 aprile 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. Il 23 settembre 2012 ha avuto luogo la votazione cantonale inerente, tra l'altro, al decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di fr. 2'500'000.-- per la progettazione definitiva delle opere relative al semisvincolo N2 e del relativo posteggio d'attestamento a Bellinzona. Con decisione del 3 ottobre 2012, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ne ha proclamato i risultati. A favore del credito si sono espressi 42'181 votanti, contro 40'834.
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B. Avverso questa decisione, l'8 ottobre 2012 A.________ ha presentato un ricorso al Gran Consiglio, chiedendo di annullare la votazione e di ripeterla, facendo valere che la campagna in favore del "sì al semisvincolo" sarebbe stata finanziata in maniera occulta con denaro pubblico. L'11 ottobre seguente, l'insorgente unitamente a dieci litisconsorti e al Comitato "No al finanziamento occulto delle campagne politiche con soldi pubblici", ha presentato un analogo ricorso al Gran Consiglio e uno al Tribunale cantonale amministrativo.
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C. La Corte cantonale, ritenutasi incompetente, con decisione del 2 novembre 2012 ha dichiarato irricevibile l'ultimo ricorso. Anche il Parlamento, dopo aver proceduto a uno scambio di scritti, nell'ambito del quale sono risultati versamenti alla campagna pubblicitaria del sì da parte di alcuni Comuni e della Commissione regionale dei trasporti del Bellinzonese (CRTB) per un importo di fr. 97'900.--, con decisione del 28 gennaio 2013 ha accertato la propria incompetenza e ha dichiarato irricevibili i due ricorsi. Li ha quindi trasmessi d'ufficio al Tribunale federale (cause 1C_153/2013 e 1C_154/2013).
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D. Con sentenza del 21 febbraio 2014, il Tribunale federale ha accolto in quanto ammissibile un ricorso inoltrato da A.________ e dai litisconsorti contro queste due decisioni (causa 1C_187/2013). Ha quindi annullato la decisione del Gran Consiglio, rinviandogli al senso dei considerandi le cause 1C_153/2013 e 1C_154/2013 (RtiD II-2014 n. 1 pag. 3).
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E. Mediante decisione del 5 maggio 2014, il Parlamento cantonale ha dichiarato irricevibili i ricorsi dell'8 e 11 ottobre 2012 e li ha trasmessi, per competenza, al Tribunale cantonale amministrativo. Contro questa decisione A.________ e litisconsorti hanno inoltrato sia un gravame alla Corte cantonale sia un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (causa 1C_255/2014).
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F. Il 1° ottobre 2014 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile sia il ricorso individuale 8 ottobre 2012 di A.________ sia quello dell'11 ottobre 2012 presentato con i litisconsorti, come pure quello da loro inoltrato il 23 maggio 2014 contro la nuova decisione granconsiliare del 5 maggio 2014. La procedura nella causa 1C_255/2014, precedentemente sospesa, è quindi stata riattivata.
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G. Anche avverso la sentenza 1° ottobre 2014 della Corte cantonale, A.________ e i litisconsorti hanno presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (causa 1C_521/2014) che, congiunte le cause, con decisione del 3 marzo 2015 ha respinto, in quanto ammissibili, il ricorso del 23 maggio 2014 (causa 1C_255/2014) e accolto quello del 30 ottobre 2014 (causa 1C_521/2014) : ha quindi annullato la decisione del 1° ottobre 2014 della Corte cantonale, rinviandogli la causa affinché proceda all'esame di merito del ricorso dell'8 ottobre 2012.
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H. Con giudizio del 20 aprile 2015 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto in quanto ricevibile, poiché tardivo, detto ricorso.
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I. Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullare la decisione impugnata, subordinatamente di rinviare la causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).
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1.2. Contrariamente all'assunto del ricorrente, non si è in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui la causa non dev'essere giudicata nella composizione di cinque giudici (art. 20 cpv. 2 e 3 LTF; sentenza 1C_187/2013, citata, consid. 1.3).
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1.3. Come noto al ricorrente (sentenze 1C_187/2013, citata, consid. 1.7 e 1C_255/2014, citata, consid. 1.7), le esigenze di motivazione previste per i ricorsi al Tribunale federale valgono anche per i gravami secondo l'art. 82 lett. c LTF. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, occorre quindi spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309). Inoltre, quando è invocata la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti, il Tribunale federale esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232; 138 I 171 consid. 1.4). Come si vedrà, l'atto di ricorso in esame disattende in larga misura queste esigenze di motivazione.
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Erwägung 2 |
2.1. I giudici cantonali, dopo aver illustrato le possibilità di ricorso previste dall'art. 163 della Legge ticinese sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), richiamando la loro precedente decisione (vedi al riguardo sentenza 1C_255/2014, citata, consid. 6.4), hanno dichiarato irricevibile il gravame inoltrato l'8 ottobre 2012 dal ricorrente, siccome tardivo. Hanno infatti ritenuto che il ricorso alla Corte cantonale non è stato introdotto entro il 26 settembre 2012, ossia nei tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto (art. 163 cpv. 2 LEDP).
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2.2. La Corte cantonale, dando seguito alle considerazioni espresse dal Tribunale federale nella sentenza del 3 marzo 2015 (consid. 6.4.1, 6.4.3 e 6.4.4), si è poi confrontata, compiutamente come si vedrà, con la questione di sapere se i versamenti fossero effettivamente noti al ricorrente già prima dello scrutinio popolare del 23 settembre 2012.
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2.2.1. Al riguardo ha accertato che, nell'ambito dello scambio di scritti relativo al ricorso individuale del 23 maggio 2014 del ricorrente avverso la decisione granconsiliare, i Comuni di Cadenazzo, Camorino, Giubiasco, Gorduno, Pianezzo, Sant'Antonino, Sementina, nonché la CRTB hanno sostenuto che il ricorrente e i litisconsorti fossero al corrente, parecchio tempo prima del 5 ottobre 2012, degli asseriti finanziamenti occulti. La sera del 5 settembre 2012 a Bellinzona si era infatti svolto un dibattito pubblico sull'oggetto in votazione, di cui i tre quotidiani ticinesi avevano ampiamente riferito nell'edizione del 7 settembre successivo. Al tema dei costi della campagna era stata dedicata una particolare attenzione, soprattutto circa i fondi versati dagli enti pubblici al comitato "Via libera Bellinzona", favorevole al semisvincolo, al quale due testate avevano consacrato articoli specifici. Tutti i quotidiani riferivano del contributo di fr. 50'000.-- versato dalla CRTB, reso noto in occasione del dibattito da parte del suo presidente. Questa somma era peraltro già stata svelata il 4 settembre precedente dal Municipio di Bellinzona in risposta ad un'interrogazione di un consigliere comunale, membro del comitato "Via l'autostrada dal centro città". Al menzionato importo, il Giornale del Popolo vi aggiungeva, citando il sindaco del Comune di Giubiasco intervenuto al dibattito, il finanziamento da parte di quest'ultimo ente di fr. 20'000.--, cui dovevano essere sommati altri (non meglio precisati) contributi, per un totale di fr. 80'000.--. Questo quotidiano riferiva anche che a disposizione dei referendisti vi erano fr. 8'000.--, tutti versati da privati.
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Queste informazioni hanno provocato reazioni in capo ai sostenitori del referendum. Da un lato, il 10 settembre 2012, in un articolo dal titolo "Soldi pubblici per la campagna 'sì al semisvincolo', i contrari insorgono", il portale Ticinolibero riferiva, citando la copresidente del comitato "Via l'autostrada dal centro città", che il finanziamento di fr. 70'000.-- da parte della CRTB e del Comune di Giubiasco fosse arbitrario, poiché l'ente pubblico non poteva utilizzare denaro dei cittadini per influenzare l'esito di una votazione. Dall'altro, in un circostanziato articolo pubblicato il 19 settembre successivo sia sul citato portale che sul sito Mattinonline, un membro del comitato appena detto, tramite un contributo intitolato "Semisvincolo e soldi nostri", si chiedeva se fosse democraticamente corretto spendere i soldi di tutti i cittadini a sostegno di una sola parte.
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Sempre in sede istruttoria, i menzionati Comuni hanno infine rilevato che un articolo pubblicato dal quotidiano La Regione nell'edizione di lunedì 24 settembre 2012 riferiva della presa di posizione del ricorrente, membro del comitato "Via l'autostrada dal centro città", sull'esito della votazione nel modo seguente: " Da parte sua il giornalista bellinzonese A.________, molto attivo nella campagna anti-semisvincolo, ha parlato di 'democrazia distorta', ricordando che Municipio di Giubiasco e Commissione regionale dei trasporti hanno foraggiato i favorevoli: 'Tutto ciò è legale?'".
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2.2.2. La Corte cantonale ha ricordato che a mente del ricorrente solo grazie all'articolo pubblicato nel quotidiano La Regione del 9 ottobre 2012 si sarebbe potuto disporre di un quadro completo dei finanziamenti pubblici: nello stesso veniva infatti precisato che, oltre alla sovvenzione del Comune di Giubiasco (e della CRTB), altri 6 comuni avevano fornito sostegno economico alla campagna a favore del semisvincolo per complessivi fr. 27'500.--. Ricordato che in seguito alla sentenza del Tribunale federale del 3 marzo 2015 essa doveva esaminare esclusivamente il ricorso 8 ottobre 2012 presentato a titolo individuale dal ricorrente e non quello dell'11 ottobre 2012 presentato unitamente ai litisconsorti, ha ritenuto irrilevante la citata obiezione, fondata su informazioni posteriori alla data d'inoltro del gravame.
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Ha quindi stabilito che il ricorrente non ha contestato quanto riportato da La Regione nell'edizione del 24 settembre 2012, ovvero che egli fosse a conoscenza, al più tardi già al momento della votazione, quantomeno del finanziamento del comitato "Via libera Bellinzona" da parte della CRTB e del Comune di Giubiasco per un importo complessivo di fr. 70'000.--. Secondo i giudici cantonali si può ritenere ch'egli, quale strenuo oppositore al progetto, al pari degli altri membri del comitato "Via l'autostrada dal centro città" fosse al corrente di tale finanziamento anche in precedenza, poiché il sostegno finanziario di questi enti era stato divulgato già in occasione del dibattito del 5 settembre 2012: questo evento era stato a sua volta pubblicizzato sia direttamente, tramite i quotidiani, sia indirettamente, tramite i commenti e le reazioni suscitate presso i membri del comitato referendario, cui egli aveva aderito.
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Sempre secondo i giudici cantonali, anche il rilievo ricorsuale secondo cui il finanziamento illecito della campagna da parte della CRTB e del Comune di Giubiasco sarebbe stato avanzato in un articolo pubblicato sul portale Ticinolibero il 5 ottobre 2012, ovvero lo stesso giorno in cui il Consiglio di Stato ha pubblicato sul Foglio ufficiale la decisione di proclamazione dei risultati della votazione, presumibilmente sarebbe stato formulato non solo a fondamento del gravame, ma anche e soprattutto della sua tempestività. La Corte cantonale ha accertato che scorrendo tale articolo, intitolato "Votazioni popolari e Tribunali. Gli interrogativi della votazione sul semisvincolo", si apprende che, in realtà, questa notizia era stata semplicemente ripresa dal menzionato portale attingendo alla trasmissione "Il Quotidiano" della RSI del giorno precedente, ai cui microfoni il ricorrente medesimo non solo aveva annunciato di voler far ricorso contro il presunto illecito finanziamento per provocare la ripetizione della votazione, ma preliminarmente anche di aver dichiarato di essere stato al corrente del noto finanziamento da parte della CRBT e del Comune di Giubiasco già durante la campagna che aveva preceduto la votazione. È poi stato rilevato che il sito della RSI ha pubblicato, sempre il 4 ottobre 2012, un articolo dal titolo "Semisvincolo, sollevati dubbi sul voto", in cui si riferiva che il ricorrente aveva sollevato tali dubbi in un comunicato stampa diramato quella stessa mattina. Hanno pertanto ritenuto lecito affermare che il ricorrente ha pilotato la diffusione delle informazioni utilizzate successivamente a sostegno del suo ricorso.
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2.2.3. Il Tribunale cantonale amministrativo ha concluso come sia definitivamente dimostrato che il ricorrente fosse a conoscenza di tali asseriti finanziamenti illeciti non solo prima del 5 ottobre 2012, ma ben prima dello svolgimento della votazione. Che gli fosse nota solo una parte dei controversi versamenti, ossia quelli effettuati dalla CRTB e dal Comune di Giubiasco, non sarebbe decisivo, considerato che anche l'importo di fr. 70'000.-- appariva sufficiente per mettere in forse la validità della votazione, ciò che del resto ha sostenuto il ricorrente medesimo nel suo ricorso dell'8 ottobre 2012, ossia ancora prima che fossero resi pubblici anche i versamenti residui. Ha quindi ritenuto che il ricorrente, invece di insorgere subito dopo avere avuto conoscenza dei finanziamenti pubblici a favore del comitato "Via libera Bellinzona", ha scientemente atteso lo svolgimento della votazione, per poi contestarne l'esito sfavorevole alle sue intenzioni. I giudici cantonali hanno quindi determinato a suo carico una violazione del dovere di denunciare preventivamente e immediatamente l'asserita illiceità, che se del caso avrebbe permesso al Tribunale di adottare tempestivamente i provvedimenti d'urgenza necessari, volti a scongiurare un'inutile chiamata alle urne o quanto meno a vietare l'avvio delle operazioni di spoglio sino alla definizione della controversia (art. 163 cpv. 5 LEDP), ciò che gli preclude quindi il diritto di ottenere la revisione del risultato della votazione.
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2.3. Il ricorrente, contravvenendo al suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), adduce in maniera del tutto generica che questi fatti costituirebbero "voci da corridoio" e semplici sospetti commentati in sordina su alcuni media, senza neppure tentare di dimostrare l'inesattezza o l'arbitrarietà degli stessi o provare a confutarli. Ora, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se tale accertamento è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560 e rinvii).
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2.4. Il ricorrente medesimo sottolinea che già all'inizio del mese di agosto 2012 erano apparsi per le strade di tutto il Ticino cartelloni pubblicitari a favore del sì al semisvincolo, ragione per cui dalle dimensioni imponenti di questa campagna si poteva supporre, già all'epoca, che l'investimento era dell'ordine di diverse migliaia di franchi. Si limita poi a rilevare che il giorno della proclamazione dei risultati del voto, il 5 ottobre 2012, il portale Ticinolibero aveva avanzato l'ipotesi che la CRTB aveva finanziato la campagna con fr. 50'000.-- e il Comune di Giubiasco con fr. 20'000.--. Insiste poi sull'articolo apparso il 9 ottobre 2012 sul quotidiano La Regione, che quantificava in circa fr. 100'000.-- i finanziamenti pubblici: rilievo rettamente ritenuto irrilevante dalla Corte cantonale, poiché relativo a fatti posteriori all'inoltro del gravame. Il ricorrente, che confonde e mischia procedure diverse, nemmeno tenta di spiegare perché questa conclusione, ovvia e scontata, sarebbe arbitraria.
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2.5. Rilevando che la Corte cantonale avrebbe ammesso che il quadro completo dei criticati finanziamenti sarebbe stato deducibile soltanto dal citato articolo, il ricorrente disattende che, secondo i giudici cantonali, gli erano già noti versamenti per fr. 70'000.--, importo ritenuto sufficiente per indurlo a presentare tempestivamente, prima della votazione, il suo gravame. Questa conclusione non è per nulla insostenibile, e quindi arbitraria, sia nella motivazione sia nel risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5 e rinvii), ma è corretta. In effetti, la sentenza impugnata non si fonda su semplici ipotesi, ma su un accurato, approfondito, minuzioso e dettagliato accertamento dei fatti, che il ricorrente nemmeno tenta di confutare. Questi accertamenti fattuali sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Anche la valutazione di queste prove è corretta, i rilievi generici del ricorrente non essendo manifestamente idonei a dimostrarne l'arbitrarietà.
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D'altra parte, già nelle citate sentenze del 21 febbraio 2014 (consid. 4.3) e del 3 marzo 2015 (consid. 6.4.1 e 6.4.4) il Tribunale federale insisteva sulla questione decisiva, e all'epoca lasciata aperta dal Gran Consiglio poiché richiedeva un'istruttoria di tipo giudiziario, di sapere se i sospettati versamenti fossero effettivamente noti al ricorrente già prima della votazione (consid. 4.3), questione con la quale il ricorrente non si confronta, se non in maniera del tutto vaga.
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2.6. L'accenno alla brevità del termine ricorsuale di tre giorni fissato dall'art. 163 cpv. 4 LEDP è ininfluente, ricordato che il ricorrente dimentica che un siffatto termine è di per sé conforme al diritto, come rilevato dal Tribunale federale nella già citata sentenza del 3 marzo 2015 (consid. 6.4.2; vedi anche sentenza 1C_351/2013 del 31 maggio 2013 consid. 4). Del resto, in concreto, dai fatti ritenuti nel giudizio impugnato, risulta in maniera inequivocabile che il versamento di fr. 50'000.-- da parte della CRTB e di quello di Giubiasco (Comune che ha versato la somma più importante) era noto al ricorrente al più tardi a partire dal 5 settembre 2012, motivo per cui, come ancora si vedrà, il suo gravame doveva e poteva essere inoltrato prima dello scrutinio popolare. In effetti, secondo la costante giurisprudenza, gli atti che secondo gli aventi diritto di voto potrebbero falsare l'esercizio della volontà popolare devono essere impugnati immediatamente, senza attendere l'esito dello scrutinio, affinché eventuali vizi possano essere corretti prima della votazione ed evitarne in tal modo la ripetizione; in caso contrario, di massima, il diritto di impugnare la votazione decade (DTF 140 I 338 consid. 4.4 pag. 341 e rinvii; 121 I 357 consid. 2c; 118 Ia 415 consid. 2a). Nella fattispecie il ricorrente non adduce alcun motivo che giustificherebbe di scostarsi da questa prassi invalsa, con la quale non si confronta.
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Erwägung 3 |
3.1. Come visto, il ricorrente non dimostra che la Corte cantonale avrebbe accertato in maniera arbitraria la tardività del suo gravame, conclusione peraltro corretta. Ora, l'atto di ricorso si limita e si incentra in sostanza a criticare il mancato esame di merito da parte dei giudici cantonali delle censure relative ai criticati finanziamenti "occulti". Con quest'argomentazione il ricorrente misconosce che tale esame presuppone che l'autorità precedente abbia vagliato materialmente il ricorso, ciò che, rettamente, non è avvenuto in concreto. Le censure di merito, sulle quali si diffonde il ricorso in esame, come già illustrato al ricorrente nella sentenza del Tribunale federale del 3 marzo 2015 (consid. 5.2), non possono quindi essere esaminate.
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3.2. In tale ambito, il ricorrente sostiene, manifestamente a torto, che la Corte cantonale avrebbe confermato il "benfondato" dei suoi argomenti relativi all'asserito finanziamento occulto, visto che, accertata la tardività del gravame, essa non si è del tutto espressa sul fondamento dello stesso.
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3.3. Gli accenni ricorsuali alla pretesa lesione dell'art. 115 LEDP, poiché il comitato di sostegno non avrebbe comunicato alla Cancelleria dello Stato l'ammontare dei finanziamenti che eccedevano la somma di fr. 5'000.-- nonché l'identità dei donatori, e che in tale contesto non sarebbe stata avviata una procedura di contravvenzione, esulano dall'oggetto del litigio.
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Erwägung 4 |
4.1. Il ricorrente critica infine l'accollamento di ripetibili per complessivi fr. 1'000.--, del quale non contesta l'ammontare, da versare a determinati Comuni e alla CRTB, che si sono avvalsi dell'assistenza di un patrocinatore.
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4.2. L'art. 49 della Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm) dispone che le autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia (cpv. 1); gli enti pubblici e gli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico che dispongono di un servizio giuridico non hanno diritto a un'indennità per ripetibili, riservate le procedure particolarmente complesse e quelle in cui agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari (cpv. 2). Nel messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 relativo alla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, il Consiglio di Stato precisa che l'art. 49 cpv. 2 LPAmm riprende i contenuti dell'art. 68 cpv. 3 LTF. Riservate le procedure ove agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari, gli enti pubblici e organismi di diritto pubblico, ai quali non vengono accollate le spese processuali in caso di soccombenza, non hanno neppure diritto a un'indennità per ripetibili in caso di vittoria, eccetto gli enti minori, e in particolare i piccoli Comuni che non dispongono di un adeguato servizio giuridico (n. 17.2 pag. 26 seg.). Nel relativo rapporto del 4 settembre 2013 richiamato dal ricorrente, si è ritenuto necessario inserire una deroga al principio secondo cui gli enti pubblici e gli organismi incaricati di compiti pubblici che dispongono di un servizio giuridico non hanno diritto a un'indennità per ripetibili, per i casi in cui debbano ragionevolmente far capo a un consulente esterno per procedure che presentano una complessità particolare, vuoi per la materia oggetto del procedimento, vuoi per altre circostanze specifiche del procedimento (per esempio in presenza di numerose parti, ecc.).
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Il ricorrente non sostiene che tutti i Comuni patrocinati nella sede cantonale e la CRTB disporrebbero di un servizio giuridico, per cui, già per questo motivo, la decisione impugnata non appare insostenibile e quindi arbitraria. Egli stesso sottolinea infatti che l'art. 49 cpv. 1 LPAmm manterrebbe la previgente prassi del Tribunale federale, che attribuiva ripetibili agli enti pubblici privi di un servizio giuridico (sulla nuova giurisprudenza del Tribunale federale, relativa al non riconoscimento di spese ripetibili anche ai comuni che non dispongono di un servizio giuridico, fondata sull'art. 68 cpv. 3 LTF, vedi DTF 134 II 117 consid. 7, principio al quale può essere derogato, Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2aed. 2014, n. 29 seg. all'art. 68).
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D'altra parte, l'applicazione nel caso di specie della deroga espressamente prevista dalla citata norma cantonale, secondo cui eccezionalmente a determinate condizioni anche agli enti pubblici che dispongono di un servizio giuridico possono essere attribuite ripetibili, non appare arbitraria, ritenuto che la Corte cantonale si è fondata in sostanza sui descritti fatti compiutamente addotti dalle controparti e sulla derivante conclusione di tardività del gravame. Sebbene la causa non era particolarmente complessa, la conclusione dei giudici cantonali, se del caso opinabile, non è addirittura arbitraria.
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Erwägung 5 |
5.1. Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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5.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e, per conoscenza, al patrocinatore della CRTB e di alcuni Comuni interessati.
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Losanna, 10 giugno 2015
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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