BGer 2C_421/2015
 
BGer 2C_421/2015 vom 31.08.2015
{T 0/2}
2C_421/2015
 
Sentenza del 31 agosto 2015
 
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Aubry Girardin, Haag,
Cancelliere Savoldelli.
 
Partecipanti al procedimento
A.A.________,
patrocinata dall'avv. Mauro Belgeri,
ricorrente,
contro
Sezione della popolazione,
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Rilascio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 7 aprile 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. A.A.________, cittadina brasiliana, è giunta in Svizzera nel giugno 2006 per sposarsi con il cittadino elvetico B.A.________. A seguito del matrimonio, è stata posta al beneficio di un permesso di dimora e, dal luglio 2011, di un'autorizzazione di domicilio.
Nell'agosto 2012, A.A.________ è stata raggiunta in Svizzera dalla figlia di primo letto C.________ (1999), alla quale le autorità hanno concesso un permesso di dimora.
Pochi mesi più tardi, A.A.________ ha tuttavia notificato alle autorità che, a far tempo dal 24 novembre 2012, la figlia avrebbe fatto ritorno in Brasile.
B. Rimasta vedova, nel dicembre 2013 A.A.________ ha chiesto alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino di concedere alla figlia C.________, ritornata quel mese in Svizzera, un nuovo permesso di soggiorno per vivere presso la madre.
Con decisione del 3 febbraio 2014, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha tuttavia respinto l'istanza di A.A.________, rilevando che la domanda di ricongiungimento familiare era tardiva e che la stessa non poteva essere accolta nemmeno in base a gravi motivi, poiché simili ragioni non erano date. Nel contempo, ha osservato che A.A.________, al beneficio di una rendita vedovile e delle prestazioni complementari, non disponeva dei necessari mezzi finanziari per mantenere la figlia.
La decisione della Sezione della popolazione è stata in seguito confermata, sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale cantonale amministrativo, espressosi in merito con sentenza del 7 aprile 2015.
C. Il 12 maggio 2015, A.A.________ ha impugnato la pronuncia del Tribunale cantonale amministrativo con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Facendone valere la contrarietà al diritto federale, postula in effetti l'annullamento della stessa e il rinvio dell'incarto ai Giudici cantonali per nuova decisione, protestando "spese ricorsuali, tassa e spese ripetibili di tutte le istanze, ritenuta la domanda di gratuito patrocinio".
La Corte cantonale si è riconfermata nel proprio giudizio. Ad esso hanno fatto in sostanza rinvio anche la Sezione della popolazione e la Segreteria di Stato della migrazione. Il Governo ticinese si è invece rimesso alle valutazioni di questa Corte.
 
Diritto:
 
Erwägung 1
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
Nel caso in esame, il gravame sfugge a detta clausola in quanto l'art. 43 cpv. 1 LStr riconosce ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare di un permesso di domicilio un vero e proprio diritto al ricongiungimento familiare (sentenza 2C_839/2014 del 25 settembre 2014 consid. 4). Dal profilo della ricevibilità, la questione a sapere se tale diritto sussista davvero non è invece determinante (art. 47 LStr; sentenza 2C_815/2011 del 18 gennaio 2012 consid. 2.2).
1.2. Diretto contro una decisione finale emessa da un tribunale cantonale superiore (art. 86 cpv. 2 e art. 90 LTF), il ricorso è stato presentato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria della pronuncia contestata. Confermando la stessa il diniego del permesso richiesto, dato è anche l'interesse a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF).
Per quanto precede, l'impugnativa è quindi ammissibile quale ricorso ordinario ex art. 82 segg. LTF.
1.3. In ragione dell'effetto devolutivo dei ricorsi interposti, l'insorgente è tuttavia legittimata a formulare conclusioni riguardanti solo l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Per quanto direttamente volte alla modifica delle decisioni emesse dalla Sezione della popolazione e dal Consiglio di Stato ticinesi, le conclusioni tratte nel ricorso sono quindi inammissibili (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).
Il Tribunale federale non terrà inoltre conto né dei documenti B e C acclusi al ricorso, né di quelli inoltrati il 9 luglio e il 24 agosto 2015. Poiché posteriori alla sentenza impugnata e quindi dei cosiddetti nova in senso proprio (DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343 seg.) o precedenti la stessa ma non accompagnati da una motivazione che ne giustifichi una produzione davanti al Tribunale federale (art. 99 cpv. 1 LTF), anch'essi sono infatti inammissibili (sentenza 2C_173/2011 del 24 giugno 2011 consid. 1.3).
2. Con sentenza del 7 aprile 2015, qui impugnata, il Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato che in data 12 novembre 2012l'insorgente ha notificato la partenza dalla Svizzera della figlia e che, di conseguenza, il permesso di dimora che quest'ultima aveva ottenuto il 20 agosto precedente per ricongiungersi con la madre è decaduto giusta I'art. 61 cpv. 1 lett. a LStr. In relazione alla domanda di ricongiungimento familiare presentata nel dicembre 2013, ha invece confermato quanto già concluso dalle istanze precedenti, ovvero che i termini previsti dall'art. 47 cpv. 1 LStr non erano stati rispettati e che ravvisabili non erano neanche "gravi motivi familiari" ai sensi dell'art. 47 cpv. 4 LStr.
Da parte sua, la ricorrente non contesta né che il precedente permesso è decaduto, né il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 47 cpv. 1 LStr. Ritiene però che le motivazioni addotte dalla Corte cantonale per negare l'esistenza di "gravi motivi familiari" siano lesive degli art. 8 e 9 Cost. e quindi che gli estremi per l'autorizzazione al ricongiungimento familiare sulla base dell'art. 47 cpv. 4 LStr fossero dati.
 
Erwägung 3
3.1. Un ricongiungimento familiare differito, come quello qui in discussione, viene autorizzato in presenza di "gravi motivi familiari" (art. 47 cpv. 4 LStr; DTF 137 II 393 consid. 3; sentenza 2C_276/2011 del 10 ottobre 2011 consid. 4, non pubblicato in DTF 137 II 393). Simili motivi vengono riconosciuti quando il benessere del figlio può essere assicurato soltanto dal ricongiungimento coi familiari in Svizzera (art. 75 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA; RS 142.201]).
Contrariamente a quanto risulta dal testo del disposto menzionato, davanti a una domanda di ricongiungimento differito bisogna in realtà procedere a un apprezzamento della fattispecie nel suo complesso (sentenza 2C_780/2012 del 3 settembre 2012 consid. 2.2.2). In questo senso, è necessario tenere conto degli obiettivi perseguiti con l'introduzione dei termini previsti dall'art. 47 LStr, ovvero: da un lato, favorire l'integrazione dei bambini, attraverso un ricongiungimento precoce e la concessione della possibilità di far loro seguire l'intera formazione scolastica in Svizzera; dall'altro, contrastare domande di congiungimento presentate abusivamente, poco prima del raggiungimento dell'età in cui il minore entra nel mondo del lavoro, e volte principalmente a garantire a quest'ultimo un avvenire professionale piuttosto che la vita familiare (Messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 pag. 3327 segg., p.to 1.3.7.7).
3.2. In presenza di una richiesta di ricongiungimento familiare motivata da cambiamenti importanti delle circostanze all'estero, la giurisprudenza richiede in particolare di verificare se vi siano delle soluzioni che permettono la permanenza del minore nel proprio Paese di origine; l'esame del sussistere di simili possibilità è ancor più importante in presenza di adolescenti (sentenza 2C_887/2014 dell'11 marzo 2015 consid. 3.1).
La concessione di un'autorizzazione di soggiorno trascorsi i termini previsti dall'art. 47 LStr deve restare l'eccezione; ciò nonostante è necessario applicare l'art. 47 cpv. 4 LStr in modo tale da non violare il diritto a una vita privata e familiare garantito dagli art. 13 Cost. e 8 CEDU (sentenze 2C_780/2012 del 3 settembre 2012 consid. 2.2.2; 2C_765/2011 del 28 novembre 2011 consid. 2.1; 2C_205/2011 del 3 ottobre 2011 consid. 4.2; 2C_709/2010 del 25 febbraio 2011 consid. 5.1.1).
4. Richiamandosi agli art. 8 e 9 Cost. l'insorgente muove innanzitutto critiche all'accertamento dei fatti.
4.1. Per quanto volta a denunciare una violazione dell'art. 8 Cost., l'impugnativa non rispetta l'art. 106 cpv. 2 LTF e risulta pertanto manifestamente inammissibile (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).
Le ragioni per le quali il giudizio impugnato dovrebbe ledere il principio dell'uguaglianza giuridica garantito dall'art. 8 Cost. non vengono infatti specificate e neppure risultano altrimenti comprensibili.
4.2. Una violazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF dev'essere però constatata anche in relazione al richiamo all'art. 9 Cost.
Una critica che mira a dimostrare un apprezzamento arbitrario dei fatti e delle prove - come quella in esame - necessita di una motivazione puntuale, da cui emerga in che misura i giudici cantonali non abbiano manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbiano omesso senza seria ragione di tenere conto di un mezzo di prova importante o abbiano proceduto a deduzioni insostenibili (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62).
Nella fattispecie, una simile e qualificata motivazione non è stata tuttavia formulata. Come ben emerge da una lettura del p.to 10 del gravame, le osservazioni della ricorrente si esauriscono in effetti in considerazioni che forniscono una personale descrizione dei fatti rispettivamente mirano a una diversa lettura di taluni documenti - "in particolare quelli che spiegano le motivazioni del rientro in Brasile (dopo soli tre mesi) di C.________ nel 2012", che però nemmeno vengono indicati precisamente - e non dimostrano pertanto nessuna lesione dell'art. 9 Cost. (sentenze 2C_82/2015 del 2 luglio 2015 consid. 5.2.1; 2C_539/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 6 seg. e 2C_774/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 5.2; per il ragionamento svolto dalla Corte cantonale, cfr. invece il successivo consid. 5).
Nella misura in cui, attraverso questa descrizione, la ricorrente precisa e completa l'accertamento dei fatti, la sua impugnativa contrasta inoltre nuovamente con la LTF, da cui risulta che il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e che nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti solo a precise condizioni, in concreto non date (art. 99 cpv. 1 LTF; Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, ad art. 99 n. 19 segg.; Ulrich Meyer/Johanna Dormann, Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, ad art. 99 n. 41 segg.).
5. Preso atto dei fatti accertati nel querelato giudizio, che vincolano anche questa Corte (art. 105 cpv. 1 LTF), a maggior fortuna non sono d'altra parte destinate le critiche contro l'applicazione dell'art. 47 cpv. 4 LStr in quanto tale.
5.1. La figlia della ricorrente - che al momento dell'inoltro dell'istanza di ricongiungimento familiare aveva 14 anni e che quando è stata prolata la sentenza impugnata era prossima a compierne 16 - ha seguito la propria formazione scolastica in Brasile dove, fatta eccezione per i pochi mesi trascorsi in Svizzera nel 2012, ha sempre vissuto.
La madre l'ha dal canto suo lasciata presso la nonna rispettivamente presso lo zio fino al 2012 e, dopo averla fatta venire in Svizzera nell'agosto di quell'anno, l'ha quindi di nuovo affidata alle cure di quest'ultimo accettando così, come già fatto in precedenza, che i rapporti familiari venissero vissuti solo in maniera limitata, per mezzo di visite reciproche.
5.2. Certo, la madre della ricorrente è deceduta nel settembre del 2011 e quest'ultima afferma che né suo fratello, che si è occupato della ragazza fino al dicembre del 2013, né il padre della stessa siano oggi in grado di continuare a curarsene. Come constatato nel giudizio impugnato, il decesso della nonna di C.________ risale tuttavia al 2011 ed è quindi addirittura precedente al suo primo ritorno in patria, nel novembre 2012. Per quanto invece riguarda le affermazioni circa l'indisponibilità del padre della figlia e del fratello della ricorrente, esse sono sì confermate dalle dichiarazioni cui la ricorrente rinvia, ma devono essere soppesate e quindi relativizzate alla luce di una serie di altre e contraddittorie indicazioni date nel corso della procedura dall'insorgente medesima, motivo per cui, come concluso in modo convincente anche dai Giudici cantonali, non possono affatto essere considerate decisive.
Sempre con il Tribunale cantonale amministrativo, bisogna poi considerare che la ragazza ha raggiunto un'età che non impone più una cura assidua come quella dovuta a un bambino e che quindi nulla impedisce allo zio, ma anche al padre, di farsi aiutare a tale scopo dagli altri familiari, dei quali le autorità cantonali hanno accertato la presenza, rispettivamente da conoscenti o terze persone, come era già stato il caso dopo il decesso della nonna e fino all'estate 2012, quando la cura della figlia della ricorrente era stata affidata a una collaboratrice domestica (sentenza 2C_780/2012 del 3 settembre 2012 consid. 2.3.2, in cui viene fatto esplicito riferimento proprio anche alla possibilità di far capo a un puntuale aiuto da parte di terzi e viene quindi negata la dimostrazione del sussistere di "gravi motivi familiari" in un caso paragonabile alla fattispecie in esame).
5.3. Irrilevante ai fini del contendere è d'altra parte la messa in evidenza dei motivi che, nel novembre 2012, hanno portato la figlia della ricorrente a rientrare in Brasile, nonostante avesse ottenuto un permesso di dimora per vivere in Ticino presso la madre.
Un rientro dopo così breve tempo ha avuto senz'altro delle cause, che l'insorgente indica per altro nel fatto che il suo defunto marito non lasciava uscire C.________ di casa. Nel definire tali ragioni "il nocciolo del contendere" la ricorrente non considera tuttavia che "gravi motivi familiari" ai sensi dell'art. 47 cpv. 4 LStr sono semmai dati in presenza di cambiamenti importanti delle circostanze all'estero e non di ragioni quali quella evocata: concernenti la sola situazione in Svizzera e quindi senza attinenza con le questioni da porsi in questi casi (precedente consid. 3 e la giurisprudenza ivi indicata). Se infatti il decesso del marito può avere comportato il venir meno di un importante ostacolo al trasferimento della figlia nel nostro Paese, esso non dimostra affatto il sussistere di concreti impedimenti a che la stessa continui a risiedere in Brasile, dove è nata e cresciuta.
5.4. Alla ricorrente non giova infine il richiamo alla durata del soggiorno della figlia nel nostro Paese rispettivamente al suo impegno per inserirsi nel contesto socioculturale ticinese.
Fino ad ora, la permanenza in Svizzera della figlia dell'insorgente è stata in effetti solo tollerata, in attesa di una decisione definitiva in merito alla domanda di ricongiungimento (sentenza 2C_1129/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.4). Per quanto riguarda il secondo aspetto, occorre invece rilevare che l'impugnativa fa in sostanza riferimento a fatti nuovi e inammissibili (precedenti consid. 1.3 e 4.2).
5.5. Confermando il diniego degli estremi per il riconoscimento del diritto a un ricongiungimento familiare differito giusta l'art. 47 cpv. 4 LStr, la Corte cantonale non ha quindi violato né la legge federale sugli stranieri né il diritto convenzionale, che la ricorrente per altro si limita ad evocare senza farne valere nessuna specifica lesione (art. 106 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_226/2010 del 29 novembre 2010 consid. 2.2).
 
Erwägung 6
6.1. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso risulta infondato e dev'essere respinto.
6.2. L'istanza di assistenza giudiziaria - tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie e all'ottenimento del gratuito patrocinio per la procedura davanti al Tribunale federale - non può essere accolta in quanto il gravame doveva apparire sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
4. C omunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
Losanna, 31 agosto 2015
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
Il Cancelliere: Savoldelli