BGer 4A_594/2014 |
BGer 4A_594/2014 vom 02.09.2015 |
{T 0/2}
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4A_594/2014
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Sentenza del 2 settembre 2015 |
I Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudici federali Kiss, Presidente,
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Klett, Hohl,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Beni Dalle Fusine,
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ricorrente,
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contro
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B.________ Assicurazioni,
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opponente.
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Oggetto
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contratto d'assicurazione; disdetta; scelta del perito,
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ricorso contro la sentenza emanata il 12 settembre 2014 dal Giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. La ditta C.________, di cui è titolare A.________, ha assicurato quest'ultima contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso la B.________ Assicurazioni. Il 9 dicembre 2013 l'assicuratore ha trasmesso la fattura per i premi, esigibili dal 1° gennaio 2014, relativi al primo semestre di tale anno. Il 23 gennaio 2014 la B.________ Assicurazioni ha spedito un richiamo di pagamento e il 20 febbraio 2014 ha inviato una diffida con un ulteriore termine di 14 giorni per corrispondere il premio.
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2. Con petizione 12 giugno 2014 A.________ ha convenuto in giudizio la B.________ Assicurazioni e ha chiesto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino di annullare la disdetta del contratto, di ripristinare la copertura assicurativa e, con riferimento all'incapacità lavorativa, di ordinare all'assicuratore di far allestire un referto da un perito domiciliato in Ticino e scelto di comune accordo fra le parti. Ha pure postulato di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
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3. Con ricorso del 14 ottobre 2014 A.________ chiede al Tribunale federale di riformare la sentenza cantonale nel senso di accogliere le domande della petizione e postula di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
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4. Con riferimento alla rescissione del rapporto contrattuale, giova rilevare che la ricorrente non contesta il diritto dell'assicuratore di disdire il contratto nel caso in cui non è stato effettuato il pagamento del premio entro il termine di diffida di 14 giorni. Ella ritiene tuttavia che l'assicuratore avrebbe agito abusivamente, perché ha disdetto la polizza senza aver previamente risposto né alla richiesta di esonero né a quella di poter effettuare un pagamento rateale.
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5. |
5.1. Per quanto attiene invece alla richiesta di allestimento di una perizia l'autorità inferiore ha indicato che, avendo l'assicurata contestato sia la proposta di farsi visitare dalla dott. D.________ a Locarno che quella di recarsi da un medico nel Canton Berna, la convenuta ha invano invitato l'attrice a sottoporsi a una visita presso il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'ospedale regionale di Bellinzona, dalle dottoresse F.________ e G.________. Il Tribunale cantonale ha poi ritenuto che non sussistono motivi oggettivi per far esaminare l'attrice da un altro specialista e ha osservato che il SAM è pure un istituto indipendente e riconosciuto dall'UFAS per l'allestimento di perizie nell'ambito dell'assicurazione federale per l'invalidità.
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5.2. La ricorrente rimprovera in sostanza alla Corte cantonale di avere ritenuto sufficiente, per espletare la perizia psichiatrica, il diploma di medico-chirurgo della dott. F.________ e di aver quindi a torto negato il sussistere di motivi oggettivi per rifiutare l'esame da parte di tale medico, che ha peraltro conseguito il suo diploma all'estero e non "possiede il titolo di FMH".
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5.3. In concreto la Corte cantonale si è limitata a laconicamente indicare nella sentenza impugnata che la dott. F.________ "è titolare di un diploma di medicina e chirurgia" ed è abilitata ad esercitare quale medico consulente presso il SAM. Sennonché nel plico di documenti a cui rinvia la sentenza impugnata su questo punto risulta pure il diploma, conferito alla dott. F.________ dall'università di Roma "La Sapienza", di specialista in psichiatria con il relativo certificato di riconoscimento in Svizzera del Comitato di perfezionamento per le professioni mediche. In queste circostanze l'argomentazione ricorsuale secondo cui l'assicuratore avrebbe voluto far esaminare l'assicurata da un medico privo delle necessarie conoscenze professionali si rivela infondata.
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6. Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa manifestamente infondato. In queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria, con cui è pure chiesto il gratuito patrocinio per la procedura innanzi al Tribunale federale, dev'essere respinta, indipendentemente dalla pretesa indigenza della ricorrente, perché il ricorso era fin dall'inizio sprovvisto di possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Il ricorso è respinto.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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4. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Losanna, 2 settembre 2015
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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