BGer 5D_97/2015 |
BGer 5D_97/2015 vom 14.07.2015 |
{T 0/2}
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5D_97/2015
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Sentenza del 14 luglio 2015 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Città di Zurigo,
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rappresentata dallo Stadtrichteramt Zürich, Inkasso, Gotthardstrasse 62, casella postale, 8022 Zurigo,
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opponente.
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Oggetto
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rigetto definitivo dell'opposizione,
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ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata l'8 giugno 2015 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che con decisione 21 aprile 2015 il Giudice di pace del Circolo di Bellinzona ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare dalla Città di Zurigo per l'incasso di fr. 764.-- oltre interessi e spese;
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che con sentenza 8 giugno 2015 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, un reclamo interposto da A.________ contro la predetta decisione;
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che secondo i Giudici cantonali le decisioni 21 settembre 2010 dello Stadtrichter della Città di Zurigo e 14 marzo 2013 del Tribunale distrettuale di Zurigo sono definitive e rappresentano quindi valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo posto in esecuzione di fr. 764.-- (relativo alle spese della procedura di emissione di una multa per consumo di marijuana nei confronti dell'escusso e della successiva procedura di opposizione);
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che, rispondendo agli argomenti sollevati nel reclamo, il Tribunale d'appello ha osservato come il credito posto in esecuzione non si è estinto né con il rilascio di un attestato di carenza beni (peraltro riguardante un altro credito) né con la conversione della multa in lavori di utilità pubblica, e come la sola riproduzione del testo degli art. 19, 19ae 19b LStup non basta a contestare la decisione del Giudice di pace;
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che con ricorso 10 giugno 2015 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo pure di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio);
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che il gravame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF);
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che in tali condizioni è unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
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che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
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che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2);
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che nel rimedio all'esame il ricorrente ripropone gli stessi argomenti già trattati e confutati dall'autorità inferiore e contesta la fondatezza materiale della multa, omettendo del tutto di censurare la violazione di garanzie costituzionali e di confrontarsi con i ragionamenti sviluppati nell'impugnato giudizio;
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che in queste circostanze il gravame manifestamente non soddisfa le severe esigenze di motivazione suesposte;
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che il ricorso si rivela quindi inammissibile e va deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che la domanda di assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio) del ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 14 luglio 2015
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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